Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Pubblica amministrazione, Rifiuti Numero: 25352 | Data di udienza: 16 Maggio 2012

* RIFIUTI – Trasporto occasionale di rifiuti non autorizzato – Configurabilità del reato – Art. 256, c. 1, lett. a) D. Lgs. n. 152/2006 – Continuità della attività illecita ex 260 D. L.vo n. 152/2006 – Differenza – Fattispecie: trasporto di rottami ferrosi – Attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante – Titolo abilitativo – Necessità – Artt. 189, 190, 193, 212 e  266, c. 5, D. Lgs. n. 152/2006 – Art. 28 del d. Lgs. n. 114/1998 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Vendita su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante – Rilascio di un’autorizzazione comunale – Necessità – Violazioni – Sanzioni – Art. 29 del d. Lgs. n. 114/1998 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudice di merito – Travisamento della prova – Nozione – Giurisprudenza – Diniego della concessione delle attenuanti generiche – Modalità della motivazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Giugno 2012
Numero: 25352
Data di udienza: 16 Maggio 2012
Presidente: De Maio
Estensore: Andreazza


Premassima

* RIFIUTI – Trasporto occasionale di rifiuti non autorizzato – Configurabilità del reato – Art. 256, c. 1, lett. a) D. Lgs. n. 152/2006 – Continuità della attività illecita ex 260 D. L.vo n. 152/2006 – Differenza – Fattispecie: trasporto di rottami ferrosi – Attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante – Titolo abilitativo – Necessità – Artt. 189, 190, 193, 212 e  266, c. 5, D. Lgs. n. 152/2006 – Art. 28 del d. Lgs. n. 114/1998 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Vendita su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante – Rilascio di un’autorizzazione comunale – Necessità – Violazioni – Sanzioni – Art. 29 del d. Lgs. n. 114/1998 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudice di merito – Travisamento della prova – Nozione – Giurisprudenza – Diniego della concessione delle attenuanti generiche – Modalità della motivazione.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 27 giugno 2012 (Ud. 16/05/2012) Sentenza n. 25352

 
RIFIUTI – Trasporto occasionale di rifiuti non autorizzato – Configurabilità del reato – Art. 256, c. 1, lett. a) D. Lgs. n. 152/2006 – Continuità della attività illecita ex 260 D. L.vo n. 152/2006 – Differenza – Fattispecie: trasporto di rottami ferrosi.
 
Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità della attività illecita (Cass. Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea).
 
(conferma sentenza del Tribunale di Asti in data 19/04/2011) Pres. De Maio, Est. Andreazza, Ric. Bertero
 

RIFIUTI – Attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante – Titolo abilitativo – Necessità – Artt. 189, 190, 193, 212 e  266, c. 5, D. Lgs. n. 152/2006 – Art. 28 del d. Lgs. n. 114/1998.
 
Ai sensi dell’art. 266, comma 5, del d. Lgs. n. 152 del 2006, dispone che: “Le disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”. In conseguenza di tale innovazione legislativa, l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi effettuata in forma ambulante da chi possiede il relativo titolo abilitativo deve ritenersi sottratta alla disciplina del D.Lgs. n. 152 del 2006 (così come era sottratta, in precedenza, alla disciplina dei D. Lgs. n. 22 del 1997), non richiedendosi, quindi, l’iscrizione all’albo dei gestori dei rifiuti con conseguente esclusione della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1, sempre che il soggetto sia tuttavia abilitato all’esercizio dell’attività in forma ambulante e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo. Va allora in proposito ricordato che l’art. 28 del d. Lgs. n. 114 del 1998 prevede che “il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto : …b) su qualsiasi area purché in forma itinerante. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. 
 
(conferma sentenza del Tribunale di Asti in data 19/04/2011) Pres. De Maio, Est. Andreazza, Ric. Bertero
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Vendita su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante – Rilascio di un’autorizzazione comunale – Necessità – Violazioni – Sanzioni – Art. 29 del d. Lgs. n. 114/1998.
 
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante é rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale”. A sua volta l’art. 29 del d. Lgs. n. 114 del 1998 dispone che “chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione…è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 25.822 e con la confisca delle attrezzature e della merce”. Infine, l’art. 30, comma 2, prevede, al comma 2, che ” fino all’emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 28, continuano ad applicarsi le norme previgenti”, ovvero la L. 28 marzo 1991, n. 112, secondo cui, all’art, 2, per il commercio ambulante è prescritto il rilascio di un’autorizzazione comunale, previa iscrizione nell’apposito registro istituito presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). 

(conferma sentenza del Tribunale di Asti in data 19/04/2011) Pres. De Maio, Est. Andreazza, Ric. Bertero
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudice di merito – Travisamento della prova – Nozione – Giurisprudenza.
 
Rientra nella nozione di “travisamento della prova” la palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito medesimo ne abbia inopinatamente tratto (Cass. Sez. 3, n. 37756 del 07/07/2011, Iannazzo; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola), fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario).
 
(conferma sentenza del Tribunale di Asti in data 19/04/2011) Pres. De Maio, Est. Andreazza, Ric. Bertero
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Diniego della concessione delle attenuanti generiche – Modalità della motivazione. 
 
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass., Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri); nella specie il giudice si è motivatamente ed esaustivamente riferito alla personalità dell’imputato, gravato da un precedente specifico.
 
(conferma sentenza del Tribunale di Asti in data 19/04/2011) Pres. De Maio, Est. Andreazza, Ric. Bertero
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 27 giugno 2012 (Ud. 16/05/2012) Sentenza n. 25352

SENTENZA

 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta da:
 
Guido De Maio – Presidente
Aldo Fiale
Amedeo Franco 
Giulio Sarno 
Gastone Andreazza – Relatore
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da: Bertero Francesco, n. a Canale il 07/09/1956, avverso la sentenza del Tribunale di Asti in data 19/04/2011;
– visti gli atti, II provvedimento denunziato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 19/04/2011 il Giudice monocratico presso il Tribunale di Asti condannava Bertero Francesco alla pena di euro 9.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del d. Lgs. n. 152 del 2006, per avere, in assenza della prescritta autorizzazione, effettuato attività di raccolta e trasporto a bordo dell’autocarro Nissan, di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da materiali ferrosi, tra cui lavatrici, tubi per stufe a legna, grondaie in ferro, un ferro da stiro ed altri oggetti ferrosi. 
 
Osservava il Tribunale che l’attività, risoltasi in conferimenti non saltuari né di importo secondario, necessitava delle prescritte autorizzazioni, dell’apertura di partita Iva e dell’iscrizione alla CCIIA, adempimenti nella specie non effettuati.
 
2. Ha proposto ricorso tramite il proprio difensore l’imputato deducendo violazione di legge per avere il giudice, sul presupposto dell’applicabilità dell’art. 58, comma 7 quater del d.lgs. n. 22 del 1997, ritenuto che i raccoglitori e i commercianti ambulanti di rifiuti debbano comunque essere dotati, se non delle autorizzazioni richieste dal d.lgs n. 22 cit., almeno dell’autorizzazione e iscrizione nel registro degli ambulanti per la raccolta dei rottami; non ha tuttavia tenuto conto che una cosa è la raccolta occasionale meramente episodica e altra cosa è il commercio ambulante, comunque assimilabile al piccolo imprenditore.
 
3. Con un secondo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione avendo il giudice unicamente indicato, in relazione alla presenza dei rifiuti, la fonte di prova della colpevolezza dell’imputato (nella specie, la testimonianza del maresciallo Servidio) ma non indicato né valutato criticamente i concreti elementi probatori raccolti dall’organo di p.g. Parimenti, dovrebbe ritenersi sussistente la violazione dell’art. 606 co.1 lett. e) c.p.p sotto il profilo del travisamento della prova: il giudice ha concluso per l’attività di raccolta esercitata dall’imputato in modo professionale senza che però dalle prove acquisite sia emerso alcun riferimento alla frequenza degli episodi di raccolta o alla quantità del materiale trasportato, del resto non emergente da alcuna fonte e neppure dalla testimonianza del M.llo Servadio che, come evincibile dalle dichiarazioni (che vengono trascritte in ricorso), ha riferito di un unico episodio avvenuto il 26/9/2010 e di una quantità modesta di materiale.
 
4. Con un terzo motivo deduce la violazione dell’art. 62 c.p.p. avendo il giudice implicitamente utilizzato a base della motivazione la dichiarazione resa dall’imputato al M.llo Servidio, che lo aveva fermato, circa l’attività da lui stesso “saltuariamente” esercitata.
 
5. Censura infine, con un ultimo motivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche motivata sulla sola base della personalità dei prevenuto, gravato da precedenti, di cui uno specifico, senza considerare gli altri elementi ex art. 133 c.p.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
6. Il primo motivo è infondato. La L. 9 dicembre 1998, n. 428, art. 4, comma 27, aveva inserito nel D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, l’art. 58, comma 7 quater, il quale prevedeva che “Le disposizioni di cui ai D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”. Tale disposizione è stata, successivamente all’abrogazione del D. Lgs. n. 22 del 1997, mantenuta all’interno dell’art. 266, comma 5, del d. Lgs. n. 152 del 2006, secondo cui, infatti, ” Le disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”. In conseguenza di tale innovazione legislativa, pertanto, l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi effettuata in forma ambulante da chi possiede il relativo titolo abilitativo deve ritenersi sottratta alla disciplina del D.Lgs. n. 152 del 2006 (così come era sottratta, in precedenza, alla disciplina dei D. Lgs. n. 22 del 1997), non richiedendosi, quindi, l’iscrizione all’albo dei gestori dei rifiuti con conseguente esclusione della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1, sempre che il soggetto sia tuttavia abilitato all’esercizio dell’attività in forma ambulante e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (vedi, con riferimento alla normativa del d. Igs. n. 22 del 1997, Sez. 3, n. 20249 del 07/04/2009, Pizzimenti, Rv. 243627; Sez. 3, n. del 14/06/2005, Casale, Rv. 232195; Sez. 3, n. dei 05/07/2006, Cestari, Rv. 235057). Va allora in proposito ricordato che l’art. 28 del d. Lgs. n. 114 del 1998 prevede che “il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto : …b) su qualsiasi area purché in forma itinerante. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. 
 
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante é rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione,dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale”. A sua volta l’art. 29 dispone che “chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione…è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 25.822 e con la confisca delle attrezzature e della merce”. Infine, l’art. 30, comma 2, prevede, al comma 2, che ” fino all’emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 28, continuano ad applicarsi le norme previgenti”, ovvero la L. 28 marzo 1991, n. 112, secondo cui, all’art, 2, per il commercio ambulante è prescritto il rilascio di un’autorizzazione comunale, previa iscrizione nell’apposito registro istituito presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A,). Nella specie, il giudice, anche sulla base della quantità non secondaria dei rifiuti trasportati a bordo dell’autocarro, descritti in imputazione come lavatrici, tubi per stufe a legna, grondaie in ferro, un ferro da stiro ed altri oggetti ferrosi, ha non illogicamente tratto la conclusione in ordine ad un’attività non esercitata in maniera sporadica od occasionale e, sul presupposto della assenza, in capo all’imputato, di alcun titolo abilitativo od iscrizione presso la camera di commercio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni appena sopra ricordate, ha concluso per la sussistenza del reato.
 
7. Anche il secondo e terzo motivo sono infondati: la sentenza dà espressamente atto del fatto che dall’esame del teste Servidio, dei carabinieri di San Damiano d’Asti, è risultato che sull’autocarro Nissan targato 650638W erano presenti, al momento del controllo operato, rifiuti ferrosi classificati come non pericolosi, che, fotografati, venivano anche posti sotto sequestro; né un tale elemento, di per sé sufficiente ad evidenziare la sussistenza in fatto della condotta contestata, doveva essere corredato di ulteriore motivata specificazione circa il peso e le dimensioni degli oggetti. Quanto al preteso travisamento della prova in relazione all’attività valutata dal giudice come professionalmente esercitata, va ricordato che nella nozione di “travisamento della prova” rientra la palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito medesimo ne abbia inopinatamente tratto (Sez. 3, n. 37756 del 07/07/2011, Iannazzo, Rv. 251467; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588), fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). Nella specie, nessuna difformità tra i fatti riferiti dal M.llo Servidio ed i fatti assunti come provati dalla sentenza appare emergere, avendo unicamente il giudice proceduto non illogicamente (come già detto sopra) a qualificare come non occasionale (così perdendo rilievo anche la censura mossa con il terzo motivo) l’attività esercitata dall’imputati, ivi ponendo in essere un’attività di valutazione delle prove che non può che sfuggire al sindacato di questa Corte ove idoneamente motivata. Va peraltro ricordato che il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità della attività illecita (tra le altre, da ultimo, Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D’Andrea, Rv. 250674).
 
8. L’ultimo motivo è palesemente infondato: si è già affermato, da questa Corte, che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (da ultimo, Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); nella specie il giudice si è motivatamente ed esaustivamente riferito alla personalità dell’imputato, gravato da un precedente specifico.
 
9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma il 16 maggio 2012.
 

 

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