Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 53678 |
Data di udienza: 8 Novembre 2018
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Istanza di prescrizione dell’ordine di demolizione – Richiesta in sanatoria – Mantenimento dell’ordine di demolizione – Poteri del Giudice dell’esecuzione – Art. 31, D.P.R. n.380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per Cassazione – Motivi generici – Inammissibilità originaria – Carenza di motivazione – Effetti.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Novembre 2018
Numero: 53678
Data di udienza: 8 Novembre 2018
Presidente: ROSI
Estensore: GAI
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Istanza di prescrizione dell’ordine di demolizione – Richiesta in sanatoria – Mantenimento dell’ordine di demolizione – Poteri del Giudice dell’esecuzione – Art. 31, D.P.R. n.380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per Cassazione – Motivi generici – Inammissibilità originaria – Carenza di motivazione – Effetti.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/11/2018 (Ud. 08/11/2018), Sentenza n.53678
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Istanza di prescrizione dell’ordine di demolizione – Richiesta in sanatoria – Mantenimento dell’ordine di demolizione – Poteri del Giudice dell’esecuzione – Art. 31, D.P.R. n.380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per Cassazione – Motivi generici – Inammissibilità originaria – Carenza di motivazione – Effetti.
Il Giudice dell’esecuzione può respingere l’istanza di prescrizione dell’ordine di demolizione per decorso del tempo, in applicazione dello ius receptum. In specie, rilevando che la pendenza di una richiesta in sanatoria risalente al 2004 non era incompatibile al mantenimento dell’ordine di demolizione (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, P.M. in proc. Delorier). Inoltre, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, il ricorso che lamenta la carenza di motivazione in relazione a questioni genericamente prospettate, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta).
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 21/05/2018 – TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA) Pres. ROSI, Rel. GAI, Ric. Milano
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/11/2018 (Ud. 08/11/2018), Sentenza n.53678
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/11/2018 (Ud. 08/11/2018), Sentenza n.53678
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE,
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Milano Anna, nata a Sorrento;
avverso l’ordinanza del 21/05/2018 del Tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Dì Leo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza impugnata, il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui alla sentenza di condanna del medesimo Tribunale in data 23/09/2009, irrevocabile il 17/09/2009.
2. Avverso l’ordinanza Milano Anna ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico e articolato motivo, la violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca dell’ordine di demolizione.
Il Giudice avrebbe respinto l’istanza con motivazione di stile e dunque apparente e disancorata dalle risultanze processuale non avendo risposto sulla doglianza difensiva del difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione.
In secondo luogo, l’ordinanza impugnata avrebbe illogicamente escluso, quale situazione che rende incompatibile il mantenimento dell’ordine di demolizione, il cronico ritardo della P.A. a pronunciarsi sull’istanza di sanatoria, ritardo non imputabile alla ricorrente che nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti avrebbe dovuto condurre il giudice a revocare il provvedimento.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni qui di seguito esposte.
Deve preliminarmente rilevarsi, onde non cadere in un equivoco generato dal motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione apparente, che l’istante aveva promosso incidente di esecuzione con il quale chiedeva la pronuncia, ex art. 173 cod.pen., di prescrizione dell’ordine di demolizione per decorso del termine di prescrizione. In chiusura invocava una generica richiesta di verifica della compatibilità dell’ordine di demolizione con eventuali provvedimenti amministrativi con esso incompatibili.
Il Giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza di prescrizione dell’ordine di demolizione e, ora, il ricorrente lamenta che non avrebbe risposto al secondo motivo di ricorso concernente la verifica della compatibilità dell’ordine di demolizione con la "pendente istanza di definizione degli illeciti amministrativi relativi agli abusi edilizi".
La doglianza è inammissibile.
5. Rileva, il Collegio, in primo luogo, che il Giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza di prescrizione dell’ordine di demolizione per decorso del tempo, in applicazione dello ius receptum di questa Corte di legittimità (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, P.M. in proc. Delorier, Rv. 265540) ed ha rilevato che la pendenza di una richiesta in sanatoria risalente al 2004 non era incompatibile al mantenimento dell’ordine di demolizione.
Peraltro, ritiene il Collegio che, a fronte della genericità dell’ulteriore richiesta di valutazione della compatibilità dell’ordine di demolizione, il giudice non era tenuto a rispondere e l’istante non può ora invocare, quale motivo di ricorso, la carenza di motivazione sul punto.
Deve infatti rammentarsi che non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, il ricorso che lamenta la carenza di motivazione in relazione a questioni genericamente prospettate, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700).
Ne consegue, con riguardo al caso in scrutinio, che il motivo di ricorso per cassazione proposto è inammissibile per genericità originaria dello stesso (si consideri che senza alcuna allegazione specifica di provvedimenti era impossibile la verifica della eventuale incompatibilità di questi con l’ordine di demolizione), genericità che connota anche il motivo di ricorso per cassazione che neppure si confronta con a pur scarna motivazione che richiama la pendenza di un’istanza di sanatoria del 2004.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data
del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di€ 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 08/11/2018