Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 13608 |
Data di udienza: 8 Febbraio 2019
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire in sanatoria e estinzione dei reati per prescrizione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Percezione «ictu oculi» – Evidenza» richiesta dall’art. 129, c.2, cod. proc. pen. – Causa di estinzione del reato – Artt. 29, 36, 44, 64 , 65, 71, 72, 93 e 95 d.P.R. 380/2001 – Art. 181, c.1 d.lgs. 42/2004.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Marzo 2019
Numero: 13608
Data di udienza: 8 Febbraio 2019
Presidente: SARNO
Estensore: RAMACCI
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire in sanatoria e estinzione dei reati per prescrizione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Percezione «ictu oculi» – Evidenza» richiesta dall’art. 129, c.2, cod. proc. pen. – Causa di estinzione del reato – Artt. 29, 36, 44, 64 , 65, 71, 72, 93 e 95 d.P.R. 380/2001 – Art. 181, c.1 d.lgs. 42/2004.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 28/03/2019 (Ud. 08/02/2019), Sentenza n.13608
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire in sanatoria e estinzione dei reati per prescrizione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Percezione «ictu oculi» – Evidenza» richiesta dall’art. 129, c.2, cod. proc. pen. – Causa di estinzione del reato – Artt. 29, 36, 44, 64 , 65, 71, 72, 93 e 95 d.P.R. 380/2001 – Art. 181, c.1 d.lgs. 42/2004.
Anche in materia urbanistica, la pronuncia assolutoria a norma dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento ed appartenga, pertanto, più al concetto di «constatazione», ossia di percezione «ictu oculi», che a quello di «apprezzamento». Inoltre, l’ «evidenza» richiesta dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. «presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia». Sicché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Nella fattispecie, i reati erano estinti per intervenuto permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del medesimo d.P.R., dichiarando altresì non doversi procedere per il reato di cui all’art. 181, comma 1 d.lgs. 42/2004, perché anch’esso estinto per prescrizione.
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 18/05/2018 – CORTE APPELLO di SALERNO) Pres. SARNO, Rel. RAMACCI, Ric. Stanzione
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 28/03/2019 (Ud. 08/02/2019), Sentenza n.13608
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 28/03/2019 (Ud. 08/02/2019), Sentenza n.13608
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da STANZIONE CARMINE nato a VICO EQUENSE;
avverso la sentenza del 18/05/2018 della CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore (avv. Messina Alfredo). Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 18 maggio 2018 ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di quella città, in data 6 luglio 2016, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Carmine STANZIONE in ordine ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), 64 , 65, 71, 72, 93 e 95 d.P.R. 380/2001 perché estinti per intervenuto permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del medesimo d.P.R., dichiarando altresì non doversi procedere per il reato di cui all’art. 181, comma 1 d.lgs. 42/2004, così qualificata l’originaria imputazione, perché estinto per prescrizione.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con il primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge, facendo presente di aver prodotto, nel giudizio di primo grado, una serie di documenti, dettagliatamente indicati, che avrebbero consentito di definire il procedimento penale con formula più favorevole.
Osserva, quanto ai reati urbanistici, che le risultanze della documentazione esibita e le prove testimoniali assunte avrebbero consentito di escludere categoricamente la sua partecipazione ai reati ascrittigli e richiama, a tale proposito, la documentazione menzionata, trascrivendo inoltre le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado.
Deduce, inoltre, la mancanza dell’elemento psicologico del reato edilizio con riferimento all’articolo 29, comma 2 d.P.R. 380/2001.
3. Con il secondo motivo di ricorso lamenta che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sugli altri motivi di appello formulati in via subordinata e che avrebbero comunque comportato la assoluzione con la formula più ampia per i reati per i quali è stata dichiarata la prescrizione ed evidenzia l’insussistenza del reato paesaggistico, rispetto al quale sarebbe intervenuta sanatoria.
4. Con un terzo motivo di ricorso rileva che la Corte d’Appello avrebbe anche omesso di esaminare le censure concernenti l’errata applicazione della prescrizione per i reati concernenti opere in cemento armato che, nel caso specifico, non sarebbero state mai realizzate, sicché avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente, invero, formula motivi di censura attinenti principalmente al vizio di motivazione, lamentando la mancata disamina, da parte della Corte del merito, di specifiche doglianze la cui considerazione avrebbe potuto comportare, sulla base delle risultanze istruttorie, l’assoluzione con formula più ampia.
La sentenza impugnata, effettivamente, è caratterizzata da estrema laconicità ed argomentata, in parte, in maniera poco chiara. Nondimeno, il ricorso è articolato prevalentemente in fatto, con richiami ad atti e documenti la cui valutazione è preclusa in sede di legittimità.
3. Per quanto è dato ricavare dalla sentenza impugnata e dal ricorso, il giudice di primo grado ha ritenuto suscettibili di sanatoria anche i reati diversi da quello di cui all’art. 44 d.P.R. 380/01, verso i quali il permesso di costruire rilasciato ai sensi dell’art. 36 del medesimo d.P.R. non produce effetti, ma la soluzione erroneamente adottata non può ritenersi maggiormente pregiudizievole per il ricorrente rispetto alla formula assolutoria per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.
Si tratta, inoltre, di una soluzione definitoria del procedimento penale che presupporrebbe comunque una nuova disamina delle risultanze dell’istruzione dibattimentale, così come lo richiederebbe la declaratoria di estinzione per sanatoria ipotizzata con riferimento alla contravvenzione paesaggistica per la quale è stata dichiarata la prescrizione.
Occorre pertanto ricordare come le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, abbiano tra l’altro affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento ed appartenga, pertanto, più al concetto di «constatazione», ossia di percezione «ictu oculi», che a quello di «apprezzamento».
Precisano ulteriormente le Sezioni Unite che l’ «evidenza» richiesta dal menzionato art. 129, comma 2, cod. proc. pen. «presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia». Affermano, inoltre, che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.
Tali principi vanno, dunque, applicati anche nel caso in esame.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle – ammende.
Così deciso in data 8/2/2019