Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Maltrattamento animali Numero: 7671 | Data di udienza: 10 Gennaio 2012

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Delitti di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali – Elemento soggettivo del reato – Finalizzata all’organizzazione di corse clandestine di cavalli e di relative scommesse sulle competizioni – Art. 416 e 544 ter e quinquies,  c.p. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato – Differenze – Carattere dell’accordo criminoso – Permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti – Fattispecie: misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Febbraio 2012
Numero: 7671
Data di udienza: 10 Gennaio 2012
Presidente: Squassoni
Estensore: Amoroso


Premassima

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Delitti di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali – Elemento soggettivo del reato – Finalizzata all’organizzazione di corse clandestine di cavalli e di relative scommesse sulle competizioni – Art. 416 e 544 ter e quinquies,  c.p. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato – Differenze – Carattere dell’accordo criminoso – Permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti – Fattispecie: misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali. 



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 28 febbraio 2012 (Ud. 10/01/2012) Sentenza n. 7671

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Delitti di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali – Elemento soggettivo del reato – Finalizzata all’organizzazione di corse clandestine di cavalli e di relative scommesse sulle competizioni- Art. 416 e 544 ter e quinquies,  c.p..
 
La fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale è tenuta “per crudeltà”, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta “senza necessità” (Cass., Sez. III, 30/11/2007, n. 44822). Con il delitto di maltrattamento di animali concorre poi, nella specie, anche quello di organizzazione di competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica (art. 544 quinquies, primo comma, cod. pen.) e di relative scommesse sulle competizioni stesse (art. 544 quinquies, terzo comma, cod. pen.). Ciò consente anche la configurabilità del reato associativo (art. 416 cod. pen.).
 
(dich. inamm. ricorso avverso ordinanza del 17/05/2011 tribunale di Messina) Pres. Squassoni, Est. Amoroso, Ric. Siracusano
 
 

MALTRATTAMENTO ANIMALI – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato – Differenze – Carattere dell’accordo criminoso – Permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti – Fattispecie: misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali (art. 416 c.p.).
 
L’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati – anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati(Cass., Sez. V, 3/11/2004, n. 42635). Nella specie, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 416 c.p., associazione per delinquere finalizzata ai delitti di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali.
 
(dich. inamm. ricorso avverso ordinanza del 17/05/2011 tribunale di Messina) Pres. Squassoni, Est. Amoroso, Ric. Siracusano


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 28 febbraio 2012 (Ud. 10/01/2012) Sentenza n. 7671

SENTENZA

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale
 
composta dagli ill.mi signori Magistrati:
 
Dott. Saverio Mannino                             – Presidente
1. dott. Claudia Squassoni                 – Consigliere
2. dott. Amedeo Franco                       – Consigliere
3. dott. Gianni Amoroso                      – Consigliere Rel.
4. dott. Alessandro Andronio                   – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Siracusano Placido, nato a Milazzo il 18.10.1961,
– avverso la ordinanza del 17 maggio 2011 il tribunale di Messina
– Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
– Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
1. Siracusano Placido ha proposto istanza di riesame avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Messina in data 18 aprile 2011 applicava la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 416 c.p., associazione per delinquere finalizzata ai delitti di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali.
 
L’adito tribunale di Messina con ordinanza del 17 maggio 2011 ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di Siracusano Placido e per l’effetto ha conferma l’ordinanza applicativa della misura cautelare, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
 
Il tribunale, nel richiamare per relationem tutti gli elementi indiziari riportati nell’ordinanza del g.i.p. applicativa della misura, ha ritenuto sussistere gravi indizi di colpevolezza per il reato in contestazione desumibili dal complesso delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche intercettate, dai verbali di perquisizione e sequestro e dalle annotazioni di p.g. relativi a servizi di appostamento ed osservazione. Dagli esiti delle indagini infatti – ha sottolineato il tribunale – era emerso come fosse in atto un’associazione a delinquere finalizzata all’organizzazione di corse clandestine di cavalli e di maltrattamenti di animali, consistiti segnatamente nella sottoposizione degli equini ad addestramenti massacranti, nella somministrazione di farmaci finalizzati al potenziamento muscolare ed in generale all’incremento delle prestazioni fisiche degli animali, ed infine nella stessa partecipazione dei quadrupedi alle gare illecite, obbligando gli animali a correre in condizioni non confacenti alle loro caratteristiche etologiche in guisa da metterne in pericolo l’incolumità.
 
In particolare il tribunale ha ritenuto sussistere il vincolo associativo tendenzialmente stabile e permanente tra diverse persone, di numero superiore a tre, desumibile dall’univoco e ripetitivo modus operandi dei sodali, i quali sottoponevano gli animali a stress psicofisici e fatiche incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, sottoponendoli ad allenamenti massacranti, a vere e proprie sevizie – percosse mediante l’uso di bastoni e di caschi da motociclista – nonché ricorrendo al doping sistematico allo scopo di aumentare il rendimento fisico degli animali. Il tutto era finalizzato
 
all’organizzazione di vere e a proprie corse clandestine che si svolgevano secondo un rituale che prevedeva tre diverse fasi: una prima fase ispettiva e di controllo del percorso di gara, rigorosamente sulle pubbliche vie, nell’ambito della quale alcuni soggetti avevano il compito di effettuare dei giri di ricognizione; una seconda fase di raduno presso il luogo di partenza degli spettatori interessati alla gara, i quali perfezionavano le scommesse sul vincitore; infine una terza fase, costituita dalla partenza dei cavalli all’orario prestabilito seguita da un corteo di motocicli disposti ad “U” in modo da accerchiare i quadrupedi e garantire che la gara volgesse al termine. I sodali programmavano le corse con regolarità, pianificando nei dettagli orari, luoghi, peso degli animali e dei rispettivi fantini, e la posta in gioco, ricorrendo a tal fine ad un linguaggio univoco, di certo non comprensibile per i soggetti esterni all’associazione, codice che, invece, consentiva ai sodali di intendersi alla perfezione. Ulteriore conferma dell’accordo criminale era offerta dalla stabilità dei rapporti tra i sodali, i quali avevano una ben precisa divisione dei ruoli. Invero Siracusano Placido, unitamente ad altri coindagati (Tricorni Antonino, Tricorni Davide, Tricorni Salvatore, Romeo Antonio, Mangano Salvatore, Turrisi Antonino, Squadrito Pietro, Currò Santo e Catrimi Placido), era tra gli organizzatori delle corse, i quali potevano decidere la data, il luogo, l’orario e tutti gli altri dettagli della competizione illecita in modo vincolante per l’intero gruppo.
 
Il tribunale poi ha fatto riferimento alle risultanze delle intercettazioni telefoniche.
 
Ha richiamato sul punto la conversazione n 4607 del 25.07.2007 tra Tricorni Davide e Tricorni Antonino, dalla quale si evinceva come, nonostante la mancata condivisione delle scelte organizzative, i sodali continuavano a dare il proprio apporto per adempiere all’impegno assunto. Tale conversazione era sintomatica dell’affectio societatis che avvinceva tutti i sodali, i quali consapevoli di partecipare all’associazione, apportavano il proprio contributo morale e materiale a prescindere dalla consumazione dei singoli reati-fine.
 
Richiamava altresì la conversazione n. 169 del 13.05.2007 tra Tricorni Davide e Siracusano nell’ambito della quale il primo raccontava al proprio interlocutore che Catrimi Placido, detto “Frittella”, era interessato al rinvio della gara già concordata, e che non aveva potuto dare una risposta all’avversario, poichè tale decisione doveva essere concordata con gli altri “compagni”. 
 
Tale conversazione metteva in luce lo stretto rapporto di fiducia tra i sodali nonché la consapevolezza di partecipare all’ associazione. Il tribunale poi il racconto testualmente del contenuto di ulteriori intercettazioni telefoniche.
 
Quanto in particolare alla posizione di Siracusano Placido, il Tribunale osserva come questi rivestiva il ruolo di organizzatore delle corse clandestine insieme a Tricorni Antonino, Tricorni Davide e al Romeo. Dal contenuto delle intercettazioni telefoniche si evince – rileva il tribunale – non solo la sussistenza del vincolo associativo, ma anche il ruolo svolto dal Siracusano, il quale, infatti, si relazionava con gli altri esponenti di vertice dell’associazione per definire le strategie principali del gruppo. Egli, infatti, era solito organizzare le gare e le modalità di partecipazione alle stesse, nell’ambito delle quali partecipava al pagamento del “lascito” e alla divisione dell’eventuale vincita in misura maggiore rispetto agli altri.
 
È inoltre risultato che l’indagato disponeva di una stalla, sita in Messina via Adrano n. 19, al cui interno in sede di perquisizione venivano rinvenute una confezione di farmaci ed una siringa. Peraltro, il box adibito a stalla di proprietà del Siracusano si trovava proprio accanto a quelli di Tricorni Salvatore e di Scotto Carmelo, circostanze che deponevano per una gestione comune dei luoghi e degli animali ivi detenuti, elementi sintomatici del vincolo associativo e della comunanza d’interessi tra i soggetti suddetti. Infine, il Siracusano, anche se non partecipava personalmente ai maltrattamenti degli animali consistiti nella loro sottoposizione ad allenamenti massacranti e a percosse mediante bastoni o addirittura “pezzi di mascella e caschi da motociclista” nonché nella somministrazione di farmaci a scopo non terapeutico – ne era perfettamente a conoscenza, in quanto veniva informato da Tricorni Antonino circa l’andamento delle prestazioni dei cavalli in sede di allenamento, caratterizzato dalle sevizie suddette, e manifestava apprezzamento per i risultati raggiunti.
 
2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con motivi.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
1. Con il ricorso, articolato in tre motivi, il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 273 codice di procedura penale in relazione all’ipotizzata condotta di partecipazione qualificata all’associazione a delinquere. Contesta in particolare il convincimento del tribunale secondo cui egli rivestiva il ruolo di organizzatore delle corse clandestine. Inoltre censura l’impugnata ordinanza per vizio di motivazione deducendo che il tribunale non avrebbe motivato perché le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con una misura meno afflittiva della custodia in carcere.
 
2. Il ricorso è inammissibile.
 
Il tribunale ha puntualmente motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, apprezzati dal tribunale stesso con valutazione di merito, contestata dal ricorrente con censure che rimangono confinate al mero dissenso valutativo, non deducibile come vizio nel giudizio di legittimità.
 
Il contenuto delle plurime intercettazioni delle conversazioni telefoniche del ricorrente e degli altri coindagati, esaminati dal tribunale con diffusa motivazione, come riferito in narrativa, costituisce un solido impianto di elementi accusatori che valgono ad integrare il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza a fondamento della disposta misura cautelare custodiale. I raccordi e le intese tra i vari coindagati fanno emergere, a livello giudiziario, la condotta di associazione per delinquere contestata all’indagato che va al di là del mero concorso nei reati. In proposito va ribadito quanto già affermato da questa corte (Cass., Sez. V, 4 ottobre 2004 — 3 novembre 2004, n. 42635) che l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati – anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati.
 
Va poi ribadito (Cass., Sez. III, 24 ottobre 2007 – 30 novembre 2007, n. 44822) che la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale è tenuta “per crudeltà”, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta “senza necessità”. Con il delitto di maltrattamento di animali concorre poi, nella specie, anche quello di organizzazione di competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica (art. 544 quinquies, primo comma, cod. pen.) e di relative scommesse sulle competizioni stesse (art. 544 quinquies, terzo comma, cod. pen.). Ciò consente anche la configurabilità del contestato reato associativo (art. 416 cod. pen.).
 
3. Il tribunale si è poi fatto carico anche di valutare l’adeguatezza della misura cautelare adottata e la non sostituibilità con altra meno afflittiva. Ha infatti rilevato il tribunale che unica misura idonea a fronteggiare le esigenze di cautela doveva ritenersi quella della custodia in carcere avuto riguardo al ruolo apicale rivestito dal Siracusano nell’associazione in contestazione ed alla personalità dello stesso.
 
Né il ricorrente ha indicato elementi di segno opposto, in ipotesi non valutati dal tribunale, che contrastassero con la ritenuta adeguatezza della misura cautelare.
 
4. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
 
Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00
 
PER QUESTI MOTIVI
 
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.
 
La Corte dispone inoltre che la copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma 1 ter, norme di attuazione c.p.p..
 
Cosi deciso in Roma, il 10 gennaio 2012

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