Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 19992 | Data di udienza: 21 Settembre 2016
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione delle opere abusive – Mancata demolizione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Equiparazione della sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di condanna – Art. 444 e 445 cod. proc. pen. – Artt. 31, 44, c.1, lett.B, 93, 95, 94, 95 e 98, d.P.R. 380/2001.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Aprile 2017
Numero: 19992
Data di udienza: 21 Settembre 2016
Presidente: AMOROSO
Estensore: SOCCI
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione delle opere abusive – Mancata demolizione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Equiparazione della sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di condanna – Art. 444 e 445 cod. proc. pen. – Artt. 31, 44, c.1, lett.B, 93, 95, 94, 95 e 98, d.P.R. 380/2001.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2017 (Ud. 21/09/2016) Sentenza n.19992
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione delle opere abusive – Mancata demolizione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Equiparazione della sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di condanna – Art. 444 e 445 cod. proc. pen. – Artt. 31, 44, c.1, lett.B, 93, 95, 94, 95 e 98, d.P.R. 380/2001.
Ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. L’art. 445 cod. proc. pen. equipara, infatti, la sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di condanna, e l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti. Pertanto, non assume rilievo il fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento (v. per tutte Cass. Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro).
(riforma sentenza del 27I11/2015 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO) Pres. AMOROSO, Rel. SOCCI, Ric. P.M. c. Gangemi
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2017 (Ud. 21/09/2016) Sentenza n.19992SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2017 (Ud. 21/09/2016) Sentenza n.19992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MESSINA
nei confronti di:
GANGEMI ANTONINO nato il 26/11/1947 a MONFORTE SAN GIORGIO;
avverso la sentenza del 27I11/2015 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG dott. Mario Pinelli : “Annullamento senza rinvio, limitatamente all’omissione dell’ordine di demolizione delle opere abusive”.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., a Gangemi Antonino la pena di mesi 10 di reclusione ed € 8.000,00 di multa per i reati a lui contestati in rubrica (art. 44, comma
1, lettera B, 93 e 95, 94 e 95, d.P.R. 380 del 2001 e art. 633 e 639 bis del cod. pen.).
2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Messina propone ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen..
2. 1. Unico motivo, violazione di legge, art. 98 d. P. R. 380/2001, non è stata prevista la demolizione del fabbricato eseguito senza il permesso di costruire (capo A, dell’imputazione, art. 44, comma 1, lettera B, d. P.R. 380 del 2001).
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. L’art. 445 cod. proc. pen. equipara, infatti, la sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di condanna, e l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti. In proposito questa Corte (v. per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume rilievo il fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento.
3. 1. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione, ordine che il Collegio dispone ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. I) (Sez. 3, n. 16390 del
17/02/2010, P.G. in proc. Costi, Rv. 246769; vedi anche Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015 – dep. 05/05/2015, P.G. in proc. Gioffrè, Rv. 26355701 ).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione, ordine che impartisce.
Così deciso il 21/09/2016