Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Rifiuti
Numero: 8666 |
Data di udienza: 15 Dicembre 2015
RIFIUTI – Attività di gestione in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Presupposti per la configurabilità ed esclusione del reato – Carattere di assoluta occasionalità, salva l’applicabilità della deroga – Giurisprudenza – Minore o maggiore entità del volume di affari – Irrilevanza – CODICE DELL’AMBIENTE – Reato di trasporto non autorizzato di rifiuti – Configurabilità anche in presenza di una condotta occasionale – Onere probatorio incombente in capo a chi invoca l’applicabilità di una disciplina in deroga – Artt. 177, 179, 183, 188, 188 bis, 188 ter, 193, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 256 c.1 lett. a, 258, 260, e 266 d. lgs. n. 152/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Marzo 2016
Numero: 8666
Data di udienza: 15 Dicembre 2015
Presidente: Franco
Estensore: Socci
Premassima
RIFIUTI – Attività di gestione in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Presupposti per la configurabilità ed esclusione del reato – Carattere di assoluta occasionalità, salva l’applicabilità della deroga – Giurisprudenza – Minore o maggiore entità del volume di affari – Irrilevanza – CODICE DELL’AMBIENTE – Reato di trasporto non autorizzato di rifiuti – Configurabilità anche in presenza di una condotta occasionale – Onere probatorio incombente in capo a chi invoca l’applicabilità di una disciplina in deroga – Artt. 177, 179, 183, 188, 188 bis, 188 ter, 193, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 256 c.1 lett. a, 258, 260, e 266 d. lgs. n. 152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 3/03/2016 (Ud. 15/12/2015), Sentenza n.8666
RIFIUTI – Attività di gestione in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione – Presupposti per la configurabilità ed esclusione del reato – Carattere di assoluta occasionalità, salva l’applicabilità della deroga – Giurisprudenza – Minore o maggiore entità del volume di affari – Irrilevanza – Artt. 177, 179, 183, 188, 188 bis, 188 ter, 193, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 256 c.1 lett. a, 258, 260 e 266 d. lgs. n. 152/2006.
Il reato di cui all’
art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che sanziona le attività dì gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l’applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell’
art. 266 del D.Lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Cass. Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014 – dep. 08/01/2015, P.M. in proc. Seferovic; Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014 – dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Lazzaro). Giurisprudenza, questa, che ha peraltro chiarito come a nulla rilevi la minore o maggiore entità del volume di affari al quale il giudice del merito sembra attribuire rilievo.
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Reato di trasporto non autorizzato di rifiuti – Configurabilità anche in presenza di una condotta occasionale – Onere probatorio incombente in capo a chi invoca l’applicabilità di una disciplina in deroga.
Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configuri anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’
art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanzionala continuità della attività illecita (Cass. Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011 – dep. 17/06/2011, D’Andrea). Infine, non va nemmeno dimenticato che il presupposto della inapplicabilità del regime ordinario di gestione dei rifiuti e della contestuale applicabilità del regime giuridico più favorevole andrebbe provato da chi lo invoca, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, e di ciò non v’è traccia nel caso di specie (giurisprudenza costante: v., sull’onere probatorio incombente in capo a chi invoca l’applicabilità di una disciplina in deroga nella materia della gestione dei rifiuti, da ultimo, Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015 – dep. 17/04/2015, Fortunato).
(annulla senza rinvio sentenza n. 3927/2014 GIP TRIBUNALE di TRANI, del 31/10/2014) Pres. FRANCO Est. SOCCI Ric. P.G.R. C. d’Appello di Bari c. GATTULLI
Nota:
Conforme: CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 3/03/2016 (Ud. 15/12/2015) Sentenza n.8665; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 3/03/2016 (Ud. 15/12/2015) Sentenza n.8664; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 3/03/2016 (Ud. 15/12/2015) Sentenza n.8663.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 3/03/2016 (Ud. 15/12/2015) Sentenza n.8666
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 3/03/2016 (Ud. 15/12/2015), Sentenza n.8666
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI
nei confronti di: GATTULLI ILARIO N. IL 30/1111978
avverso la sentenza n. 3927/2014 GIP TRIBUNALE di TRANI, del 31/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
lette le conclusioni del PG Dott. Francesco Salzano; “In accoglimento del ricorso, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti per il corso ulteriore”
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari di Trani con decisione 31 ottobre 2014 dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell’imputato Gattulli Ilario, in ordine al reato contestatogli (
art. 256, comma 1, lettera a, del d. lgs. N. 152 del 2006), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. avverso la sentenza del G.i.p. propone ricorso in cassazione il Procuratore generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Bari, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma l, disp. att., c.p.p.
Il G.i.p. ha escluso la sussistenza del reato perché il conferimento di rifiuti non è attività elencata nella norma, e ritenuta l’applicabilità al caso di specie dell’
art 258, comma 4, del d. lgs. N. 152 del 2006, trattandosi di rifiuti non pericolosi, esclude la sanzione penale e ritiene applicabile la sola sanzione amministrativa; il Giudice qualifica il conferimento come trasporto di rifiuti, ma contraddittoriamente lo ritiene trasporto senza il formulario di cui all’
art 193 del citato decreto, e non trasporto di cui all’
art 256 citato; l’attività accertata e posta in essere è quindi il trasporto di materiali ferrosi di varia natura; l’attività di trasporto è inserita tra quelle di gestione ex
art 183, comma 1, lettera C, del d. lgs. n. 256 del 2006. La mancanza di autorizzazione ha pertanto rilevanza penale. Il reato si configura come istantaneo e non abituale, e quindi basta anche un solo trasporto. (cassazione 21655 del 2013 e cassazione 15617 del 2013).
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
La Procura generale della Corte di Cassazione ha presentato ex
art 611 del cod. proc. pen. richieste scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
4. Al fine di comprendere le ragioni della soluzione della questione giuridica operata da questa Corte è necessario partire dall’esame della motivazione dell’impugnata sentenza. In essa il GIP sostiene che la condotta contestata non è prevista dalla legge come reato in quanto la mera attività di conferimento rifiuti non rientra tra quelle indicate dall’
art. 256, d. Lgs. n. 152 del 2006, conseguentemente l’applicabilità della disposizione in esame sarebbe preclusa dal divieto di estensione analogica in materia penale; secondo il GIP, attraverso l’interpretazione della disciplina applicabile (
art. 258, comma quarto, e 260 bis, d. Lgs. n. 152 del 2006), poiché la fattispecie in esame riguarderebbe il trasporto per il conferimento di rifiuti non pericolosi senza il formulario ex
art. 193 d. Lgs. n. 152 del 2006, peraltro da parte di soggetto che non risulta essere costituito in impresa o che comunque svolga attività in maniera professionale, avrebbe dovuto ritenersi già in base alla disciplina previgente alle modifiche apportate dal
d. Lgs n. 205 del 2010 all’art. 258 citato, come integrante una fattispecie di illecito amministrativo, donde la decisione di pervenire a giudizio di proscioglimento per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato.
5. Trattasi di argomentazione che – a fronte di una situazione di fatto, rappresentata, da un lato, dal reiterato conferimento e, dall’altro, dal consistente quantitativo di rifiuti conferiti, pari a kg. 580 di rottami ferrosi, consente di ritenere raggiunta la soglia della gravità indiziaria da cui emerge l’esistenza della prova del trasporto – si risolve in un errore di diritto, emendabile da questa Corte ai sensi dell’
art. 619, comma primo, cod. proc. pen..
Il GIP, in particolare, sostiene che non costituisca reato la condotta di “conferimento” di rifiuti speciali non pericolosi e che, in ogni caso, sarebbe applicabile al caso in esame il disposto dell’
art. 258, d. Lgs. n. 152 del 2006. Quanto al primo profilo, è evidente, l’errata interpretazione dell’imputazione da parte del GIP, atteso che se è ben vero che la contestazione riguarda l’aver in più occasioni “conferito” rifiuti speciali non pericolosi ad una ditta che svolge in modo professionale attività di gestione di rifiuti, è altrettanto vero che lo stesso capo di imputazione fa riferimento inequivocabile alla mancanza del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) che, com’è noto, richiama il disposto dell’
art. 193, d. Lgs. n. 152 del 2006, che riguarda il trasporto di rifiuti. Secondo il GIP si applicherebbe l’
art. 258, comma quarto, d. Lgs. n. 152 del 2006 che contempla una sanzione amministrativa pecuniaria per le “imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)di cui all’
articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’
articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti”, limitando la rilevanza penale alla sola condotta di “chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”. Trattasi di normativa inapplicabile al caso di specie. Ed invero, il disposto dell’
art. 193, d. Lgs. n. 152 del 2006 che, com’è noto, sotto la rubrica «Trasporto dei rifiuti» prevede, per quanto qui di interesse, al comma quinto, che “Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) d! cui all’
articolo 188- bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’
articolo 183, comma 1, lett. mm ). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno”.
Orbene, è palese dalla lettura della norma in esame che la normativa in questione esenta dall’obbligo di cui al comma primo (obbligo che i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione), tre ipotesi: a) trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; b) trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedenolo quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri; e) trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta. A ben vedere, il caso sub iudice non rientra in alcuna delle ipotesi di esenzione, atteso che – alla luce dell’esistenza dei predetti elementi indiziari da cui emerge prova del trasporto – siamo in presenza di un trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato non dal produttore dei rifiuti stessi (come normativamente richiesto dal comma quinto), ma da un soggetto che ha provveduto alla raccolta di rifiuti prodotti da terzi e che ne opera la commercializzazione, per fini di lucro (non importa se traendovi somme consistenti o meno), consegnandoli ad un operatore professionale, come nel caso di specie. La tipologia di soggetto che viene in esame nel caso di specie non rientra nella nozione di «produttore di rifiuti» di cui alla
lett. f) dell’art. 183, d. Lgs. n. 152 del 2006, che qualifica come tale solo “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”, quanto, piuttosto, in quella dì «detentore», descritta dalla successiva lett. h), che qualifica come tale “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”. Ed è indubbio che il detentore dei rifiuti, se non rispetta le previsioni della normativa di settore, risponde del reato di gestione abusiva di cui all’a
rt. 256, comma primo, d. Lgs. n.152 del 2006. Del resto, l’art. 188, d. Lgs. n. 152 del 2006, nel dettare i principi in tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti, stabilisce che il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli
articoli 177 e 179, precisando che “Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo”, non solo il produttore iniziale ma anche “altro detentore” conservala responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. Sul punto, dunque – alla condizione, nella specie soddisfatta, che esista la prova certa o, quantomeno, indiziaria, come nel caso di specie, dell’esistenza della condotta di trasporto di rifiuti speciali – non può esservi alcun dubbio che il fatto addebitato rientri nel capo di applicazione della norma contestata, in quanto è un reato impropriamente comune, necessariamente legato allo svolgimento di un’attività di gestione di rifiuti anche se limitata ad una sola tra le varie condotte elencate dalla norma, trattandosi di fattispecie a condotta plurima. Quanto sopra è confermato dalla interpretazione fornita recentemente da questa Corte, secondo cui il reato dì cui all’a
rt. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che sanziona le attività dì gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione ,iscrizione o comunicazione di cui agli
artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l’applicabilità della deroga di cui al comma quinto dell’art. 266 del D.Lgs. 152 del 2006, per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014 – dep. 08/01/2015, P.M. in proc. Seferovic, Rv. 261959; Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014 – dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Lazzaro, Rv. 260266). Giurisprudenza, questa, che ha peraltro chiarito come a nulla rilevi la minore o maggiore entità del volume di affari al quale il giudice del merito sembra attribuire rilievo. In sostanza, è indubbio che solo un’attività di ripetuto commercio (reiterazione, nella specie, contenuta espressamente nella contestazione, non rileverebbe comunque ai fini della configurabilità del reato di trasporto abusivo, atteso del resto il consistente quantitativo dei rifiuti conferiti, rilevando anche la circostanza che si sia trattato di reiterati conferimenti di rifiuti speciali nel corso del 2012, atteso che ci si trova di fronte ad un quantitativo superiore(di molte volte) quello massimo indicato dall’
art. 193, comma quinto, d.lgs. n. 152 del 2006, ove il trasporto fosse stato eseguito, anziché dal detentore, da parte del produttore dei rifiuti stessi), di rottami metallici per quantitativi significativamente eccedenti i trasporti occasionali e sporadici come definiti dal legislatore, anche se non integra la principale o l’esclusiva fonte di reddito dell’agente, integri comunque l’attività sanzionata penalmente. Ciò soprattutto a fronte di una motivazione della sentenza impugnata nella quale, invece, non emerge alcuna indicazione dell’ occasionalità del trasporto che è esclusa proprio dal fatto che in più occasioni nel corso del 2012 l’imputato ha “conferito” senza il FIR (il che significa, in altri termini, che ha “trasportato” senza il predetto documento: e la prova di detto trasporto – come detto – è raggiunta attraverso i predetti elementi indiziari, in particolare la reiterazione dei conferimenti e il consistente quantitativo di rifiuti conferiti) complessivamente alla società destinataria dei rottami metallici ben 580 kg. di materiale, quantitativo eccedente di molto quello massimo annuale definito dalla legge come trasporto occasionale e sporadico per chi è produttore di rifiuti, ma che, senza dubbio, è sufficiente a determinare la responsabilità penale per il trasportatore non autorizzato. Invero, va qui ricordato come il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configuri anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall’
art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanzionala continuità della attività illecita (v., tra le tante: Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011 – dep. 17/06/2011, D’Andrea, Rv. 250674). Infine, non va nemmeno dimenticato che il presupposto della inapplicabilità del regime ordinario di gestione dei rifiuti e della contestuale applicabilità del regime giuridico più favorevole andrebbe provato da chi lo invoca, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, e di ciò non v’è traccia nel caso di specie (giurisprudenza costante: v., sull’onere probatorio incombente in capo a chi invoca l’applicabilità di una disciplina in deroga nella materia della gestione dei rifiuti, da ultimo, Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015 – dep. 17/04/2015, Fortunato, Rv. 263336).
6. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di TRANI, altro giudice.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione atti al tribunale di TRANI.
Così deciso il 15/12/2015
Nota:
Conforme: CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 3/03/2016 (Ud. 15/12/2015), Sentenza n.8665; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 3/03/2016 (Ud. 15/12/2015), Sentenza n.8664; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 3/03/2016 (Ud. 15/12/2015), Sentenza n.8663.