Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 28890 | Data di udienza: 24 Marzo 2011

RIFIUTI – Rifiuti abusivamente ammassati su un’area – Deposito incontrollato – Configurabilità del reato – Elementi – Gestione dei rifiuti – Deposito di rifiuti – Mancanza dei requisiti fissati dalla legge –   Configurabilità di: abbandono, deposito incontrollato, deposito preliminare, messa in riserva in attesa di recupero e mancanza di autorizzazione – Stoccaggio e deposito temporaneo – Definizione legislativa – Operazioni di deposito preliminare – Operazioni di messa in riserva di materiali – Artt. 183, 255 e 256, D. L.vo n. 152/2006 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Luglio 2011
Numero: 28890
Data di udienza: 24 Marzo 2011
Presidente: Petti
Estensore: Rosi


Premassima

RIFIUTI – Rifiuti abusivamente ammassati su un’area – Deposito incontrollato – Configurabilità del reato – Elementi – Gestione dei rifiuti – Deposito di rifiuti – Mancanza dei requisiti fissati dalla legge –   Configurabilità di: abbandono, deposito incontrollato, deposito preliminare, messa in riserva in attesa di recupero e mancanza di autorizzazione – Stoccaggio e deposito temporaneo – Definizione legislativa – Operazioni di deposito preliminare – Operazioni di messa in riserva di materiali – Artt. 183, 255 e 256, D. L.vo n. 152/2006 



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/07/2011 (Ud. 24/03/2011) Sentenza n. 28890
 
 
RIFIUTI – Rifiuti abusivamente ammassati su un’area – Deposito incontrollato – Configurabilità del reato – Elementi – Art. 256, c.2 D. L.vo n. 152/2006.
 
In tema di rifiuti, si integra il reato di deposito incontrollato quando venga accertata un’attivita’ di stoccaggio e smaltimento di materiali, costituiti anche in parte da rifiuti, abusivamente ammassati su una determinata area, che rientri nella disponibilita’ dell’imputato (Cass. Sez. 3, n. 11802 del 29/1/2009, Berardi) e non e’ necessario che tutti i rifiuti abbandonati siano pericolosi, essendo sufficiente l’accertamento dei tale qualita’ di almeno uno di essi (Cass. Sez. 3, n. 14750 dell’11/3/2008, Gardini e altro).
 
(conferma sentenza n. 1902/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 08/04/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Trapletti
 
 
RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Deposito di rifiuti – Mancanza dei requisiti fissati dalla legge –   Configurabilità di: abbandono, deposito incontrollato, deposito preliminare, messa in riserva in attesa di recupero e mancanza di autorizzazione – Artt. 183, 255 e 256, D. L.vo n. 152/2006. 
 
In tema di gestione dei rifiuti, quando il deposito di rifiuti non possiede i requisiti fissati dalla legge (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183) per essere qualificato quale temporaneo, si realizza secondo i casi: a) un abbandono ovvero un deposito incontrollato sanzionato, secondo i casi, dal Decreto Legislativo 152 del 2006, articolo 255, e articolo 256, comma 2); b) un deposito preliminare, necessitante della prescritta autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti; c) una messa in riserva in attesa di recupero, anch’essa soggetta ad autorizzazione in quanto forma di gestione dei rifiuti (per le ipotesi b) e c) la mancanza di autorizzazione e’ sanzionata Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ex articolo 256, comma 1) (Cass. Sez. 3, n. 39544 del 11/10/2006, Tresolat).
 
(conferma sentenza n. 1902/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 08/04/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Trapletti
 

RIFIUTI – Smaltimento di rifiuti – Stoccaggio e deposito temporaneo – Definizione legislativa – Operazioni di deposito preliminare – Operazioni di messa in riserva di materiali – Art. 183, D. L.vo n. 152/2006.
 
A norma del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, lettera I), rappresentano stoccaggio quelle attivita’ di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti (di cui al punto D15 dell’All. B alla parte 4 del Decreto), nonche’ le attivita’ di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali (di cui al punto R13 dell’All. C alla medesima parte quarta); in base alla lettera m) del citato articolo 183, rappresenta deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle specifiche condizioni elencate nella disposizione, tra le quali, per cio’ che rileva nel caso di specie, che i rifiuti pericolosi vengano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo determinate modalita’, da scegliersi in via alternativa, ma, quanto meno, con cadenza bimestrale, indipendentemente dalle quantita’ in deposito, mentre per i rifiuti non pericolosi, che cio’ avvenga quanto meno con cadenza trimestrale; inoltre “il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche’, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute” (punto 4).
 
(conferma sentenza n. 1902/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 08/04/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Trapletti
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 28/07/2011 Sentenza n. 28890

SENTENZA

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. PETTI Ciro                                               – Presidente
Dott. TERESI Alfredo                                         – Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria                         – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta                                        – Consigliere rel. 
Dott. GAZZARA Santi                                        – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
 – sul ricorso proposto da:1) TRAPLETTI FABIO N. IL 20/O4/1956;
– avverso la sentenza n. 1902/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 08/04/2010;
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D’ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
– Udito il difensore Avv. Crippa Lorenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
La Corte di appello di Brescia, con sentenza dell’8 aprile 2010, previa modificazione dell’imputazione nel reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1 (peraltro originariamente contestato), ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 21 aprile 2009, che – dopo aver dichiarato non doversi procedere in relazione ai rifiuti non pericolosi, perche’ estinto il reato per oblazione – ha condannato Tr. Fa. alla pena di 2.600,00 di ammenda, perche’ in qualita’ di direttore dello stabilimento di Canate di Sotto dell’ Az. Ag. Fu. srl, munito di delega in materia di osservanza della normativa sui rifiuti, in assenza di autorizzazione, effettuava un deposito temporaneo incontrollato di rifiuti speciali pericolosi – filtri di olio esausto – all’interno di un cassone collocato nello stabilimento, sino all’11 dicembre 2006.
 
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il proprio difensore, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
 
1. Inosservanza od erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1 anche in riferimento alla violazione del principio di offensivita’. Il ricorrente, dopo aver riassunto gli orientamenti giurisprudenziali in tema di deposito incontrollato di rifiuti, ha posto in evidenza che l’autorizzazione risulta necessaria solo se deve essere svolta attivita’ di smaltimento, e quindi il deposito viene a qualificarsi preliminare, mentre non sussisterebbe nel caso di specie alcuna finalizzazione a tale attivita’ di smaltimento, che era stata demandata a terzi. A parere del ricorrente, posto che deve considerarsi coperto da giudicato il fatto che fossero rispettate le altre condizioni previste dall’articolo 183, lettera m), e che le successive attivita’ di smaltimento sarebbero state svolte da terzi, la ditta Fu. non necessitava di autorizzazione, in quanto non svolgeva alcuna delle attivita’ di smaltimento, ovvero attivita’ ad essa prodromiche. Inoltre, non era mai stata contestata l’inosservanza dell’obbligo di raggruppamento omogeneo, per cui la sentenza di primo grado era certamente nulla per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, avendo il Tribunale di Bergamo riqualificato il fatto in riferimento al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2; tale eccezione era stata gia’ sollevata in appello dalla difesa, ma anziche’ essere accolta, aveva indotto i giudici di secondo grado a sposare di nuovo la qualificazione giuridica formulata con l’originaria imputazione (relativa alla violazione di cui al comma 1). Il ricorrente ha quindi riproposto in questa sede la censura di nullita’ per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, pur dovendosi tener conto che non risulterebbe configurabile ne’ l’ipotesi del primo, ne’ quella del comma 2, in quanto non e’ stata provata l’offensivita’ della violazione dell’obbligo di raggruppamento omogeneo di rifiuti.
 
2. Manifesta illogicita’ e/o contraddittorieta’ della motivazione. La sentenza avrebbe motivato in maniera contraddittoria ed illogica la sussistenza dell’elemento oggettivo della fattispecie. Infatti la sentenza impugnata non avrebbe contestato all’imputato lo svolgimento in proprio di alcuna attivita’ di smaltimento dei rifiuti, circostanza che deve ritenersi coperta da giudicato.
 
3. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge con riguardo alla sussistenza della colpa e mancanza, contraddittorieta’, illogicita’ della motivazione. La sentenza avrebbe ritenuto provato il difetto di vigilanza, ponendo a base il fatto che i filtri fossero in numero “ragguardevole”, ossia mostrassero un accatastamento ripetuto nel tempo, mediante un’operazione meramente presuntiva della culpa in vigilando. Mentre la difesa aveva fatto da sempre richiamo al principio di affidamento, in quanto era stato provato dall’escussione del teste Valenti, che egli, quale incaricato dello specifico incombente, prima di andare in pensione, aveva istruito sulle operazioni di carico-scarico di rifiuti il nuovo addetto.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso e’ infondato.
 
In tema di gestione dei rifiuti, la giurisprudenza di legittimita’ ha affermato il principio che quando il deposito di rifiuti non possiede i requisiti fissati dalla legge (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183) per essere qualificato quale temporaneo, si realizza secondo i casi: a) un abbandono ovvero un deposito incontrollato sanzionato, secondo i casi, dal Decreto Legislativo 152 del 2006, articolo 255, e articolo 256, comma 2); b) un deposito preliminare, necessitante della prescritta autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti; c) una messa in riserva in attesa di recupero, anch’essa soggetta ad autorizzazione in quanto forma di gestione dei rifiuti (per le ipotesi b) e c) la mancanza di autorizzazione e’ sanzionata Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ex articolo 256, comma 1) (in tal senso si veda Sez. 3, n. 39544 del 11/10/2006, Tresolat, Rv. 235703).
 
In particolare, per quanto attiene al reato di deposito incontrollato di rifiuti, lo stesso e’ integrato quanto venga accertata un’attivita’ di stoccaggio e smaltimento di materiali, costituiti anche in parte da rifiuti, abusivamente ammassati su una determinata area, che rientri nella disponibilita’ dell’imputato (Cfr. Sez. 3, n. 11802 del 29/1/2009, Berardi, Rv. 243402) e non e’ necessario che tutti i rifiuti abbandonati siano pericolosi, essendo sufficiente l’accertamento dei tale qualita’ di almeno uno di essi (Sez. 3, n. 14750 dell’11/3/2008, Gardini e altro, Rv. 239668).
 
A norma del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, lettera I), rappresentano stoccaggio quelle attivita’ di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti (di cui al punto D15 dell’All. B alla parte 4 del Decreto), nonche’ le attivita’ di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali (di cui al punto R13 dell’All. C alla medesima parte quarta); in base alla lettera m) del citato articolo 183, rappresenta deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle specifiche condizioni elencate nella disposizione, tra le quali, per cio’ che rileva nel caso di specie,che i rifiuti pericolosi vengano raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo determinate modalita’, da scegliersi in via alternativa, ma, quanto meno, con cadenza bimestrale, indipendentemente dalle quantita’ in deposito, mentre per i rifiuti non pericolosi, che cio’ avvenga quanto meno con cadenza trimestrale; inoltre “il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche’, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute” (punto 4).
 
2. Nel caso in esame era stato accertato che il cassone sito nel piazzale della ditta conteneva rifiuti promiscui (quali rottami di ferro, piu’ che numerosi filtri di olio esausto ed un monitor di computer dismesso), qualificati sia come rifiuti non pericolosi – in relazione ai quali l’ipotesi di reato e’ stata dichiarata estinta per intervenuto pagamento dell’oblazione – sia come rifiuti pericolosi, e tale accumulo indebito, attuato con commistione di tipologie di rifiuti diversi, e’ stato contestato correttamente nel capo di imputazione.
 
Peraltro il giudice di prime cure aveva ritenuto che tale condotta configurasse un deposito incontrollato (articolo 256, comma 2), attesa proprio la commistione dei rifiuti di tipo diverso e il fatto che il deposito dei rottami in ferro era stato accertato come risalente da tempo superiore ad un anno; invece i giudici di appello, sulla base della medesima condotta, hanno correttamente ritenuto che la forma di gestione di rifiuti occorsa nel caso di specie fosse quella del deposito preliminare (articolo 256, comma 1), realizzato cioe’ in vista di successive operazioni di smaltimento, ma mancante dei requisiti previsti dal sopra richiamato Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, lettera m) per essere un deposito temporaneo lecito.
 
Pertanto risulta infondata la doglianza circa il difetto di correlazione tra reato contestato e reato accertato: come gia’ chiarito anche nella sentenza impugnata, il fatto contestato all’imputato, in relazione al quale lo stesso ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa, e’ sempre stato il medesimo, anche se il primo giudice, esercitando le proprie prerogative circa la possibilita’ di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, aveva ritenuto che lo stoccaggio contestato configurasse un deposito incontrollato.
 
3. Quanto poi alla asserita mancanza di offensivita’ del fatto, si deve ribadire che la fattispecie in oggetto e’ strutturata quale mera violazione di prescrizioni imposte dalla legge al fine di evitare la messa in pericolo del bene giuridico tutelato, per cui non e’ necessaria la prova dell’effettiva messa in pericolo dell’ambiente.
 
4. In nessuna delle due sentenze e’ stato mai affermato che l’imputato avesse realizzato un’attivita’ di smaltimento non autorizzata, sicche’ il secondo motivo di ricorso risulta infondato.
 
5. Per quanto attiene poi all’ultima doglianza, con la quale si asserisce la mancanza di qualsivoglia aspetto di responsabilita’ colposa, la stessa e’ ugualmente infondata. I giudici di appello hanno fornito ampia e congrua risposta ad identica censura gia’ sollevata in tale sede, ponendo l’accento sul fatto che il numero dei filtri d’olio esausti degli automezzi, rinvenuti nel cassone, rappresentavano un segno inequivocabile della non occasionalita’ di tale illecito stoccaggio, per cui, di conseguenza, risultava di certo imputabile all’imputato per la sua qualita’ di direttore di stabilimento, sia un difetto di vigilanza circa la corretta applicazione delle norme relative ai rifiuti da parte dei dipendenti addetti, sia un difetto di formazione nei confronti dello specifico dipendente al quale erano state affidate le operazioni materiali di gestione dei rifiuti.
 
Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex articolo 616 c.p.p..
 
P.Q.M.
 
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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