Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia,
Pubblica amministrazione
Numero: 19996 |
Data di udienza: 14 Dicembre 2016
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pregiudizio derivante dalla edificazione abusiva – Persona offesa dal reato e danneggiato – Differenza – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – La pubblica amministrazione quale parte offesa esclusiva – Tutela del territorio – Titolare degli interessi protetti dalla norma incriminatrice – Art. 44, lett. b), d.P.R.n. 380/2001 – Decreto di archiviazione non notificato al denunciante – Infondatezza della notizia di reato urbanistico – Effetti giuridici – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato – Differenza tra persona offesa e danneggiato – Articolo 408, comma 2, codice di procedura penale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Marzo 2017
Numero: 19996
Data di udienza: 14 Dicembre 2016
Presidente: DI NICOLA
Estensore: ACETO
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pregiudizio derivante dalla edificazione abusiva – Persona offesa dal reato e danneggiato – Differenza – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – La pubblica amministrazione quale parte offesa esclusiva – Tutela del territorio – Titolare degli interessi protetti dalla norma incriminatrice – Art. 44, lett. b), d.P.R.n. 380/2001 – Decreto di archiviazione non notificato al denunciante – Infondatezza della notizia di reato urbanistico – Effetti giuridici – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato – Differenza tra persona offesa e danneggiato – Articolo 408, comma 2, codice di procedura penale.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/03/2017 (Ud. 14/12/2016) Sentenza n.19996
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pregiudizio derivante dalla edificazione abusiva – Persona offesa dal reato e danneggiato – Differenza – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – La pubblica amministrazione quale parte offesa esclusiva – Tutela del territorio – Titolare degli interessi protetti dalla norma incriminatrice – Art. 44, lett. b), d.P.R.n. 380/2001 – Decreto di archiviazione non notificato al denunciante – Infondatezza della notizia di reato urbanistico – Effetti giuridici.
Il soggetto che assume di avere subito un pregiudizio dalla edificazione abusiva non è persona offesa dal reato, ma solo danneggiato, in quanto parte offesa è esclusivamente la pubblica amministrazione, che è titolare degli interessi attinenti alla tutela territorio protetti dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 6229 del 14/01/2009, P.O. in proc. Celentano ed altri; Sez. 3, n. 36352 del 23/04/2015, n.m.). È perciò inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso de plano dal giudice per le indagini preliminari, senza che al denunciante, che aveva chiesto di esserne informato, sia stato notificato l’avviso della richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero con riferimento all’infondatezza di una notizia di reato per contravvenzioni urbanistiche perché la legittimazione all’opposizione nei confronti della richiesta di archiviazione, cui è preordinato l’avviso di cui all’art. 408, comma 2, cod. proc. pen., non spetta al danneggiato, essendo persona offesa del reato urbanistico esclusivamente la pubblica amministrazione perché, in tema di violazioni urbanistiche, l’interesse protetto è quello sostanziale della protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato – Differenza tra persona offesa e danneggiato – Articolo 408, comma 2, codice di procedura penale.
La norma processuale, contenuta nell’articolo 408, comma 2, codice di procedura penale, ricollega l’obbligo di informativa alla persona offesa la cui nozione non coincide con quella di danneggiato, in quanto la prima costituisce un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre il danneggiato è portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell’illecito penale (Sez. 5, n. 4116 del 28/01/1983, Bortolotti). In particolare la persona offesa dal reato deve essere individuata nel soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito, (Sez. 6, n. 21090 del 24/02/2004, Soddu).
(dich. inammissibilità avverso decreto del 15/12/2015 del GIP TRIBUNALE di LANCIANO) Pres. DI NICOLA, Rel. ACETO, Ric. Menna ed altri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/03/2017 (Ud. 14/12/2016) Sentenza n.19996
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/03/2017 (Ud. 14/12/2016) Sentenza n.19996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MENNA GIUSEPPE nato il 31/10/1937 a ATESSA parte offesa nel procedimento
MENNA ELENA nato il 30/10/1969 a ARAU parte offesa nel procedimento
c/
MENNA ANNA MARIA nato il 18/09/1962 a ATESSA
MENNA ANTONIETTA nato il 18/09/1962 a ATESSA
avverso il decreto del 15/12/2015 del GIP TRIBUNALE di LANCIANO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I sigg.ri Elena Menna e Giuseppe Menna ricorrono per l’annullamento del decreto del 15/12/2015 del G.i.p. del Tribunale di Lanciano che ha disposto l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di Anna Maria Menna e Antonietta Mennaper il reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R.n. 380 del 2001.
1.1. Con unico motivo, premessa un’ampia illustrazione della vicenda da loro denunziata e deducendo di non essere stati avvisati della richiesta di archiviazione, eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la violazione del diritto al contraddittorio e la conseguente nullità del provvedimento impugnato, sorretto, aggiungono, da motivazione che non tiene conto degli elementi di prova acquisiti.
2. I ricorsi sono inammissibili.
3. L’articolo 408, comma 2, codice di procedura penale prevede che l’avviso della richiesta di archiviazione sia notificato, a cura del pubblico ministero alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informato circa l’eventuale archiviazione.
3.1. Nel caso di specie, non risulta essere stato notificato alcun avviso ai ricorrenti, che pure ne avevano fatto richiesta in denuncia-querela.
3.2. Tuttavia la norma processuale, in precedenza richiamata, ricollega l’obbligo di informativa alla persona offesa la cui nozione non coincide con quella di danneggiato, in quanto la prima costituisce un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre il danneggiato è portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell’illecito penale (Sez. 5, n. 4116 del 28/01/1983, Bortolotti, Rv. 158854). In particolare la persona offesa dal reato deve essere individuata nel soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito, (Sez. 6, n. 21090 del 24/02/2004, Soddu, Rv. 228810).
3.3. Ne consegue che il soggetto che assume di avere subito un pregiudizio dalla edificazione abusiva non è persona offesa dal reato, ma solo danneggiato, in quanto parte offesa è esclusivamente la pubblica amministrazione, che è titolare degli interessi attinenti alla tutela territorio protetti dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 6229 del 14/01/2009, P.O. in proc. Celentano ed altri, Rv. 242532; Sez. 3, n. 36352 del 23/04/2015, n.m.).
3.4. È perciò inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso de plano dal giudice per le indagini preliminari, senza che al denunciante, che aveva chiesto di esserne informato, sia stato notificato l’avviso della richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero con riferimento all’infondatezza di una notizia di reato per contravvenzioni urbanistiche perché la legittimazione all’opposizione nei confronti della richiesta di archiviazione, cui è preordinato l’avviso di cui all’art. 408, comma 2, cod. proc. pen., non spetta al danneggiato, essendo persona offesa del reato urbanistico esclusivamente la pubblica amministrazione perché, in tema di violazioni urbanistiche, l’interesse protetto è quello sostanziale della protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14/12/2016.