Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette, Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 7900 | Data di udienza: 11 Gennaio 2012

* AREE PROTETTE – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di interventi ed opere in aree protette – Preventivo rilascio di tre autonomi provvedimenti – Permesso di costruire – Autorizzazione paesaggistica – Nulla osta del parco – D.P.R. n.380/2001Art. 146, D.L.vo n.42/2004 – L. n. 394/1991 – Zona sismica – Preventiva denuncia al competente ufficio – Necessità – Violazioni – Effetti – Soggetti attivi del reato – Art.93 TUE n.380/2001 – Compatibilità paesaggistica – Causa di non punibilità – Effetto estensivo  – Natura Oggettiva – Art. 181 c.1 D.L.vo n.42/2004 – Accertamento conformità – Rilascio permesso – Effetto estintivo – Limiti – Norme relative all’azione penale – Artt. 36, 45 e 44 c.1 lett.c TUE n.380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Febbraio 2012
Numero: 7900
Data di udienza: 11 Gennaio 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Squassoni


Premassima

* AREE PROTETTE – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di interventi ed opere in aree protette – Preventivo rilascio di tre autonomi provvedimenti – Permesso di costruire – Autorizzazione paesaggistica – Nulla osta del parco – D.P.R. n.380/2001Art. 146, D.L.vo n.42/2004 – L. n. 394/1991 – Zona sismica – Preventiva denuncia al competente ufficio – Necessità – Violazioni – Effetti – Soggetti attivi del reato – Art.93 TUE n.380/2001 – Compatibilità paesaggistica – Causa di non punibilità – Effetto estensivo  – Natura Oggettiva – Art. 181 c.1 D.L.vo n.42/2004 – Accertamento conformità – Rilascio permesso – Effetto estintivo – Limiti – Norme relative all’azione penale – Artt. 36, 45 e 44 c.1 lett.c TUE n.380/2001.



Massima

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 29/02/2012 (Ud. 11/01/2012), Sentenza n. 7900

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Compatibilità paesaggistica – Causa di non punibilità – Effetto estensivo  – Natura Oggettiva – Artt. 181 c.1 D.L.vo n.42/2004.
 
La disposizione dell’art.181 c.1 ter Decreto Legislativo n.42/2004 (introdotta con l’art. 1 c.36 Legge n.308/2004) prevede la non punibilità per fatti ritenuti dal Legislatore meno lesivi dello interesse protetto a condizione che venga accertata la compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti. La norma prevede la inapplicabilità delle sanzioni penali non per premiare ad un comportamento fattivo del richiedente la procedura (come avviene nella ipotesi del comma quinto ove la punibilità è esclusa in casi di tempestivo ripristino del bene), ma in considerazione della non lesività della condotta in rapporto agli interventi eseguiti; trattasi, di conseguenza, di una causa di non punibilità di natura oggettiva e non soggettiva che può estendersi ai concorrenti nel reato secondo le regole generali. 
 
(riforma sentenza n. 250/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del 28/01/2011) Pres. Mannino Est. Squassoni Ric. Di Giorgio ed altri
 

DIRITTO URBANISTICO – Accertamento conformità – Rilascio concessione – Effetto estintivo – Limiti – Norme relative all’azione penale – Artt. 36, 45 e 44 c.1 lett.c TUE n.380/2001.
 
La concessione rilasciata in seguito al positivo riscontro dello accertamento in conformità (art.36 TU 380/2001) estingue, a sensi del successivo art.45, soltanto i reati di cui all’art.44 ( cioè le contravvenzioni previste dalle norme urbanistiche vigenti). L’effetto estintivo non si estende alle violazioni ambientali che hanno una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella riguardante l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio (Cass. Sez.3 sentenza 37318/2007).

(riforma sentenza n. 250/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del 28/01/2011) Pres. Mannino Est. Squassoni Ric. Di Giorgio ed altri
 
 
AREE PROTETTE – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di interventi ed opere in aree protette – Preventivo rilascio di tre autonomi provvedimenti – Permesso di costruire – Autorizzazione paesaggistica – Nulla osta del parco – D.P.R. n.380/2001 – Art. 146, D.L.vo n.42/2004 – L. n. 394/1991 – Zona sismica – Preventiva denuncia al competente ufficio – Necessità – Violazioni – Effetti – Soggetti attivi del reato – Art.93 TUE n.380/2001.
 
La realizzazione di interventi ed opere in aree protette deve essere sottoposta al preventivo rilascio di tre autonomi provvedimenti: il permesso di costruire previsto dal TUE n.380/2001, l’autorizzazione paesaggistica di cui al D.L.vo n.42/2004, il nulla osta del parco ex art.6 L.394/1991 stante l’autonomia dei profili paesaggistici ed ambientali da quelli urbanistici (ex plurimis : Sez.3 sentenza 33966/2006). Nella specie, è stata applicata previsione dall’art.181 c. 1 ter D.L.vo n. 42/2004 (e non il cd minicondono ambientale). La norma è chiara nel limitare il suo ambito alla disposizione del precedente primo comma senza estensione ad altri reati pur posti a tutela dello ambiente. Mentre, in merito alle violazioni in zona sismica, si deve precisare come qualsiasi intervento in tali aree (ad eccezioni di quelli di semplice manutenzione ordinaria che non riguardano il caso in esame) deve essere preventivamente denunciato al competente ufficio al fine consentire i prescritti controlli. Soggetto attivo del reato ex art.93 TUE D.P.R. n.380/2001 é anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire i lavori in quanto destinatario diretto del divieto di edificare in zona sismica in assenza dell’autorizzazione ed in violazione della prescrizioni tecniche e, come tale, non esonerato da responsabilità per la presenza del direttore dei lavori. (Cass. Sez. F sentenza 35298/2008).
 
(riforma sentenza n. 250/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del 28/01/2011) Pres. Mannino Est. Squassoni Ric. Di Giorgio ed altri

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 29/02/2012 (Ud. 11/01/2012), Sentenza n. 7900

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. CLAUDIA SQUASSONI – Consigliere Rel.
Dott. LUIGI MARINI – Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI – Consigliere
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da:
1) DI GIORGIO ROSA N. IL 21/03/1970
2) ABITANTE GIUSEPPE N. IL 27/11/1967
3) PERRETTA VINCENZO ROSARIO N. IL 27/08/1966
– avverso la sentenza n. 250/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del 28/01/2011
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2012  la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI
– udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D.E. che ha concluso per l’inammissisibilità dei ricorsi
– udito, per la parte civ.  L’Avv. Papaleo Vincnzo G.C:
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Gli imputati Di Giorgio Rosa, Abitante Giuseppe, Perretta Vincenzo Rosario – nella loro rispettive qualifiche di committente, direttore ed esecutore dei lavori – sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato previsto dall’art.44 c.l lett.c TU 380/2001, di varie violazioni alla normativa sulle costruzioni in cemento armato ed in zona sismica e delle contravvenzioni di cui agli artt. 181 c.1 DLvo 42/2004, 30 L.394/1991.
 
Con sentenza predibattimentale, il reato ex art.44 TU citato è stato definito per rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
 
All’esito del giudizio di primo grado, gli imputati sono stati ritenuti responsabili dei reati loro ascritti con la eccezione, per la sola Di Giorgio, di quello ex art.181 DLvo 42/2004 perché non punibile a sensi del comma 1 ter della norma.
 
La decisione del Tribunale è stata confermata dalla Corte di Appello di Potenza con sentenza 28 gennaio 2011.
 
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno ritenuto che gli imputati, muniti di due permessi di costruire, abbiano edificato opere non previste nel primo e difformi dal secondo; ciò in assenza del nulla osta ambientale e dell’Ente Parco Nazionale del Pollino perché quello rilasciato concerneva le opere oggetto del permesso di costruire e non gli interventi in concreto realizzati.
 
La Corte non ha ritenuto estendere la previsione dell’art.181 c.1 ter D.L.vo n.42/2004 ai coimputati per la natura soggettiva della causa di non punibilità, ha disatteso la prospettazione difensiva circa la insussistenza delle violazioni antisismiche, ed ha respinto la istanza di rinnovazione del dibattimento.
 
Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.
 
Tutti rilevano:
– che il permesso di costruire in sanatoria 13/2007 preceduto da tutti i pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli, toglieva ogni rilevanza penale alla ipotesi incriminatrice di cui agli artt. 13, 30 L. n.394/1991; inoltre, la estinzione del reato ambientale si estendeva a quello previsto dalla L. n. 394/1991;
– che, trattasi di opere di minima entità, soggette soltanto a denuncia di inizio di attività, che non richiedevano gli adempimenti della normativa antisismica;
– che il manufatto in legno era precario, ad uso del cantiere, destinato ad essere smontato e, pertanto, non necessitava di permesso di costruire;
– che i reati erano estinti all’epoca della impugnata sentenza o lo sono attualmente perché il calcolo delle sospensioni effettuato dalla Corte territoriale (anni uno e giorni diciotto) non è esatto in quanto tiene conto dei rinvii necessari per esigenze probatorie.
 
Abitante e Perretta , inoltre, deducono:
– che esisteva agli atti la prova che non fossero rispettivamente il direttore e l’esecutore dei lavori in relazione alla edificazione per cui è processo : a queste deduzioni difensive, la Corte non ha risposto;
– che la estinzione del reato ambientale per condono effettuata dalla imputata doveva stendersi anche ai coimputati;
 
Perretta deduce:
– che il reato previsto dall’art.93 TU 380/2001, a soggettività ristretta non gli può essere ascritto;
 
Di Giorgio deduce:
– che i fatti contestati sub F,G,H sono identici a quelli sub B,C,D con violazione del principio del ne bis in idem.
 
***********
 
I ricorsi di Abitante e Perretta sono fondati, nel limite in prosieguo precisato, per cui si impone un annullamento con rinvio alla Corte territoriale di Salerno essendo quella di Potenza munita di una unica sezione.
 
Gli imputati, nell’atto di appello, avevano formulato articolati motivi tendenti a dimostrare che non rivestivano la qualifica soggettiva in base alla quale sono stati ritenuti responsabili dei reati per cui é processo e che altre persone avevano le mansioni di direttore dei lavori ed esecutore degli stessi; chiedevano, anche, la rinnovazione della istruzione dibattimentale per provare il loro assunto.
 
In presenza di queste circostanziate censure, non all’evidenza infondate, la Corte territoriale si è limitata ad evidenziare quali siano le condizioni per effettuare un supplemento istruttorio in grado di appello; non ha motivando in merito alla consistenza delle confutazioni difensive ed alla ragione per la quale l’art. 603 cod.proc.pen. fosse inapplicabile nel caso concreto.
 
La lacuna argomentativa sarà colmata dai Giudici del rinvio i quali, se concluderanno per la sussistenza della qualifica in base alla quale gli imputati sono stati incriminati, terranno conto di quanto segue.
 
La disposizione dell’art.181 c.1 ter DLvo 42/2004 (introdotta con l’art. 1 c.36 L.308/2004) prevede la non punibilità per fatti ritenuti dal Legislatore meno lesivi dello interesse protetto a condizione che venga accertata la compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti.
 
La norma prevede la inapplicabilità delle sanzioni penali non per premiare ad un comportamento fattivo del richiedente la procedura (come avviene nella ipotesi del comma quinto ove la punibilità è esclusa in casi di tempestivo ripristino del bene), ma in considerazione della non lesività della condotta in rapporto agli interventi eseguiti; trattasi, di conseguenza, di una causa di non punibilità di natura oggettiva e non soggettiva che può estendersi ai concorrenti nel reato secondo le regole generali.
 
Le residue censure di Abitante e di Perretta e quelle della Di Giorgio non sono meritevoli di accoglimento.
 
La concessione rilasciata in seguito al positivo riscontro dello accertamento in conformità (art.36 TU 380/2001) estingue, a sensi del successivo art.45, soltanto i reati di cui all’art.44 ( cioè le contravvenzioni previste dalle norme urbanistiche vigenti) ; l’effetto estintivo non si estende alle violazioni ambientali che hanno una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella riguardante l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio (ex plurimis: Sez.3 sentenza 37318/2007).
 
Inoltre, è stata applicata previsione dall’art.181 c. 1 ter D.L.vo n. 42/2004 (e non il cd minicondono ambientale) ; la norma è chiara nel limitare il suo ambito alla disposizione del precedente primo comma senza estensione ad altri reati pur posti a tutela dello ambiente.
 
Sul punto, deve ribadirsi quanto già evidenziato dai Giudici di merito, cioè,
 
 che la realizzazione di interventi ed opere in aree protette deve essere sottoposta al preventivo rilascio di tre autonomi provvedimenti: il permesso di costruire previsto dal TUE n.380/2001, l’autorizzazione paesaggistica di cui al DLvo 42/2004, il nulla osta del parco ex art.6
 
L.394/1991 stante l’autonomia dei profili paesaggistici ed ambientali da quelli urbanistici (ex plurimis : Sez.3 sentenza 33966/2006).
 
In merito alle violazioni in zona sismica, si deve precisare come qualsiasi interventi in tali aree ( ad eccezioni di quelli di semplice manutenzione ordinaria che non riguardano il caso in esame ) deve essere preventivamente denunciato al competente ufficio al fine consentire i prescritti controlli ; soggetto attivo del reato ex art.93 TU 380/2001 é anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire i lavori in quanto destinatario diretto del divieto di edificare in zona sismica in assenza dell’autorizzazione ed in violazione della prescrizioni tecniche e, come tale, non esonerato da responsabilità per la presenza del direttore dei lavori. (Cass. Sez. F sentenza 35298/2008).
 
Le residue censure non erano inserite nell’atto di appello ed incorrono nel divieto di nuove deduzioni in Cassazione.
 
Da ultimo, si osserva che non sono maturati i termini previsti dagli artt.157-160 cod.pen. causa dei rinvii del processo (a richiesta del Difensore o per suo impedimento) e conseguente sospensione del decorso della prescrizione.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Abitante Giuseppe e Perretta Vincenzo Rosario con rinvio alla Corte di Appello di Salerno. Rigetta il ricorso di Di Giorgio Rosa che condanna al pagamento delle spese processuali.
 
Roma, 11 gennaio 2011

 

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