Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione
Numero: 45473 | Data di udienza: 8 Giugno 2016
* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO URBANISTICO – Abuso d’ufficio – Prova del dolo intenzionale desunta da elementi sintomatici – Intenzionalità del vantaggio – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudice dell’udienza preliminare – Compiti e limiti – Disamina del merito del materiale probatorio – Giurisprudenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Ottobre 2016
Numero: 45473
Data di udienza: 8 Giugno 2016
Presidente: ROSI
Estensore: RICCARDI
Premassima
* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO URBANISTICO – Abuso d’ufficio – Prova del dolo intenzionale desunta da elementi sintomatici – Intenzionalità del vantaggio – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudice dell’udienza preliminare – Compiti e limiti – Disamina del merito del materiale probatorio – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/10/2016 (ud. 08/06/2016) Sentenza n.45473
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRITTO URBANISTICO – Abuso d’ufficio – Prova del dolo intenzionale desunta da elementi sintomatici – Intenzionalità del vantaggio.
In tema di abuso d’ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da elementi sintomatici come la macroscopica illegittimità dell’atto compiuto, non essendo richiesto l’accertamento dell’accordo collusivo con la persona che si intende favorire, in quanto l’intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente quel privato interessato alla singola vicenda amministrativa.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudice dell’udienza preliminare – Compiti e limiti – Disamina del merito del materiale probatorio – Giurisprudenza.
Il giudice dell’udienza preliminare deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza/innocenza dell’imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate.
(annulla sentenza del 08/05/2015 del Gup del TRIBUNALE DI RIMINI) Pres. ROSI, Rel. RICCARDI, Ric. P.R. Tribunale di Rimini nei confr. di Borghetta ed altri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/10/2016 (ud. 08/06/2016) Sentenza n.45473SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 28/10/2016 (ud. 08/06/2016) Sentenza n.45473
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini
nel procedimento nei confronti di:
Borghetta Alessandro, nato a Rimini il 14/08/1976
Vasini Cristina, nata a Ravenna il 23/02/1971
Bonito Michele, nato a Rimini il 30/08/1960
Giorgetti Pietro, nato a Bellaria Igea Marina il 25/09/1951
Giorgetti Pier Giorgio, nato a Rimini il 22/05/1947
avverso la sentenza del 08/05/2015 del Gup del Tribunale di Rimini;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al capo B, ed il rigetto nel resto;
uditi i difensori, avv. Alessandro Sarti, Avv. Dennis Gori, e Avv. Michele Mongiello, che hanno concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 8 maggio 2015 il Gup del Tribunale di Rimini dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato nei confronti di Borghetta Alessandro, Vasini Cristina, Bonito Michele, Giorgetti Pietro, e Giorgetti Pier Giorgio, imputati dei reati di: abuso d’ufficio (capo A), contestato a Borghetta, Vasini e Bonito, funzionari del Comune di Bellaria Igea Marina, per aver disposto l’archiviazione della pratica relativa all’abuso edilizio commesso nell’albergo Villa Sole, rilasciando una DIA in sanatoria a Giorgetti Pietro; utilizzazione delle opere abusive in assenza di certificato di collaudo sismico (artt. 40 cpv. cod. pen., 62 e 75 d.P.R. 380/2001), contestato al capo Ba Bonito (essendo stata separata la posizione di Giorgetti Pietro); falsità ideologica nella dichiarazione di asseverazione allegata alla Dia in sanatoria (art. 481 cod. pen.), nella parte in cui si afferma che gli immobili “non sono assoggettati alle disposizioni del DM 42/2004”, nonostante si trovassero a meno di 300 metri dalla battigia, contestato al capo C a Giorgetti Pietro e Giorgetti Pier Giorgio; omessa denuncia all’A.G. della falsità nell’asseverazione(art. 361 cod. pen.), contestato al capo Da Bonito.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Rimini, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 425 cod. proc. pen.: deduce che la sentenza impugnata abbia ritenuto insussistente il dolo, incorrendo in numerosi errori di diritto anche in merito alle violazioni urbanistiche contestate a fondamento dell’abuso d’ufficio.
In particolare, con riferimento all’omessa richiesta dell’autorizzazione paesistica ambientale ed all’arbitrario inserimento dell’immobile nella zona A o B, per le quali non si applica il vincolo, ricadendo invece in zona turistica, lamenta che erroneamente la sentenza abbia affermato che la perimetrazione delle zone risale alla fine degli anni 90, trattandosi di norme risalenti alla c.d. legge Galasso (I. n. 431 del 1985). L’albergo non ricadeva nelle zone escluse dal vincolo, e vi era dunque necessità di una autorizzazione paesaggistica. Anche l’esenzione per altre zone omogenee(come la zona D in cui si trova l’immobile) avrebbe dovuto conseguire ad una individuazione mai fatta dal Comune di Bellaria, se non dopo il rinvio a giudizio disposto nel presente procedimento, mediante predisposizione di una semplice planimetria mai sottoposta all’approvazione degli organi comunali.
Illogica, dunque, è l’affermazione dell’errore in buona fede sulla sussistenza del vincolo, anche in considerazione dell’affermazione del vincolo contenuta nella nota del 07/02/2008 proveniente dal medesimo ufficio tecnico comunale.
In ordine all’omesso accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 17 L. 23 del 2004, lamenta che non sia stato eseguita alcuna concreta verifica della conformità urbanistica.
In ordine all’omesso controllo della regolarità estrinseca dell’intervento, poiché la Dia in sanatoria includeva anche la realizzazione di un portico che, in quanto superficie aggiuntiva, non era ammessa dallo strumento urbanistico, lamenta che non sia stato considerato che la “veranda-soggiorno”, non sanabile, e già oggetto di ordine di demolizione, sia rimasta integra fino al 2013.
Evidenzia, poi, la macroscopicità delle violazioni consistenti: nell’aver accettato una DIA in sanatoria per opere (realizzazione di tre balconi e sostituzione di tre finestre con porte-finestre, nonché tamponamento del portico) che, alterando sicuramente il prospetto e la sagoma dell’edificio, richiedevano un permesso di costruire in sanatoria; nell’omessa acquisizione del certificato di collaudo per ben quattro anni, nonostante la richiesta formulata dal competente Servizio tecnico di Bacino il 18/06/2010; nel calcolo della superficie del portico, indicata, ai fini delle sanzioni, in 21 mq., anziché in 46 mq..
Sulla base di tali molteplici e macroscopiche violazioni, deduce che non potesse escludersi il dolo intenzionale del “favoritismo” nei confronti del privato titolare dell’immobile, che ha sanato i balconi senza autorizzazione paesistica e con semplice DIA, non ha pagato le sanzioni relative alla violazione paesaggistica, ha mantenuto per più di tre anni il portico adibito a veranda- soggiorno, ed ha utilizzato i balconi senza collaudo statico.
2.2. Violazione dell’art. 323 cod. pen. in relazione alla ritenuta assenza di dolo per il reato di falsità ideologica (capo C): la prova della conoscenza del vincolo deriva, tra l’altro, dalla sentenza del TAR del 25/01/2008 n. 106, che aveva respinto un ricorso di Giorgetti Pietro e Pier Giorgio avverso l’attestazione comunale della sussistenza del vincolo.
2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 425 cod. proc. pen., avendo la sentenza erroneamente affermato la superfluità del dibattimento sulla base di pregnanti valutazioni di merito delle pur clamorose violazioni urbanistiche contestate.
2.4. Violazione di legge in relazione al proscioglimento dell’Ing. Bonito dal reato contestato al capo B e da quello contestato al capo D.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza impugnata, invero, fonda il proscioglimento degli imputati sulla ritenuta carenza di dolo del reato di abuso d’ufficio, non integrando le determinazioni assunte dagli imputati violazioni macroscopiche, né contenendo valutazioni totalmente arbitrarie e pretestuose; al riguardo, sostiene che il rilascio della sanatoria pur in difetto dell’autorizzazione paesaggistica trovasse giustificazione nella valutazione, operata dall’Ing. Bonito, della possibilità di eseguire perimetrazioni delle aree escluse dai vincoli, in ragione dell’omogeneità alle zone A e B; quanto alla sanatoria dei balconi, ritiene che l’intervento fosse sanabile con DIA; la sanatoria della veranda-soggiorno, pur non potendo essere disposta con DIA, era stata ‘stralciata’ dalla pratica dei balconi, ed era stata dedotta l’impossibilità di demolizione degli infissi per il pregiudizio che avrebbe comportato al porticato; l’errore di calcolo della superficie della veranda, poi, sarebbe derivata da un errore di interpretazione della superficie utile; da tali considerazioni deriverebbe, altresì, il proscioglimento degli imputati dagli altri reati “satellite” contestati ai capi B, C e D.
3. L’esame delle doglianze proposte implica necessariamente una premessa sui limiti cognitivi e valutativi del giudice dell’udienza preliminare.
Invero, in seguito alla modifica art. 425 c.p.p. operata dalla L. n. 105 del 1993 con la soppressione dell’aggettivo “evidente”, ed espressamente finalizzata ad ampliare la valutazione del merito da parte del giudice dell’udienza preliminare sulla consistenza dell’ipotesi di accusa, il filtro processuale non è stato più ritenuto limitato, come nell’originario impianto codicistico, alle sole imputazioni azzardate; la giurisprudenza costituzionale, al riguardo, ha ribadito la natura “processuale” della sentenza di non luogo a procedere, individuando la regola di giudizio nella prognosi, non già di colpevolezza o innocenza, bensì di necessarietà o superfluità del dibattimento (Corte cost., n. 71 del 1996:
“L’apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all’esito della udienza preliminare non si sviluppa, infatti, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento: la sentenza di non luogo a procedere, dunque, era e resta, anche dopo le modifiche subite dall’art. 425 c.p.p., una sentenza di tipo “processuale”, destinata null’altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero. Da ciò consegue che, ove la prova risulti insufficiente o contraddittoria, l’adozione della sentenza di non luogo a procedere potrà dirsi imposta soltanto nei casi in cui si appalesi la superfluità del giudizio, vale a dire nelle sole ipotesi in cui è fondato prevedere che l’eventuale istruzione dibattimentale non possa fornire utili apporti per superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria. Ove ciò non accada, quindi, risulterà scontato il provvedimento di rinvio a giudizio che, in una simile eventualità, lungi dal rinvenire il proprio fondamento in una previsione di probabile condanna, si radicherà null’altro che sulla ritenuta necessità di consentire nella dialettica del dibattimento lo sviluppo di elementi ancora non chiariti”).
Successivamente alle modifiche apportate alla morfologia dell’udienza preliminare dalla L. 16 dicembre 1999 n. 479, con l’aggiunta dell’attuale 3° comma, e l’attribuzione anche di poteri istruttori e di valutazione di merito delle circostanze attenuanti, la Corte costituzionale ha sottolineato la natura di “giudizio” dell’udienza preliminare, chiamando il giudice “a una valutazione di merito sulla consistenza dell’accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale” (Corte cost., n. 335 del 2002).
In tale solco interpretativo si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 39915 del 2002, che, pur comprendendo nella regola di giudizio la “probabilità di colpevolezza dell’imputato”, hanno affermato che, nonostante l’obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell’orizzonte prospettico del giudice rispetto all’epilogo decisionale, apportato dalla L. n. 479 del 1999 all’art. 425 c.p.p., non per questo è attribuito allo stesso “il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell’imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale dell’art. 425, novellato comma 3, è sempre e comunque diretta a determinare, all’esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell’accusa in giudizio e, con essa, l’effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda”; in altri termini, il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del giudice dell’udienza preliminare, pur legittimando quest’ultimo a muoversi implicitamente anche nella prospettiva della probabilità di colpevolezza dell’imputato, non lo ha tuttavia disancorato dalla fondamentale regola di giudizio per la valutazione prognostica (Sez. U., n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, Rv. 222602, nonché, successivamente, Sez. U., n. 25695 del 29/05/2008, D’Eramo, § 3, non massimata sul punto).
Anche successivamente si è quindi ribadito che il giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato, bensì in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa pervenire ad una diversa soluzione (Sez. 4, n. 43843 del 06/10/2009, P.C. in proc. Pontessilli e altri, Rv. 245464; Sez. 5, n. 22864 del 1505/2009, P.G. in proc. Giacomin, Rv.244202).
E tale ricostruzione non è smentita neppure dal testo dell’art. 425 c.p.p., comma 3, secondo cui il giudice “pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”, posto che una tale disposizione conferma, anzi, che il parametro di giudizio non è l’innocenza ma l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio: l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio (da ultimo, tra le altre, Sez. 6, n. 10849 del 12/01/2012, Petramala, Rv. 252280; Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, Rolla, Rv. 253127; Sez. 6, n. 5049 del 27/11/2012, dep.2013, Cappello, Rv. 254241).
In conclusione, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, per l’esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l’insufficienza o la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento (Sez. 6, n. 36210 del 26/06/2014, P.C. in proc. C, Rv. 260248: “Il giudice dell’udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, deve esprimere una valutazione prognostica in ordine alla “completabilità degli atti di indagine” e alla “inutilità del dibattimento”, anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell’innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell’imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale”), potendosi affermare, in aderenza anche a quanto affermato in dottrina, che “sfuggono all’epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d’accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento” (Sez. 3, n. 41373 del 17/07/2014, Pasteris, Rv. 260968, non massimata sul punto).
In merito ai limiti valutativi dell’udienza preliminare, si è inoltre aggiunto che il giudice dell’udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell’art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell’imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate (Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013, Maida, Rv. 257645; Sez. 6, n. 6765 del 24/01/2014, Luchi, Rv. 258806, che esclude che il Gup possa operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al giudice naturale; Sez. 5, n. 41162 del 19/06/2014, P.M. in proc. L, Rv. 262109; Sez. 2, n. 45989 del 18/10/2013, Fisichella, Rv. 257309; Sez. 2, n. 46145 del 05/11/2015, Caputo, Rv. 265246, che esclude che il Gup possa effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio; Sez. 2, n. 3180 del 06/11/2012, dep, 2013, Furlan, Rv. 254465).
Deve dunque concludersi che la ‘storia’ e la morfologia dell’istituto, pur avendo sempre più affrancato la fase procedimentale dalla connotazione di mero filtro delle imputazioni azzardate, contrassegnandola progressivamente in termini di “giudizio” (Corte Cost., n. 335 del 2002), nondimeno collocano l’udienza preliminare in una ideale equidistanza tra la mera delibazione dell’accusa ed il dibattimento anticipato; l’udienza preliminare, infatti, mutua la dimensione del “giudizio” sotto il profilo della natura della valutazione, di merito, e non sommaria, della consistenza dell’accusa; tuttavia, il parametro dell’udienza preliminare, i criteri normativi in base ai quali il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere sono differenti da quelli del giudizio dibattimentale, declinati nella sostanziale dicotomia colpevolezza/innocenza, essendo individuati nella “insufficienza”, “contraddittorietà” o comunque “inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio” (art. 425, comma 3, cod. proc. pen.).
Laddove l’insufficienza indica la “scarsità del materiale probatorio”, la contraddittorietà indica la non univocità del quadro probatorio, e l’inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio indica la c.d. infondatezza processuale (al riguardo, Sez. 6, n. 33763 del 30/04/2015, Quintavalle, Rv. 264427, § 9.2. e 9.3., sul punto non massimata, ha evidenziato: “Quanto alla espressione “o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”, appare evidente che la stessa, per come collocata nel contesto complessivo, non si raccorda a “insufficienza” o a “contraddittorietà” per completarne il senso nel caso concreto, bensì impone che nel caso inverso (ovvero quando gli elementi siano “sufficienti” e “univoci”), non si possa rinviare a giudizio nei casi in cui, pur a fronte di tali elementi, non vi sia alcuna prospettiva di ulteriore sviluppo per giungere alla prova piena del fatto”).
Pertanto, pur concordandosi con l’orientamento che accentua la dimensione della valutazione di effettiva consistenza del materiale posto a fondamento dell’accusa, eventualmente avvalendosi dei poteri di integrazione probatoria, come necessaria condizione minima per la valutazione di superfluità del dibattimento (Sez. 6, n. 33763 del 30/04/2015, Quintavalle, Rv. 264427), la valutazione sulla ‘serietà’ dell’ipotesi di accusa non può obliterare la necessità dello sviluppo dibattimentale nelle ipotesi in cui il quadro probatorio è aperto, e suscettibile altresì di valutazioni di merito di particolare pregnanza (come nel caso in esame, avente ad oggetto complesse vicende urbanistiche).
In ogni caso, la valutazione sulla consistenza dell’accusa non può prescindere dalla completezza del giudizio, che deve avere ad oggetto tutti gli elementi probatori significativi, ancorchè “contraddittori” rispetto alla valutazione di ‘infondatezza processuale’.
4. Tanto premesso, la sentenza impugnata va annullata, in quanto risulta avere esondato dai limiti cognitivi e valutativi propri dell’udienza preliminare, fondando la declaratoria di non luogo a procedere su una valutazione della pretesa insussistenza del dolo intenzionale, declinata sulla ritenuta assenza di violazioni macroscopiche indizianti il favoritismo, e sulla base di una parcellizzazione e atomistica svalutazione degli elementi fondanti l’esercizio dell’azione penale.
La sentenza di non luogo a procedere impugnata ha operato pregnanti valutazioni di tipo sostanziale che spettano al giudice del dibattimento, addirittura giungendo a giudizi di pretesa insussistenza del dolo, anche con riferimento ai reati omissivi contestati all’Ing. Bonito ai capi B e D, ovvero al reato di falso ideologico contestato al capo C ai proprietari dell’albergo, Giorgetti Pietro e Giorgetti Pier Giorgio.
Peraltro, le violazioni urbanistiche integranti le violazioni di legge o regolamento, la cui macroscopicità dovrebbe indiziare l’intenzionalità del dolo, e dunque la condotta di favoritismo, sono state svalutate sia nella loro dimensione oggettiva, mediante interpretazioni quantomeno discutibili, sia nella loro proiezione soggettiva, essendo state addebitate a meri errori (di calcolo, di interpretazione, ecc.); al contrario, in assenza dell’individuazione delle zone omogenee alle zone A e B (escluse dal vincolo), è stata rilasciata una DIA in sanatoria senza la pur necessaria autorizzazione paesaggistica, ricadendo l’immobile in zona D, soggetta al vincolo; vincolo che, a quanto consta dal ricorso, era a conoscenza sia dei privati richiedenti la sanatoria – ai quali il Tar aveva respinto un ricorso avente tale oggetto -, sia dei funzionari comunali, atteso che il medesimo ufficio, pur in diversa composizione personale, aveva nel 2008 attestato la sussistenza pacifica del vincolo; inoltre, è stata rilasciata una DIA in sanatoria, nonostante alcune opere (i tre balconi) fossero necessariamente sanabili soltanto con permesso di costruire, incidendo sulla sagoma e sul prospetto; è stata omessa l’acquisizione del certificato di collaudo per ben quattro anni, nonostante la richiesta formulata dal competente Servizio tecnico di Bacino il 18/06/2010; e, infine, nel calcolo della superficie del portico, ai fini della determinazione delle sanzioni, la stessa è stata indicata in 21 mq., anziché in 46 mq..
Al riguardo, va ribadito che, in tema di abuso d’ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da elementi sintomatici come la macroscopica illegittimità dell’atto compiuto, non essendo richiesto l’accertamento dell’accordo collusivo con la persona che si intende favorire, in quanto l’intenzionalità del vantaggio ben può prescindere dalla volontà di favorire specificamente quel privato interessato alla singola vicenda amministrativa (ex multis, Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260233).
Ebbene, nonostante le molteplici e macroscopiche violazioni richiamate, illogicamente la sentenza impugnata, esondando dai limiti valutativi dell’udienza preliminare, ha ritenuto potesse escludersi il dolo intenzionale del “favoritismo” nei confronti del privato titolare dell’immobile, che pure aveva sanato i balconi senza autorizzazione paesistica e con semplice DIA, non aveva pagato le sanzioni relative alla violazione paesaggistica, aveva mantenuto per più di tre anni il portico adibito a veranda-soggiorno, ed aveva utilizzato i balconi senza collaudo statico.
In presenza di un compendio probatorio comunque ‘serio’, e di fonti di prova che si possano prestare ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni interpretative e valutative, anche se contraddittorie, il giudice dell’udienza preliminare deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza/innocenza dell’imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate (Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013, Maida, Rv. 257645; Sez. 6, n. 6765 del 24/01/2014, Luchi, Rv. 258806, che esclude che il Gup possa operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al giudice naturale; Sez. 5, n. 41162 del 19/06/2014, P.M. in proc. L, Rv. 262109; Sez. 2, n. 45989 del 18/10/2013, Fisichella, Rv. 257309; Sez. 2, n. 46145 del 05/11/2015, Caputo, Rv. 265246, che esclude che il Gup possa effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio; Sez. 2, n. 3180 del 06/11/2012, dep. 2013, Furlan, Rv. 254465).
Nel caso in esame, al contrario, il Gup, anziché mantenersi nell’ideale equidistanza tra la mera delibazione dell’accusa ed il dibattimento anticipato, che deve connotare l’udienza preliminare, ha espresso pregnanti valutazioni di merito non già sulla mera consistenza dell’accusa, e dunque sulla proiezione processuale della “inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio” (art. 425, comma 3, cod. proc. pen.), bensì sull’innocenza degli imputati, sulla base di criteri valutativi tipici del giudizio dibattimentale.
5. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma il 08/06/2016