Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 26946 |
Data di udienza: 4 Maggio 2017
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordini di demolizione e di riduzione in pristino – Rilascio del permesso in sanatoria – Revoca e/o sospensione dell’ingiunzione – Verifiche da parte del giudice dell’esecuzione – Incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi – Impossibilità tecnica di eseguire la demolizione – Onere della prova – Art.31 DPR 380/2001.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Maggio 2017
Numero: 26946
Data di udienza: 4 Maggio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: AMORESANO
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordini di demolizione e di riduzione in pristino – Rilascio del permesso in sanatoria – Revoca e/o sospensione dell’ingiunzione – Verifiche da parte del giudice dell’esecuzione – Incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi – Impossibilità tecnica di eseguire la demolizione – Onere della prova – Art.31 DPR 380/2001.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 04/05/2017) Sentenza n.26946
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordini di demolizione e di riduzione in pristino – Rilascio del permesso in sanatoria – Revoca e/o sospensione dell’ingiunzione – Verifiche da parte del giudice dell’esecuzione – Incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi – Impossibilità tecnica di eseguire la demolizione – Onere della prova – Art.31 DPR 380/2001.
Gli ordini di demolizione e di riduzione in pristino debbano intendersi emessi allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E’ altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione. Quanto alla presunta “impossibilità tecnica” di eseguire la demolizione, non basta limitarsi (come nel caso in specie) ad una generica asserzione circa la: “impossibilità tecnica ad eseguire la demolizione del manufatto sul quale sono state realizzate altre opere edilizie regolarmente abitate”, senza confortare l’assunto con alcun elemento.
(conferma ordinanza del 24/03/2016 TRIBUNALE DI NAPOLI) Pres. FIALE, Rel. AMORESANO, Ric. Cutolo
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 04/05/2017) Sentenza n.26946
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 04/05/2017) Sentenza n.26946
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Cutolo Lucio, nato a Napoli il 02/10/1977;
avverso l’ordinanza del 24/03/2016 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
lette le richieste del P.M.,in persona del Sost.Proc.Gen.Stefano Tacci, che ha concluso, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 24/03/2016 il G.E. del Tribunale di Napoli rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di Lucio Cutolo, con la quale si chiedeva la revoca e/o la sospensione della ingiunzione di demolizione emessa dal P.M. il 30/06/2015 in esecuzione della sentenza della Pretura Circondariale di Napoli, sez. dist.di Afragola, irrevocabile 11 16/11/2001.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura dell’ordine di demolizione, ai rapporti tra procedimento amministrativo e processo penale, alla rilevanza della pendenza di una domanda di sanatoria, rilevava il G.E. che dagli atti emergeva che la domanda di concessione in sanatoria ex art.13 L.4 7 /85 non avrebbe potuto avere esito positivo e che, in ordine alla richiesta di condono ex D.L.269/2003, non era stata documentata l’esistenza dei presupposti per la formazione del silenzio assenso.
L’ordine di demolizione, poi, non costituiva una sanzione penale ma di carattere amministrativo accessorio, per cui non era soggetto a prescrizione.
2.Ricorre per cassazione Lucio Cutolo, a mezzo del difensore, denunciando l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art.31 DPR 380/2001, non avendo il G.E. disposto la sospensione dell’ordine di demolizione nonostante la presentazione di un’istanza di condono ai sensi del D.L.269/2003 e nonostante l’impossibilità tecnica di eseguire la demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Non c’è dubbio che gli ordini di demolizione e di riduzione in pristino debbano intendersi emessi allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. E’ altrettanto indubitabile, però, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr.ex mults Cass.pen.sez.3, n.144 del 30/01/2003 -P-M-c/o Ciavarella).
A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un’istanza di condono il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l’istanza possa essere accolta in tempi brevi.
Il G.E. ha fatto corretta applicazione di tali principi, reiteratamente affermati da questa Corte, rilevando che l’istante si era limitato a dedurre la presentazione di domanda di condono senza il conforto di documentazione di sorta che consentisse di verificare la sussistenza dei presupposti per la formazione del silenzio assenso.
Peraltro, neppure in questa sede il ricorrente ha dedotto che la richiesta di condono possa essere accolta in tempi brevi.
Né certamente sarebbe possibile rinviare a tempo indeterminato la esecuzione di una misura ripristinatoria dell’assetto del territorio violato dalla realizzazione dell’opera abusiva.
3. Quanto alla presunta “impossibilità tecnica” di eseguire la demolizione, il ricorrente si era limitato, con l’incidente di esecuzione, ad una mera, generica asserzione circa la “impossibilità tecnica ad eseguire la demolizione del manufatto sul quale sono state realizzate altre opere edilizie regolarmente abitate”, senza confortare il suo assunto con alcun elemento.
In presenza di una deduzione manifestamente infondata per la sua genericità, l’omesso esame, pacificamente, non costituisce causa di annullamento del provvedimento impugnato (cfr., tra le altre, Cass.pen.sez. 5 n.27202 del 11/12/2012, Rv.256314).
4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 2.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00.
Così deciso in Roma il 04/05/2017