Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 19990 | Data di udienza: 6 Aprile 2017

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Mancato superamento dei limiti volumetrici – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Artt. 169, 181, c.1 e c.1 bis, lett.a), d.lgs. n.42/2004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Aprile 2017
Numero: 19990
Data di udienza: 6 Aprile 2017
Presidente: AMORESANO
Estensore: GRAZIOSI


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Mancato superamento dei limiti volumetrici – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Artt. 169, 181, c.1 e c.1 bis, lett.a), d.lgs. n.42/2004.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2017 (Ud. 06/04/2017) Sentenza n.19990


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Mancato superamento dei limiti volumetrici – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Artt. 169, 181, c.1 e c.1 bis, lett.a), d.lgs. n.42/2004.
 
Quando le opere edilizie contestate consistono in mere trasformazioni dell’immobile che non superano i limiti volumetrici indicati nell’articolo 181, comma 1 bis, d.lgs. 42/2004, non possono integrare il delitto previsto da detta norma, bensì sono da ricondursi alla contravvenzione dell’articolo 181, comma 1, d.lgs. 42/2004 (in specie, trasformazioni di finestre in porte e costruzione di due pareti divisorie) . 
 

(annulla sentenza del 31/03/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA) Pres. AMORESANO, Rel. GRAZIOSI, Ric. Marchese

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2017 (Ud. 06/04/2017) Sentenza n.19990

SENTENZA

 

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/04/2017 (Ud. 06/04/2017) Sentenza n.19990

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da:
 
MARCHESE GIOVANNI nato il 30/12/1934 a PALERMO
 
avverso la sentenza del 31/03/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;
 
Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione. 
 
Uditi difensor Avv.;
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Con sentenza del 31 marzo 2016 la Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto l’appello proposto da Giovanni Marchese avverso sentenza del 10 dicembre 2013 con cui il Tribunale di Gela lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all’articolo 181, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), d.lgs. 42/2004, perché, quale committente di lavori su un immobile denominato fattoria Floresta, dichiarato di interesse architettonico e storico-culturale dal Comune di Mazzarino e situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, senza autorizzazione della competente Sovrintendenza di Caltanissetta effettuava alcune opere edilizie, il tutto fino al 19 aprile 2010.
 
Ha presentato ricorso il difensore, denunciante otto motivi: il primo lamenta carenza motivazionale sulle difformi conclusioni del consulente della difesa, il secondo erronea valutazione del compendio probatorio come violazione di legge e vizio motivazionale, il terzo violazione di legge in quanto il reato contestato sussisterebbe solo nel caso in cui si eseguano volumetrie di particolare consistenza in beni sottoposti a vincolo paesaggistico, il quarto per violazione di legge perché affinché il reato sussistesse sarebbe occorso che l’intervento non autorizzato fosse idoneo ad alterare lo stato dei luoghi, il quinto l’omessa considerazione della sentenza 23 marzo 2016 n. 56 della Corte Costituzionale, il sesto violazione di legge perché avrebbe dovuto essere invece contestato l’articolo 169 d.lgs. 42/2004, il settimo la mancata applicazione dell’articolo 181, comma 1 quinquies, d.lgs. 42/2004, per spontanea rimessione in pristino e l’ottavo violazione dell’articolo 131 bis c.p. ed erroneo diniego della sospensione condizionale della pena.
 
Premesso che il ricorso non presenta vizi di inammissibilità in punto di rito, deve anzitutto rilevarsi che non sono privi di consistenza il terzo, il quarto e il quinto dei suoi motivi. Invero, le opere edilizie contestate al Marchese consistono in mere trasformazioni dell’immobile (in particolare, trasformazioni di finestre in porte e costruzione di due pareti divisorie) che non superano i limiti volumetrici indicati nell’articolo 181, comma 1 bis, d.lgs. 42/2004, onde – per quanto affermato dalla ormai nota sentenza 23 marzo 2016 n. 56 del giudice delle leggi – non possono integrare il delitto previsto da detta norma, bensì sono da ricondursi alla contravvenzione dell’articolo 181, comma 1, d.lgs. 42/2004. Dovendosi pertanto riqualificare in tal senso il reato imputato al Marchese, e non emergendo dagli atti i presupposti per l’applicazione dell’articolo 129, secondo comma, c.p.p., non può che dichiararsene l’estinzione per maturata prescrizione – avvenuta per di più il 24 settembre 2015, ovvero prima della sentenza di secondo grado – , con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
 
P.Q.M. 
 
Qualificato il fatto contestato come contravvenzione ex articolo 181, comma 1, d.lgs. 42/2004 annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché dettò reato è estinto per prescrizione.
 
Così deciso in Roma il 6 aprile 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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