Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 53683 |
Data di udienza: 9 Novembre 2018
RIFIUTI – Commercio ambulante – Svolgimento non autorizzato di attività di trasporto di rifiuti – Applicabilità del regime derogatorio ex art. 266 T.U.A. – Limiti – Fattispecie – Artt. 189, 190, 193, 212, 256, 266 d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riesame di misure cautelari reali – Sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per violazione di legge – Fumus di reato e diversa qualificazione giuridica del fatto.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Novembre 2018
Numero: 53683
Data di udienza: 9 Novembre 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: CORBETTA
Premassima
RIFIUTI – Commercio ambulante – Svolgimento non autorizzato di attività di trasporto di rifiuti – Applicabilità del regime derogatorio ex art. 266 T.U.A. – Limiti – Fattispecie – Artt. 189, 190, 193, 212, 256, 266 d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riesame di misure cautelari reali – Sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per violazione di legge – Fumus di reato e diversa qualificazione giuridica del fatto.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/11/2018 (Ud. 09/11/2018), Sentenza n.53683
RIFIUTI – Commercio ambulante – Svolgimento non autorizzato di attività di trasporto di rifiuti – Applicabilità del regime derogatorio ex art. 266 T.U.A. – Limiti – Fattispecie – Artt. 189, 190, 193, 212, 256, 266 d.lgs. n. 152/2006 – Giurisprudenza.
In tema di rifiuti, per l’applicabilità della deroga di cui all’art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, occorre non solo che l’agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate (Sez. 3, n. 34917 del 09/07/2015 – dep. 17/08/2015, Pmt in proc. Caccamo; Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014 – dep. 08/01/2015, P.M. in proc. Seferovic). Nella specie, è stata esclusa la configurabilità dell’invocato regime derogatorio di cui all’art. 266, comma 1, n. 5 d.lgs. n. 152 del 2006, a tenore del quale "le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riesame di misure cautelari reali – Sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per violazione di legge – Fumus di reato e diversa qualificazione giuridica del fatto.
In materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017). Inoltre, in tema di riesame di misure cautelari reali, il tribunale deve avere riguardo al fatto in relazione al quale si rappresenta l’esistenza di un fumus di reato, ma ben può confermare il provvedimento cautelare anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto (Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009 – dep. 30/10/2009, Weijun).
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 18/06/2018 – TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ DI MESSINA) Pres. DI NICOLA, Rel. CORBETTA, Ric. Santoro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/11/2018 (Ud. 09/11/2018), Sentenza n.53683
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/11/2018 (Ud. 09/11/2018), Sentenza n.53683
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE,
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Santoro Domenico, nato a Messina;
avverso l’ordinanza del 18/06/2018 del Tribunale della libertà di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Messina, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Domenico Santoro avverso il decreto emesso dal p.m. del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva convalidato il sequestro d’urgenza effettuato da personale del commissariato di P.S. di Milazzo in data 30 maggio 2018 – ad oggetto, tra l’altro 250 kg. di materiale proveniente da rifiuti di tipo civile, 3 kg. ‘di fili di impianti elettrici, circuiti elettrici di televisori, parti di elettrodomestici, nonché l’autovettura Fiat Uno targata ME616715 e l’autocarro Fiat 40NC targato PA986909 – ipotizzando, a carico del Santoro, il reato di cui all’art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006.
2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge. Assume il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente rigettato il ricorso proposto ex art. 355, comma 3, cod. proc. pen., in quanto sussisterebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 266 d.tgs. n. 152 del 2006, non potendo i materiali oggetto di sequestro essere ricondotti nella categoria dei "rifiuti speciali", e, di conseguenza, il Santoro non sarebbe stato obbligato a detenere il formulario di cui all’art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006.
2.2. Con il secondo motivo si censura vizio di violazione di legge in relazione alla nozione di rifiuto speciale. Secondo la prospettazione difensiva, il Santoro, essendo titolare dell’autorizzazione n. 5 del 2013 per il "recupero per il riciclaggio per cascami e rottami ferrosi non pericolosi", avrebbe rispettato la normativa vigente, perché il materiale sequestrato rientrerebbe nella categoria dei rifiuti speciali non pericolosi.
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce violazione di legge in relazione al sequestro dell’autocarro, essendo di proprietà di un soggetto terzo estraneo al reato e in buona fede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve premettersi che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (si veda, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).
3. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la sostanziale coincidenza delle questioni dedotte, sono manifestamente infondati.
3.1. Va, in primo luogo, richiamato il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 – dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015 – dep. 14/04/2015, Previtero, Rv. 263053; Sez. 3, n. 15177 del 24/03/2011 – dep. 14/04/2011, P.M. in proc. Rocchino, Rv. 250300).
Va poi ricordato che, in tema di riesame di misure cautelari reali, il tribunale deve avere riguardo al fatto in relazione al quale si rappresenta l’esistenza di un fumus di reato, ma ben può confermare il provvedimento cautelare anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto (Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009 – dep. 30/10/2009, Weijun, Rv. 245069).
3.2. Ciò premesso – e richiamato, altresì, il perimetro entro il quale è esercitabile, in questa sede, il controllo, come sopra indicato, sull’apparato motivazionale del provvedimento impugnato – si osserva che il Tribunale ha disatteso con motivazione giuridicamente corretta e logicamente argomentata l’eccezione difensiva, riproposta in questa sede, ad oggetto l’asserita applicabilità della disciplina derogatoria prevista dall’art. 166, comma 1 , n. 5, d.lgs. n. 152 del 2006.
Il Tribunale, in primo luogo, ha difatti correttamente osservato che, in considerazione della natura fluida dell’incolpazione provvisoria elevata nella fase cautelare, la condotta contestata al ricorrente può astrattamente essere ricondotta nella previsione di cui agli art. 193 e 266 d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero in quella di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, che sanziona lo svolgimento non autorizzato di attività di trasporto di rifiuti. In ogni caso, il Tribunale ha correttamente escluso la configurabilità dell’invocato regime derogatorio di cui all’art. 266, comma 1, n. 5 d.lgs. n. 152 del 2006, a tenore del quale "le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".
Va ricordato che, in tema di rifiuti, per l’applicabilità della deroga di cui all’art. 266, comma 5, del predetto D.Lgs., occorre non solo che l’agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate (Sez. 3, n. 34917 del 09/07/2015 – dep. 17/08/2015, Pmt in proc. Caccamo, Rv. 264822 Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014 – dep. 08/01/2015, P.M. in proc. Seferovic, Rv. 261959).
Orbene, il Tribunale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha correttamente applicato il principio ora richiamato, osservando che l’attività concretamente svolta dal ricorrente esula dall’indicato regime derogatorio previsto dall’art. 266, comma 1, n. 5, d.lgs. n. 152 del 2006, il quale si applica solo a chi effettivamente acquisti e venda al dettaglio in forma itinerante materiali metallici, e non a chi effettui un’attività non autorizzata di smaltimento di rifiuti, come nel caso in esame. Invero, l’autorizzazione rilasciata al Santoro riguarda "materiali metallici", mentre egli è stato sorpreso a trasportare materiale diverso, sicuramente non metallico, riconducibile nella nozione di rifiuto speciale (quali vetri di finestre, fili di impianti elettrici, parti di elettrodomestici, circuiti elettronici), per di più utilizzando, oltre all’autocarro, anche la Fiat Uno, veicolo non indicato nell’autorizzazione rilasciata all’indagato.
4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo.
Invero, secondo la stessa prospettazione difensiva, l’autocarro è di proprietà di un terzo estraneo, Vincenzo Santoro, che avrebbe concesso il veicolo in comodato al padre, odierno ricorrente; è perciò evidente la carenza di legittimazione di Domenico Santoro a chiedere l’annullamento, sul punto, del provvedimento impugnato finalizzato alla restituzione di un veicolo di proprietà del figlio.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 09/11/2018.