Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 3534 | Data di udienza: 1 Dicembre 2015

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Violazioni paesaggistiche e urbanistiche – Consistenza dell’intervento abusivo – Particolare tenuità del fatto – Valutazione dell’istanza – Criteri – Procedura di c.d. condono ambientale ex lege n. 308/2004 – d.P.R. n. 380 del 2001Art. 181 d. Lgs. n. 42/2004 – Art. 131-bis cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Violazioni paesaggistiche – Demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino – Omissione in sentenza della sanzione – Effetti – Nullità – Esclusione – Procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. – Ricorso di legittimità – Rilettura degli elementi di fatto – Esclusione – Giurisprudenza – Art. 606 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Gennaio 2016
Numero: 3534
Data di udienza: 1 Dicembre 2015
Presidente: AMORESANO
Estensore: SCARCELLA


Premassima

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Violazioni paesaggistiche e urbanistiche – Consistenza dell’intervento abusivo – Particolare tenuità del fatto – Valutazione dell’istanza – Criteri – Procedura di c.d. condono ambientale ex lege n. 308/2004 – d.P.R. n. 380 del 2001Art. 181 d. Lgs. n. 42/2004 – Art. 131-bis cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Violazioni paesaggistiche – Demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino – Omissione in sentenza della sanzione – Effetti – Nullità – Esclusione – Procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. – Ricorso di legittimità – Rilettura degli elementi di fatto – Esclusione – Giurisprudenza – Art. 606 cod. proc. pen..



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 28/01/2016 (Ud.01/12/2015) Sentenza n.3534

 

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Violazioni paesaggistiche e urbanistiche – Consistenza dell’intervento abusivo – Particolare tenuità del fatto – Valutazione dell’istanza – Criteri – Procedura di c.d. condono ambientale ex lege n. 308/2004 – Art. 181 d. Lgs. n. 42/2004 – Art. 131-bis cod. pen..

In tema di violazioni urbanistiche e paesaggistiche deve ritenersi che la consistenza dell’intervento abusivo (tipologia di intervento, dimensioni e caratteristiche costruttive) costituisce solo uno dei parametri di valutazione. Riguardo agli aspetti urbanistici, in particolare, assumono rilievo anche altri elementi, quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc), l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente (ad es. l’ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, le modalità di esecuzione dell’intervento (Cass. Sez. 3, sentenza n. 47039 dell’8/10 – dep. 27/11/2015, ric. Derossi). Indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto è, inoltre, la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell’intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante la realizzazione dell’opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell’ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali). A ciò va aggiunto, ad ulteriore rafforzamento dell’esclusione della particolare tenuità del fatto come, soprattutto per le violazioni paesaggistiche, il giudizio di tenuità dell’offesa confligga con quanto già preventivamente oggetto di valutazione legislativa laddove si è consentito l’esperimento della procedura di c.d. condono ambientale ex lege n. 308 del 2004 limitandola ai soli interventi edilizi abusivi minori, tra cui non rientra certamente quello in esame, consistente nell’esecuzione di una sopraelevazione, non essendovi peraltro elementi in atti da cui potersi desumere oggettivamente la particolare tenuità dell’offesa (e, sul punto, si noti che per il delitto di cui all’art. 181 comma 1-bis, d. Lgs. n. 42 del 2004, non è nemmeno applicabile l’art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004: Sez. 3, n. 37168 del 06/05/2014 – dep. 05/09/2014, Autizi).

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Violazioni paesaggistiche – Demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino – Omissione in sentenza della sanzione – Effetti – Nullità – Esclusione – Procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen..

L’omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, non attenendo ad una componente essenziale dell’atto non integra una nullità ed è, pertanto, emendabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell’impugnazione ove questa non sia inammissibile, con esclusione del giudice dell’esecuzione giacché carente di competenza quanto alla statuizione omessa (Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014 – dep. 30/09/2014, Bognanni).


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso di legittimità – Rilettura degli elementi di fatto – Esclusione – Giurisprudenza –
Art. 606 cod. proc. pen..

Esula dai poteri della Corte di cassazione la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 – dep. 02/07/1997, Dessimone e altri; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 – dep. 16/12/1999, Spina, quanto ai limiti di deducibilità del vizio di illogicità della motivazione; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 – dep. 10/12/2003, Petrella). A ciò, poi, si aggiunga che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al Sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 – dep. 11/01/1990, Bianchesi).


(conferma sentenza della Corte d’appello di CATANIA in data 9/04/2015) Pres. AMORESANO Rel. SCARCELLA Ric. Livia

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 28/01/2016 (Ud.01/12/2015) Sentenza n.3534

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 28/01/2016 (Ud.01/12/2015) Sentenza n.3534
 
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta da
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
 
 
Sul ricorso proposto da: LIVIA MARIA, n. 27/10/1963 a Noto
 
avverso la sentenza della Corte d’appello di CATANIA in data 9/04/2015;
 
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
 
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C. Angelillis, che si è opposto alla richiesta di rinvio ed ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
 
1. Con sentenza emessa in data 9/04/2015, depositata in data 6/05/2015, la Corte d’appello di CATANIA confermava la sentenza del tribunale di Ragusa del 15/10/2013 che aveva condannato LIVIA MARIA alla pena condizionalmente sospesa di 9 mesi di reclusione per una serie di violazioni edilizie e paesaggistiche, unificate sotto il vincolo della continuazione, previste dal d. lgs. n. 42 del 2004 e dal d.P.R. n. 380 del 2001, con il concorso di attenuanti generiche (fatti contestati come accertati, con le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel capo di imputazione in data 9/12/2010).
 
2. Ha proposto ricorso LIVIA MARIA a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
 
2.1. Deduce, in particolare, i seguenti vizi:
a) violazione di legge processuale in relazione agli artt. 681 e 597 c.p.p. (la Corte d’appello di Catania, disponendo l’ordine di demolizione delle opere edilizie con una successiva ordinanza depositata in data 6/05/2015, avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius; l’ordinanza emessa ex art. 130 c.p.p. quindi non sarebbe legittima, in quanto all’omissione dell’ordine di demolizione si sarebbe potuto porre rimedio solo attraverso l’impugnazione del P.M. o del comune di Ispica);
b) violazione della legge penale in relazione all’art. 157 c.p. (i giudici avrebbero omesso di dichiarare estinti per prescrizione i reati di cui ai capi a) e b) della rubrica; all’ud. 9/04/2015 la Corte d’appello aveva ammesso la produzione di 12 bolle di consegna dei materiali edili commissionati da Barone Saverio, riportanti la data del novembre 2009, epoca in cui venne ultimata la costruzione del tetto; ciò confermerebbe l’ultimazione dei lavori non alla data del 9/12/2010, ma a quella antecedente del novembre 2009, con conseguente obbligo del giudice di rilevare e dichiarare la prescrizione);
c) violazione della legge penale sostanziale in relazione all’art. 131 bis cod. pen. (i giudici avrebbero errato nel non pronunciare sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto sub e), in quanto la condotta contestata, consistente nel rifacimento del tetto in legno con le stesse tegole originarie di coppo siciliano, senza modificare le dimensioni dell’immobile non sarebbe di per sé lesiva dal bene giuridico tutelato);
d) vizio di manifesta illogicità della motivazione, risultante dalle bolle di consegna prodotte e dalle dichiarazioni dei testi Pisana e Roccuzzo (la ricorrente sarebbe stata ritenuta colpevole solo perché presente al momento dell’accertamento; il vero responsabile sarebbe il Barone Saverio, convivente della ricorrente all’epoca dei fatti e residente nel medesimo immobile; ciò sarebbe provato dalla produzione documentale delle 12 bolle di consegna relative al materiale utilizzato per il rifacimento del tetto, tutte intestate e firmate dal Barone, esclusivo committente ed esecutore; i giudici di appello, inoltre, avrebbero travisato gli elementi probatori costituiti dalle dichiarazioni dei testi Pisana e Roccuzzo, non potendo desumersi dalle stesse elementi di prova a sostegno della tesi dell’ipotetica sopraelevazione dell’immobile; il Barone, quindi, avrebbe solo operato il rifacimento del tetto e ripristinarne la copertura con le tegole originarie, così ponendo in essere lavori di manutenzione straordinaria che escludevano la configurabilità dei reati sub a) e b), ma anche quello sub e), in quanto non sarebbe stato determinato alcun pregiudizio all’integrità paesaggistica della zona del centro storico di Ispica, rispettando forma della casa e materiali di costruzione non incidevano sull’impatto paesaggistico.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Deve, preliminarmente, rigettarsi la richiesta di rinvio del difensore per adesione all’astensione dalla udienze proclamata dall’UCPI, maturando la prescrizione per i reati di cui ai capi a) e b) nei prossimi novanta giorni. L’art. 4 del Codice di autoregolamentazione degli avvocati, relativo alle prestazioni indispensabili, pure in caso di sciopero, in materia penale, dispone infatti alla lett. a), che l’astensione non è consentita nei “procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni”.
Questa Corte ha, del resto, affermato che non è consentita l’astensione dalle udienze penali da parte del difensore in relazione ai procedimenti relativi a reati per i quali la prescrizione é destinata a maturare entro i termini previsti dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007, in quanto il rispetto dei presupposti fissati da questo atto, avente natura regolamentare, costituisce la precondizione per la  sussistenza del diritto che si afferma voler esercitare (Sez. 6, n. 39248 del 12/07/2013 – dep. 23/09/2013, Cartia, Rv. 256336; Sez. 2, n. 21779 del 18/02/2014 – dep. 28/05/2014, Frattura, Rv. 259707; ambedue riguardanti proprio fattispecie relative a richieste di rinvio presentate nel giudizio di Cassazione con riferimento a reati il cui termine di prescrizione sarebbe giunto a compimento entro i successivi 90 giorni).
 
4. Nel merito, il ricorso è infondato.
 
4.1. Può procedersi, anzitutto, all’esame del primo motivo, con cui si censura la sentenza in quanto la Corte d’appello di Catania, disponendo l’ordine di demolizione delle opere edilizie con una successiva ordinanza depositata in data 6/05/2015, avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius.
 
Sull’omessa statuizione dell’ordine di demolizione e sulla possibilità di esperire la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. v’è grmai un orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, essendosi affermato che l’omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, non attenendo ad una componente essenziale dell’atto non integra una nullità ed è, pertanto, emendabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell’impugnazione ove questa non sia inammissibile, con esclusione del giudice dell’esecuzione giacché carente di competenza quanto alla statuizione omessa (Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014 – dep. 30/09/2014, Bognanni, Rv. 260421).
 
5. Quanto al secondo motivo, con cui si censura la sentenza poiché i giudici avrebbero omesso di dichiarare estinti per prescrizione i reati di cui ai capi a) e b) della rubrica, la Corte d’appello motiva sulle ragioni per le quali i reati non potevano considerarsi estinti per prescrizione (v. pagg. 3/4 della sentenza); l’assolvimento dell’onere di allegare gli elementi in possesso della ricorrente dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 – dep. 23/06/2014, Laiso, Rv. 259181) non è stato dunque considerato come idoneo a vincere la presunzione – confortata dalle dichiarazioni testimoniali – che i lavori non fossero stati ultimati alla data del novembre 2009, circostanza, del resto, logica in quanto le bolle di consegna documentavano solo la “consegna” dei materiali non certo l’epoca effettiva di ultimazione dei lavori, posto che è logico che gli stessi fossero stati eseguiti in epoca successiva.
 
6. Quanto al terzo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata laddove i giudici avrebbero errato nel non pronunciare sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto sub e), e non anche per le altre due fattispecie di reato, è sufficiente rilevare – al fine di ritenere l’inammissibilità del motivo – la tardività della relativa richiesta, per la prima volta proposta davanti a questa Corte, atteso che, nonostante il D. Lgs. n. 28 del 2015 fosse entrato in vigore in data 2/04/2015, all’udienza tenutasi in data 9/04/2015 davanti alla Corte
d’appello nessuna richiesta in tal senso era stata avanzata dalla difesa della ricorrente.
In ogni caso, ferma la tardività dell’istanza per la prima volta proposta davanti a questa Corte, si rileva comunque la manifesta infondatezza dell’istanza ex art. 131 bis cod. pen., laddove si consideri che nel motivo di ricorso difetta del tutto la specifica indicazione di quegli elementi che denoterebbero la particolare tenuità del reato sub e), condizione richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della valutabilità dell’istanza (posto che, in tema di particolare tenuità del fatto, l’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto
medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici: Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015 – dep. 28/07/2015, Lupattelli, Rv. 264223), non potendo considerarsi tali le dichiarazioni della ricorrente circa l’assenza di impatto paesaggistico, frutto di una propria soggettiva valutazione. A ciò si aggiunga, si noti, la considerazione che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (v., in termini: Sez. 3, sentenza n. 47039 dell’8/10 – dep. 27/11/2015, rie. Derossi, r.g. 25194/2015, non ancora massimata), cui questo Collegio ritiene di dover dare continuità, per ciò che concerne le violazioni urbanistiche e paesaggistiche deve ritenersi che la consistenza dell’intervento abusivo (tipologia di intervento, dimensioni e
caratteristiche costruttive) costituisce solo uno dei parametri di valutazione. Riguardo agli aspetti urbanistici, in particolare, assumono rilievo anche altri elementi, quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc), l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente (ad es. l’ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo  abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, le modalità di esecuzione dell’intervento. Indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto è, inoltre, la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell’intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante la realizzazione dell’opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell’ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali). Situazione, quest’ultima, che si rileva nel caso in esame, attesa la plurima violazione delle norme a tutela dell’urbanistica e del paesaggio posta in essere dalla ricorrente.
A ciò va aggiunto, ad ulteriore rafforzamento dell’esclusione della particolare tenuità del fatto come, soprattutto per le violazioni paesaggistiche, il giudizio di tenuità dell’offesa confligga con quanto già preventivamente oggetto di valutazione legislativa laddove si è consentito l’esperimento della procedura di c.d, condono ambientale ex lege n. 308 del 2004 limitandola ai soli interventi edilizi abusivi minori, tra cui non rientra certamente quello in esame, consistente nell’esecuzione di una sopraelevazione, non essendovi peraltro elementi in atti da cui potersi desumere oggettivamente la particolare tenuità dell’offesa (e, sul punto, si noti che per il delitto di cui all’art. 181 comma 1-bis, d. lgs. n. 42 del 2004, non è nemmeno applicabile l’art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004: Sez. 3, n. 37168 del 06/05/2014 – dep. 05/09/2014, Autizi, Rv. 259943).
 
7. Resta, infine, da esaminare il quarto ed ultimo motivo, con cui si censura il vizio di manifesta illogicità della motivazione, risultante dalle bolle di consegna prodotte e dalle dichiarazioni dei testi Pisana e Roccuzzo, ciò al fine di dimostrare l’estraneità della ricorrente rispetto ai fatti e la erronea qualificazione degli interventi edilizi come opere di ristrutturazione.
Sul punto, è la stessa Corte d’appello a svolgere una puntuale ed adeguata motivazione (cfr. pag. 4, alla cui lettura si rimanda per evidenti esigenze di economia motivazionale onde evitare inutili ripetizioni di argomenti conosciuti dalla ricorrente), come del tutto corretta ed immune da vizi è la motivazione offerta dalla Corte a pag. 3 circa l’oggettiva natura degli interventi come lavori di sopraelevazione.
 
Le censure della ricorrente, pertanto, più che censurare un vizio di motivazione, in realtà si risolvono nella manifestazione di un dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione probatoria operata dalla Corte d’appello, operazione non consentita in questa sede di legittimità. Sul punto non va infatti dimenticato che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 – dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 – dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794, quanto ai limiti di deducibilità del vizio di illogicità della motivazione; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 – dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074).
 
A ciò, poi, si aggiunga che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al Sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 – dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961).
Controllo, nella specie, agevolmente superato dalla sentenza impugnata.
 
8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Al rigetto segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Solo per completezza, si osserva, i reati contravvenzionali (il delitto paesaggistico, infatti, ha un termine di prescrizione che maturerà il prossimo 9/06/2018) non sono ancora estinti per prescrizione, che maturerà solo in data 9/12/2015.
 
P.Q.M. 
 
La Corte rigetta la richiesta di rinvio per adesione del difensore all’astensione dalle udienze, maturando la prescrizione per i reati di cui ai capi a) e b) nei prossimi novanta giorni.
 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 1° dicembre 2015
 

 

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