Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico, Pubblica amministrazione Numero: 21959 | Data di udienza: 13 Aprile 2016

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ARIA – Emissioni in atmosfera – Illecita installazione o attivazione di impianto – Assenza della preventiva autorizzazione – Artt. 267 e 279, comma 1, d.lgs. n.152/06PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Violazione dell’art. 279, c.1°, d.Lgs. n.152/2006 – Natura di un reato permanente, formale e di pericolo – Controllo preventivo della pubblica amministrazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 25 Maggio 2016
Numero: 21959
Data di udienza: 13 Aprile 2016
Presidente: FIALE
Estensore: DI STASI


Premassima

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ARIA – Emissioni in atmosfera – Illecita installazione o attivazione di impianto – Assenza della preventiva autorizzazione – Artt. 267 e 279, comma 1, d.lgs. n.152/06PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Violazione dell’art. 279, c.1°, d.Lgs. n.152/2006 – Natura di un reato permanente, formale e di pericolo – Controllo preventivo della pubblica amministrazione.



Massima

 

 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/05/2016 (Ud. 22/03/2016) Sentenza n.22245 



INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ARIA – Emissioni in atmosfera – Illecita installazione o attivazione di impianto – Assenza della preventiva autorizzazione – Artt. 267 e 279, comma 1, d.lgs. n.152/06.
 
La contravvenzione prevista dall’art. 279, comma primo, del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che, nella formulazione vigente all’epoca del fatti e fino al 25.8.2010, puniva “chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita un’attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l’esercizio dell’impianto o dell’attività con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l’ordine di chiusura dell’impianto o di cessazione dell’attività” e che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 128 del 2010, punisce “chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata”), è configurabile indipendentemente dal fatto che le emissioni in atmosfera superino o meno i valori limite stabiliti dalla legge, in quanto è sufficiente che le stesse siano comunque moleste e, di per sè, inquinanti, attesa la natura formale del reato. Fattispecie: immissione in atmosfera di sostanze tossiche sprigionate da attività di verniciatura senza aver mai richiesto la preventiva autorizzazione.
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ARIA – Violazione dell’art. 279, c.1°, d.Lgs. n.152/2006 – Natura di un reato permanente, formale e di pericolo – Controllo preventivo della pubblica amministrazione. 
 
La violazione dell’art. 279, comma primo, del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura di un reato permanente, formale e di pericolo e non richiede neppure che l’attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza, ne consegue, a maggior ragione, che la contravvenzione prescinde dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l’appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l’ambiente (Cass. Sez.3,n.28764 del 09/06/2015; Sez. 3, n. 35232 del 28/6/2007, Fongaro, riferita all’omologa fattispecie incriminatrice di cui all’art.25 d.P.R 24.5.1988 n. 203 rispetto alla quale la fattispecie di cui all’art. 279 comma 1 d.lgs 152/2006 si pone in rapporto di continuità normativa). 
 
 
(conferma sentenza del 2/12/2013 del TRIBUNALE DI SIRACUSA) Pres. FIALE, Rel. DI STASI, Ric. Giunta


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/05/2016 (Ud. 22/03/2016) Sentenza n.22245

SENTENZA

 

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 27/05/2016 (Ud. 22/03/2016) Sentenza n.22245
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da GIUNTA CARMELO, nato a Modica il 24/05/1968;
avverso la sentenza del 2/12/2013 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 2.12.2013 il Tribunale di Siracusa, pronunciando nei confronti di Giunta Carmelo, imputato del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 279, comma 1, d.lgs. 152/06, perché, in qualità di titolare e legale rappresentante dell’omonima ditta, violava le prescrizioni imposte dall’Autorità relativamente alle emissioni dell’impianto di proprietà dello stesso e, segnatamente, utilizzava sostanze tossiche senza aver mai richiesto la preventiva autorizzazione all’emissione in atmosfera (in Rosolini dal 9 aprile 2009 al 6 ottobre 2009) lo dichiarava colpevole del reato scrittogli e lo condannava alla pena di euro 800,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendogli il beneficio della pena sospesa.
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione Giunta Carmelo, articolando i motivi di seguito enunciati nel limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen:
 
a. art. 606, comma 1, lett. b) ed e) per motivazione inesistente o apparente. Il ricorrente deduce che nella sentenza impugnata manca del tutto l’interpretazione della norma che si assume violata e la ricostruzione dei fatti, con conseguente vizio che oltrepassa la manifesta illogicità e si sostanzia nel vizio di violazione di legge.
 
b. Violazione e falsa applicazione dell’art. 267 del d.lgs. n. 152/2006 nonché difetto, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
 
Il ricorrente deduce che il reato di cui all’art. 279 d.lgs. 152/2006 prevede quale presupposto non la generica possibilità ma la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell’impianto; nella specie, invece, il Tribunale non ha accertato le effettive emissioni in atmosfera da parte dell’impianto esistente nell’officina del ricorrente ed aveva richiamato la relazione dei Carabinieri di Lamezia nella quale si dava atto che la cabina di verniciatura e la saldatrice risultavano “eccessi ed operativi”.
 
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
 
L’affermazione di responsabilità dell’imputato contenuta nella sentenza impugnata è frutto di una valutazione approfondita che ha tenuto conto di tutti i dati probatori acquisiti e sulla base della quale è stato espresso un giudizio di certezza in termini incontestabili.
 
In base alle dichiarazioni testimoniali rese dal teste Micciulla e della documentazione acquisita, è stato accertato che, al momento del controllo, l’odierno ricorrente era privo della prescritta autorizzazione per l’emissione in atmosfera delle sostanze tossiche; è stato, altresì, accertata non solo l’avvenuta immissione in atmosfera di sostanze tossiche sprigionate da attività di verniciatura, ma anche la loro provenienza da un locale adibito ad attività di falegnameria da parte di Giunta Carmelo.
 
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
 
La contravvenzione prevista dall’art. 279, comma primo, del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che, nella formulazione vigente all’epoca del fatti e fino al 25.8.2010, puniva “chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita un’attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l’esercizio dell’impianto o dell’attività con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l’ordine di chiusura dell’impianto o di cessazione dell’attività” e che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 128 del 2010, punisce “chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata”), è configurabile indipendentemente dal fatto che le emissioni in atmosfera superino o meno i valori limite stabiliti dalla legge, in quanto è sufficiente che le stesse siano comunque moleste e, di per sè, inquinanti, attesa la natura formale del reato (Sez.3,n.48474 del 19/07/2011, Rv.251618).
 
Trattasi, infatti, per costante indirizzo di questa Corte, di un reato permanente, formale e di pericolo (Sez. 3, n. 24334 del 13/5/2014, Boni, Rv. 259670), che non richiede neppure che l’attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza (Sez. 3, n. 192 del 24/10/2012, Rando, Rv. 254335); ne consegue, a maggior ragione, che la contravvenzione prescinde dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l’appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l’ambiente (Sez.3,n.28764 del 09/06/2015 Rv.264881; Sez. 3, n. 35232 del 28/6/2007, Fongaro, Rv. 237383, riferita all’omologa fattispecie incriminatrice di cui all’art.25 d.P.R 24.5.1988 n. 203 rispetto alla quale la fattispecie di cui all’art. 279 comma 1 d.lgs 152/2006 si pone in rapporto di continuità normativa). 
 
3. La manifesta infondatezza dei motivi proposti impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
 
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
 
5. l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi proposti non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione (Sez.2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv.256463; Sez.U,n.23428del 22/03/2005, Rv.231164; Sez. 4 n. 18641, 22 aprile 2004).
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 22/3/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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