Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 7888 |
Data di udienza: 11 Gennaio 2012
* DIRITTO URBANISTICO – Reato di costruzione abusiva – Individuazione dei soggetti responsabili – Obbligo di curarne la corrispondenza al progetto – Direttore dei lavori – Conoscenza del carattere illecito dei lavori – Mero esecutore dei lavori – Profilo della colpa rilevante – Responsabilità ed esonero – Artt.29c.1 44 c.1 sub b) DPR n. 380/2001.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Febbraio 2012
Numero: 7888
Data di udienza: 11 Gennaio 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Squassoni
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Reato di costruzione abusiva – Individuazione dei soggetti responsabili – Obbligo di curarne la corrispondenza al progetto – Direttore dei lavori – Conoscenza del carattere illecito dei lavori – Mero esecutore dei lavori – Profilo della colpa rilevante – Responsabilità ed esonero – Artt.29c.1 44 c.1 sub b) DPR n. 380/2001.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29 febbraio 2012 (Ud. 11/01/2012) Sentenza n. 7888
DIRITTO URBANISTICO – Reato di costruzione abusiva – Individuazione dei soggetti responsabili – Obbligo di curarne la corrispondenza al progetto – Direttore dei lavori – Conoscenza del carattere illecito dei lavori – Mero esecutore dei lavori – Profilo della colpa rilevante – Responsabilità ed esonero – Artt.29 c.1 44 c.1 sub b) DPR n. 380/2001.
In tema di contravvenzioni edilizie, la natura propria dell’illecito non esclude che persone diverse da quelle qualificate dall’
art.29 c.1 TUE n.380/2001 possano concorrere nel reato in quanto apportino alla realizzazione dell’evento un contributo rilevante e consapevole. Di conseguenza, è responsabile del reato di costruzione abusiva anche il mero esecutore dei lavori quando sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla conoscenza del carattere illecito dei lavori: ciò è configurabile quando non ha adempiuto all’onere di accertare il rilascio del provvedimento abilitante. L’esecutore è, invece, esonerato da responsabilità nella ipotesi di lavori eseguiti in difformità dal titolo gravando espressamente sul direttore dei lavori l’obbligo di curarne la corrispondenza al progetto (Cassazione Sez. 3 sentenze nn. 16571/2010, 48025/2008, 8407/2006).
(Dich. inamm. il ricorso avverso sentenza n. 2121/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 09/03/2011) Pres. Mannino, Est. Squassoni, Ric. Vangeli ed altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29 febbraio 2012 (Ud. 11/01/2012) Sentenza n. 7888
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. CLAUDIA SQUASSONI – Consigliere Rel.
Dott. LUIGI MARINI – Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI – Consigliere
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da:
1) VANGELI FERNANDO N. IL 02/09/1947
2) MAGLIANI MAURO N. IL 11/01/1976
– avverso la sentenza n. 2121/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 09/03/2011
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D.E. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza 9 marzo 2011, ha ritenuto Vangeli Fernando e Magliani Mauro responsabili del reato previsto dall’art.110 cod.pen.,
44 c.1 sub b DPR 380/2001 ed ha condannato ciascuno alla pena di mesi due di arresto ed euro dodicimila di ammenda.
Per quanto concerne la posizione del Magliani ( che si era dichiarato estraneo alla illecita edificazione avendo la sola qualifica di operaio alle dipendenze del coimputato), la Corte ha individuato la colpa nel mancato adempimento dell’onere di accertare il rilascio del provvedimento abilitante; non ha applicato l’art.114 cod.pen. rilevando che sul piano materialistico il contributo da lui offerto all’evento lesivo era stato pari a quello del Vangeli.
Indi, i Giudici hanno negato ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche ( per le precedenti condanne e la mancanza di elementi a loro favore) e reputato congrua la pena inflitta in relazione alla lesione all’interesse urbanistico tutelato.
Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.
Magliani rileva:
– che era un operaio che lavorava in nero in maniera occasionale e precaria per cui non aveva la qualifica per rispondere del contestato illecito e, comunque, mancava l’elemento psicologico del reato;
– che, per il suo apporto di mera manovalanza, era riconoscibile la fattispecie dell’art.114 cod.pen..
Vangeli deduce:
– che, per la non gravità dei fatti (trattasi di una recinzione che non richiedeva il permesso di costruire e di uno scavo per le fondamenta) ed i precedenti penali non erano specifici erano applicabili le attenuanti generiche.
Le censure di entrambi i ricorrenti sono manifestamente infondate.
Per quanto concerne le deduzione del Magliani, si osserva come la Corte territoriale si sia attenuta alla giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3 sentenze 16571/2010, 48025/2008, 8407/2006) secondo la quale, in tema di contravvenzioni edilizie, la natura propria dell’illecito non esclude che persone diverse da quelle qualificate dall’
art.29 c.l TU 380/2001 possano concorrere nel reato in quanto apportino alla realizzazione dell’evento un contributo rilevante e consapevole.
Di conseguenza, è responsabile del reato di costruzione abusiva anche il mero esecutore dei lavori quando sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla conoscenza del carattere illecito dei lavori : ciò è configurabile quando – come nel caso concreto – non ha adempiuto all’onere di accertare il rilascio del provvedimento abilitante. L’esecutore è, invece, esonerato da responsabilità nella ipotesi di lavori eseguiti in difformità dal titolo gravando espressamente sul direttore dei lavori l’obbligo di curarne la corrispondenza al progetto. In merito alla applicazione della attenuante dell’art.114 cod.pen., il Giudice ha esplicitato i motivi per i quali non ha ritenuto l’apporto dell’imputato di minima entità con motivazione congrua, completa, corretta che sfugge al sindacato di legittimità.
Relativamente all’imputato Vangeli, la Corte di Appello ha correttamente giustificato il mancato esercizio del suo potere discrezionale sulla concessione delle attenuanti generiche evidenziando i ragionevoli motivi ( precedenti condanne ed assenza di elementi pro reo) per il quali il beneficio é stato negato ; trattasi di apparato motivazionale non carente o illogico che non può essere messo in discussione in questa sede.
Per le esposte considerazioni, la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma- che reputa congruo fissare in euro mille- alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Roma, 11 gennaio 2012