Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 8163 | Data di udienza: 20 Gennaio 2016

* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attivita’ di gestione di rifiuti non autorizzata – Confisca del veicolo obbligatoria – Limiti alla confisca con il decreto penale di condanna – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Superamento della passata giurisprudenza della sussistenza per il Gip dell’obbligo di disporre la confisca del mezzo di trasporto sequestrato anche in caso di emissione di decreto penale di condanna – Artt. 240 c.p. e 460 c.p.p.Artt. 256 e 259, c.2, d.lgs. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Febbraio 2016
Numero: 8163
Data di udienza: 20 Gennaio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Manzon


Premassima

* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attivita’ di gestione di rifiuti non autorizzata – Confisca del veicolo obbligatoria – Limiti alla confisca con il decreto penale di condanna – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Superamento della passata giurisprudenza della sussistenza per il Gip dell’obbligo di disporre la confisca del mezzo di trasporto sequestrato anche in caso di emissione di decreto penale di condanna – Artt. 240 c.p. e 460 c.p.p.Artt. 256 e 259, c.2, d.lgs. 152/2006.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/02/2016 (Ud. 20/01/2016) Sentenza n.8163
 
 

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attivita’ di gestione di rifiuti non autorizzata – Confisca del veicolo obbligatoria – Limiti alla confisca con il decreto penale di condanna – PROCEDURA PENALE – Superamento della passata giurisprudenza della sussistenza per il Gip dell’obbligo di disporre la confisca del mezzo di trasporto sequestrato anche in caso di emissione di decreto penale di condanna – Artt. 240 c.p. e 460 c.p.p.Artt. 256 e 259, c.2, d.lgs. 152/2006.
 
Anche in materia di rifiuti, con il decreto penale di condanna la confisca può essere disposta solo nell’ipotesi di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen. ossia quando si tratta del prezzo del reato o di cose la cui detenzione, fabbricazione, etc. costituisca reato, escludendo quindi implicitamente le ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da altre disposizioni di legge (Cass. Sez. 3 n. 18774, 19/05/2012). Nella fattispecie “attivita’ di gestione di rifiuti non autorizzata”, la confisca del veicolo (utilizzato al trasporto dei rifiuti) non poteva essere disposta con il decreto penale di condanna e l’unico mezzo per far valere tale illegittimità è proporre opposizione (in questo senso, da ultimo, v. Sez. 3, n. 18774 del 29/02/2012, Pm in proc. Staicue). Viene così superata la giurisprudenza che affermava: “secondo il combinato disposto dell’art. 460 c.p.p., comma 2 e del D.Lgs. n. 52 del 2006, art. 259, comma 2, la sussistenza per il Gip dell’obbligo di disporre la confisca del mezzo di trasporto sequestrato anche in caso di emissione di decreto penale di condanna” (Cass. Sez. 3 n. 4545, 29/01/2008).
 

(conferma sentenza del 02/10/2014 del Tribunale di Cuneo) Pres. RAMACCI, Rel. MANZON, Ric. Bertero
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/02/2016 (Ud. 20/01/2016) Sentenza n.8163

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 29/02/2016 (Ud. 20/01/2016) Sentenza n.8163
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
 
Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Omissis 
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Bertero Francesco nato a Canale il 07/09/1956
avverso la sentenza del 02/10/2014 del Tribunale di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia De Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
 
1.Con sentenza in data 2 ottobre 2014 il Tribunale di Cuneo -per la parte che qui rileva- condannava Bertero Francesco alla pena di euro 1.800,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, disponendo altresì la confisca dell’autocarro utilizzato dall’imputato per la commissione di detto reato. Asseriva il primo giudice che tale provvedimento ablativo era obbligatorio ex art. 259, comma 2, d.lgs. 152/2006, che pur non essendo emittibile in sede di decreto penale di condanna, lo doveva statuirsi con la sentenza, quale quella in questione, che definiva l’opposizione correlativa.
 
2. Avverso tale decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il Bertero deducendo due motivi.
 
2.1 Con un primo motivo afferma il ricorrente che l’illegittimità della confisca disposta con il decreto penale emesso nei suoi confronti poteva essere fatta valere soltanto con il rimedio dell’opposizione, sicchè ravvisa contraddittorietà nonché violazione di legge della sentenza impugnata che pure ammettendo sul punto la fondatezza del correlativo motivo di opposizione, ha poi comunque disposto la misura di sicurezza patrimoniale de qua.
 
2.2 Con un secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine all’aumento della pena inflitta con la sentenza rispetto a quella indicata nel decreto penale opposto.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è infondato.
 
2. In ordine al primo motivo si deve rilevare che, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la confisca del veicolo del Bertero non poteva essere disposta con il decreto penale di condanna e che l’unico mezzo per far valere tale illegittimità era proporre opposizione (in questo senso, da ultimo, v. Sez. 3, n. 18774 del 29/02/2012, Pm in proc. Staicue, Rv. 252622), nel caso di specie tale rimedio in realtà va considerato inutiliter datum. Come correttamente rilevato dal primo giudice, si tratta infatti di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 259, comma 2, d.lgs. 152/2006, che pertanto, pur in sede di opposizione e proprio in tale sede, il giudice medesimo non potevasi esimere dal disporre. 
Superata infatti la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3 n. 4545, 29 gennaio 2008) che affermava che, secondo il combinato disposto dell’art. 460 c.p.p., comma 2 e del D.Lgs. n. 52 del 2006, art. 259, comma 2, sussisteva per il Gip l’obbligo di disporre la confisca del mezzo di trasporto sequestrato anche in caso di emissione di decreto penale di condanna, l’ormai prevalente e consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità è nel senso che con il decreto penale di condanna la confisca può essere disposta solo nell’ipotesi di cui all’art.240, secondo comma, cod. pen. ossia quando si tratta del prezzo del reato o di cose la cui detenzione, fabbricazione, etc. costituisca reato, escludendo quindi implicitamente le ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da altre disposizioni di legge (così Sez. 3 n. 18774, 19 maggio 2012; Sez. 3 n. 36063, 17 settembre 2009; Sez. 3 n. 24659, 15 giugno 2009; Sez. 3 n. 26548, 2 luglio 2008; Sez. 3 n, 7475 19 febbraio 2008).
 
Nella fattispecie, a seguito della revoca del decreto penale opposto, sono venute meno le condizioni ostative all’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato sulla base di quanto disposto dall’art. 460, cod. proc. pen., che riguarda specificamente il rito monitorio.
 
3. Quanto al secondo motivo, basti osservare che, in virtù delle osservazioni fatte in ordine al primo motivo, la ragione meramente formale, ma come detto in fondo “non utile”, della proposizione dell’opposizione non può essere considerata ostativa all’aumento di pena disposto con la sentenza resa all’esito dell’opposizione stessa, come consentito al giudice dall’art. 464, comma 4, cod. proc. pen..
 
4. Il ricorso va quindi rigettato e, per l’effetto, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso il 20/01/2016
 

 

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