Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 33355 | Data di udienza: 19 Giugno 2012
* DIRITTO URBANISTICO – Presentazione D.I.A. per intervento sottoposto a permesso di costruire – Scadenza del termine – Silenzio della P.A. – Effetti – Poteri di intervento (Comune – autorità giudiziaria) – Sussistenza – Art.22 D.P.R. n.380/2001.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Agosto 2012
Numero: 33355
Data di udienza: 19 Giugno 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Sarno
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Presentazione D.I.A. per intervento sottoposto a permesso di costruire – Scadenza del termine – Silenzio della P.A. – Effetti – Poteri di intervento (Comune – autorità giudiziaria) – Sussistenza – Art.22 D.P.R. n.380/2001.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 29/08/2012 (Cc. 19/06/2012) Sentenza n.33355
DIRITTO URBANISTICO – Presentazione D.I.A. per intervento sottoposto a permesso di costruire – Scadenza del termine – Silenzio della P.A. – Effetti – Poteri di intervento (Comune – autorità giudiziaria) – Sussistenza – Art.22 D.P.R. n.380/2001.
In materia edilizia, l’inutile scadenza del termine di legge per contestare all’interessato la carenza dei presupposti e dei requisiti per seguire la disciplina procedimentale della denunzia di inizio attività non configura un provvedimento implicito di silenzio-assenso, rimanendo impregiudicato il potere-dovere del Comune e dell’autorità giudiziaria di intervenire sul piano sanzionatorio nel caso in cui l’intervento realizzato a seguito della presentazione della D.I.A. risulti sottoposto a permesso di costruire (Cass. Sez. 3, n. 11252 del 17/01/2008).
(conferma ordinanza n. 76/2011 TRIB. LIBERTA’ di LATINA, del 09/06/2011) Pres. Mannino, Est. Sarno, Ric. Lombardi
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 29/08/2012 (Cc. 19/06/2012) Sentenza n.33355SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. ALFREDO TERESI – Consigliere
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Consigliere
Dott. ALDO FIALE – Consigliere
Dott. GIULIO SARNO – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da LOMBARDI GIUSEPPE N. IL 01/02/1946
avverso l’ordinanza n. 76/2011 TRIB. LIBERTA’ di LATINA, del 09/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
sentite le conclusioni del PG Policastro Aldo, rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Rubino Francesco di Roma
Ritenuto in fatto
1. Lombardi Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Latina rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo dell’immobile in relazione alla chiusura con muratura di tompagno della superficie delimitata da tre torrini scala.
2. Deduce il ricorrente che per i fatti in questione era stata presentata dia che con il decorso del termine si era formato il silenzio assenso; che in ogni caso erano stati chiusi tre distinti separati torrini scala ciascuno della superficie di metri quadrati 15 non comunicanti tra loro di altezza che non supera i metri 2,20 e che, dunque, per le loro caratteristiche sono da considerare volumi tecnici, in ossequio a quanto precisato dal deliberato del consiglio comunale di Formia numero 20 del 27 aprile 2009 nonchè dalla circolare dell’assessorato all’urbanistica e assetto del 16 luglio 72. II che – si aggiunge – rende evidente che nessun contrasto, come erroneamente ritenuto dal tribunale, sarebbe ravvisabile con norme del piano regolatore o del regolamento edilizio comunale.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
L’ordinanza dei riesame, dà anzitutto correttamente atto della necessità del permesso di costruire in quanto per effetto dell’intervento erano stati in realtà realizzati tre locali mediante la chiusura di una preesistente tettoia per una superficie complessiva di mq 86 nonché la copertura di tre torrini con superficie di circa 75 m3.
Correttamente rileva inoltre che in nessun caso può ritenersi formato il silenzio assenso in quanto il comune aveva chiesto un’integrazione esprimendo parere negativo con riferimento alla chiusura dei torrini ed alla connotazione volumetrica delle opere eseguite non congrua con la destinazione a locali tecnici, nonché con la oggettiva diversità di quanto era stato realizzato rispetto al preesistente delle opere potendosi evincere dalle foto l’esistenza della porta finestra tipica non di un locale caldaia ma caratterizzante una stanza abitabile. Peraltro lo stesso ricorrente dà atto della sospensione dell’ordine di sospensione dei lavori in quanto ritenuti non conformi alle disposizioni edilizie comunali ed è ovvio che il silenzio assenso si può formare solo a condizione che vi sia rispondenza di quanto dichiarato ai requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell’autorizzazione.
Questa Corte ha già puntualizzato infatti che in materia edilizia, la inutile scadenza del termine di legge per contestare all’interessato la carenza dei presupposti e dei requisiti per seguire la disciplina procedimentale della denunzia di inizio attività non configura un provvedimento implicito di silenzio-assenso, rimanendo impregiudicato il potere-dovere del Comune e dell’autorità giudiziaria di intervenire sul piano sanzionatorio nel caso in cui l’intervento realizzato a seguito della presentazione della D.I.A. risulti sottoposto a permesso di costruire (Sez. 3, n. 11252 del 17/01/2008 Rv. 239005).
Si appalesano pertanto di merito dei rilievi del ricorrente sulla sussistenza del fumus adeguatamente motivata e la cui valutazione deve ritenersi di conseguenza insindacabile in questa sede.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.000.
Così deciso, il giorno 19.6.2012