Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 50503 |
Data di udienza: 7 Giugno 2016
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Mutamento di destinazione d’uso senza opere – SCIA – Presupposti – Violazione delle prescrizioni del Piano di Fabbricazione Comunale – Destinazione agricola – Sequestro preventivo dell’area – Prevalenza della destinazione d’uso – Verifiche e limiti – Destinazione mista e destinazione univoca – Artt. 23, 44, d.P.R. 380/2001.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Novembre 2016
Numero: 50503
Data di udienza: 7 Giugno 2016
Presidente: FIALE
Estensore: LIBERATI
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Mutamento di destinazione d’uso senza opere – SCIA – Presupposti – Violazione delle prescrizioni del Piano di Fabbricazione Comunale – Destinazione agricola – Sequestro preventivo dell’area – Prevalenza della destinazione d’uso – Verifiche e limiti – Destinazione mista e destinazione univoca – Artt. 23, 44, d.P.R. 380/2001.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 29/11/2016 (Ud. 07/06/2016) Sentenza n.50503
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Mutamento di destinazione d’uso senza opere – SCIA – Presupposti – Violazione delle prescrizioni del Piano di Fabbricazione Comunale – Destinazione agricola – Sequestro preventivo dell’area – Prevalenza della destinazione d’uso – Verifiche e limiti – Destinazione mista e destinazione univoca – Artt. 23, 44, d.P.R. 380/2001.
Il mutamento di destinazione d’uso senza opere è assoggettato a O.I.A. (ora SCIA), ma a condizione che intervenga nell’ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio d’uso sia eseguito nei centri storici, anche all’interno di una stessa categoria omogenea (Sez. 3, n. 26455 del 05/04/2016, Stellato; Sez. 3, n. 39897 del 24/06/2014, Filippi; Sez. 3, n. 5712 del 13/12/2013, Tortora). Nella specie, ne consegue l’irrilevanza, della indagine sulla prevalenza della destinazione d’uso del fondo, giacché tale accertamento deve essere eseguito solamente in caso di destinazione mista, allo scopo di stabilire quale sia la destinazione d’uso da considerare prevalente, per verificare se vi sia stato un mutamento rispetto ad essa. Allorquando (come nel caso di specie, nel quale, pacificamente, tutti i fondi di proprietà del ricorrente, avevano destinazione agricola) si sia verificato un mutamento rilevante della originaria univoca destinazione d’uso, in conseguenza di un utilizzo del fondo diverso rispetto a quello originario, tale da assegnare l’immobile ad una diversa categoria funzionale tra quelle elencate nel primo comma dell’art. 23 ter d.P.R. 380/2001, non occorre compiere alcuna indagine sulla prevalenza della destinazione d’uso dell’immobile, essendo sufficiente, in presenza di destinazione univoca, l’utilizzo diverso del fondo.
(conferma ordinanza del 21/1/2016 del TRIBUNALE DI FERMO) Pres. FIALE, Rel. LIBERATI, Ric. Iezzi
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 29/11/2016 (Ud. 07/06/2016) Sentenza n.50503
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 29/11/2016 (Ud. 07/06/2016) Sentenza n.50503
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da lezzi Giuseppe, nato a Smerillo il 14/8/1968;
avverso l’ordinanza del 21/1/2016 del Tribunale di Fermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 gennaio 2016 il Tribunale di Fermo ha respinto la richiesta di riesame presentata da Giuseppe lezzi nei confronti del provvedimento del 24 dicembre 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo, che aveva disposto il sequestro preventivo dell’area sita in Comune di Smerillo, frazione Ceresola, censita al Catasto Terreni al foglio 11 mappale 746, in relazione al reato di cui all’art. 44, lett. a), d.P.R. 389/2001 (per avere realizzato una modifica rilevante, ai sensi dell’art. 23 ter d.P.R. 380/2001, della destinazione urbanistica di tale area, in violazione delle prescrizioni del Piano di Fabbricazione Comunale, che ne stabiliva la destinazione agricola, destinandola a deposito ed esposizione di autoveicoli, in misura prevalente rispetto alla superficie utile dell’area).
1.1. Il Tribunale, nel respingere l’impugnazione dell’indagato, ha ritenuto che la valutazione di prevalenza di cui all’art. 23 ter d.P.R. 380/2001 dovesse essere effettuata con riferimento alla singola particella catastale e quindi, poiché la particella 746 aveva una superficie di 240 mq., di cui 180 destinati ad esposizione di autoveicoli, ha ritenuto rilevante la modifica di destinazione dell’area, con la conseguente necessità di richiedere il permesso di costruire, nella specie mancante, con la conseguente sussistenza dei gravi indizi del reato per il quale procedeva il Pubblico Ministero, ritenendo irrilevante la legittimità o meno della attività di frazionamento catastale eseguita dal comune, in quanto di competenza del giudice amministrativo.
1.2. Il Tribunale ha poi ritenuto irrilevante l’eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine relativi ad attività compiute successivamente alla scadenza del termine per le indagini preliminari, avendo il Pubblico Ministero fondato la propria richiesta su accertamenti anteriori, ed ha anche escluso la compatibilità tra l’attività di deposito ed esposizione di autoveicoli con la destinazione agricola dell’area.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’indagato mediante il suo difensore di fiducia, che lo ha affidato a due motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 23 ter d.P.R. 380/2001, esponendo di aver realizzato un deposito di automobili nell’area censita al Catasto Terreni al foglio 11, mappali 78, 79 e 653, aventi destinazione agricola, che nel 2012, a seguito di frazionamento catastale eseguito autonomamente e direttamente dal Comune di Smerillo, avevano assunto gli identificativi di cui ai numeri 741, 742, 743, 744, 746 e 747, con la conseguenza che l’attività contestata risultava eseguita su un’area della superficie di 180 metri quadrati facente parte del mappale 746, della superficie complessiva di 240 metri quadrati, mentre tutta l’area interessata aveva una superficie complessiva di oltre cinque ettari e mezzo, con la conseguente insussistenza del requisito della prevalenza richiesto per poter ravvisare un mutamento di destinazione d’uso.
Ha pertanto censurato gli argomenti utilizzati dal Tribunale di Fermo per individuare nelle particelle catastali le unità immobiliari cui far riferimento per compiere la verifica di prevalenza del mutamento di destinazione d’uso, evidenziando come il Catasto Terreni, come pure il Catasto Urbano, avesse sempre svolto funzione prevalentemente fiscale.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge processuale per il non consentito utilizzo ai fini della decisione delle risultanze di atti di indagini compiuti successivamente alla scadenza del termine per il completamento delle indagini preliminari, scaduto il 30 aprile 2015, ed in particolare della nota integrativa del Corpo Forestale dello Stato del 15 dicembre 2015, relativa agli accertamenti delle vicende delle particelle catastali e delle relative misure, fino a quel momento ignote agli inquirenti.
3. Il Procuratore Generale ha concluso nella sua requisitoria scritta per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, evidenziando l’insufficienza della motivazione in ordine alla prevalenza della parte del fondo di proprietà del ricorrente di cui era stato mutato l’uso, ai sensi del secondo comma dell’art. 23 ter d.P.R. 380/2001, in quanto l’indagato aveva prospettato la estraneità alla sua sfera volitiva del frazionamento catastale del fondo di cui è proprietario, eseguito d’ufficio dal Comune di Smerillo, ed il Tribunale non aveva considerato tale deduzione, fondata sul fatto che la riduzione dell’area catastale sulla quale effettuare la valutazione della rilevanza del mutamento di destinazione d’uso non era opera dello lezzi, ma della riperimetrazione delle particelle compiuto dal comune per scopi diversi e di natura fiscale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto riguarda il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione dell’art. 23 ter d.P.R. 380/2001, per l’erronea affermazione da parte del Tribunale della prevalenza del mutamento di destinazione impresso al fondo agricolo del ricorrente destinandolo a deposito ed esposizione di automobili in mancanza del permesso di costruire, in quanto ad avviso del ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto considerare l’estensione complessiva dell’appezzamento di terreno di sua proprietà, e non la singola particella catastale destinata a deposito ed esposizione di autoveicoli, con la conseguente esclusione del necessario requisito della prevalenza del mutamento, va osservato che l’art. 23 ter d.P.R. 380/2001 stabilisce in proposito che “1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unita’ immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; e) commerciale; d) rurale. 2. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unita’ immobiliare e’ quella prevalente in termini di superficie utile. 3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale e’ sempre consentito”.
Ne consegue l’irrilevanza, nella specie, della indagine sulla prevalenza della destinazione d’uso del fondo, giacché tale accertamento deve essere eseguito solamente in caso di destinazione mista, allo scopo di stabilire quale sia la destinazione d’uso da considerare prevalente, per verificare se vi sia stato un mutamento rispetto ad essa. Allorquando (come nel caso di specie, nel quale, pacificamente, tutti i fondi di proprietà del ricorrente, avevano destinazione agricola) si sia verificato un mutamento rilevante della originaria univoca destinazione d’uso, in conseguenza di un utilizzo del fondo diverso rispetto a quello originario, tale da assegnare l’immobile ad una diversa categoria funzionale tra quelle elencate nel primo comma dell’art. 23 ter d.P.R. 380/2001, non occorre compiere alcuna indagine sulla prevalenza della destinazione d’uso dell’immobile, essendo sufficiente, in presenza di destinazione univoca, l’utilizzo diverso del fondo.
Poiché nella vicenda in esame tale mutamento vi è stato, in quanto una porzione, corrispondente a quella sottoposta a sequestro, dei fondi a destinazione agricola di proprietà del ricorrente è stata da questi destinata a deposito ed esposizione di autoveicoli, comportante, evidentemente, l’assegnazione di tale porzione di fondo alla categoria funzionale commerciale, non sussiste la violazione di legge lamentata dal ricorrente, essendo per effetto di tale condotta configurabile il reato di cui all’art. 44, lett. a), d.P.R. 380/2001, in conseguenza del suddetto mutamento della destinazione di fondi solo agricoli, tale da assegnarli ad una diversa categoria funzionale (nella specie quella commerciale), in mancanza del permesso di costruire.
Il mutamento di destinazione d’uso senza opere è assoggettato a O.I.A. (ora SCIA), ma a condizione che intervenga nell’ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino, come nel caso in esame, il passaggio di categoria o, se il cambio d’uso sia eseguito nei centri storici, anche all’interno di una stessa categoria omogenea (Sez. 3, n. 26455 del 05/04/2016, Stellato, Rv. 267106; Sez. 3, n. 39897 del 24/06/2014, Filippi, Rv. 260422; Sez. 3, n. 5712 del 13/12/2013, Tortora, Rv. 258686).
2. Il secondo motivo, mediante il quale è stato denunciato l’indebito utilizzo di atti di indagini compiuti successivamente alla scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, è manifestamente infondato, avendo il Tribunale evidenziato come gli accertamenti dai quali erano emersi i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente fossero anteriori alla scadenza di detto termine: in particolare il Pubblico Ministero aveva posto a base della sua richiesta la nota del Corpo Forestale dello Stato del 28 aprile 2014 e le sommarie informazioni rese da Antonio Laurenzi ed Eda Simonetti il 27 marzo 2014, anteriormente alla scadenza di detto termine, verificatasi il 30 aprile 2015.
Le successive indagini svolte dal Corpo Forestale, di cui alla nota integrativa del 15 dicembre 2015, riguardano gli accertamenti relativi ai frazionamenti delle particelle catastali nelle quali è attualmente suddiviso il fondo di proprietà del ricorrente, che non sono stati posti a base della richiesta di sequestro e sono, in ogni caso, alla luce delle considerazioni svolte a proposito del primo motivo, del tutto irrilevanti, con la conseguente assenza di qualsiasi incidenza di tali atti nella decisione del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale.
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 /6/2016