Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale Numero: 26936 | Data di udienza: 3 Maggio 2017

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Presentazione dell’atto di rinuncia – Modalità – Invio dell’atto a mezzo fax – Invalidità dell’atto – Artt. 581, 582, 583 e 589 c.p.p. – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Maggio 2017
Numero: 26936
Data di udienza: 3 Maggio 2017
Presidente: AMORESANO
Estensore: GRAZIOSI


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Presentazione dell’atto di rinuncia – Modalità – Invio dell’atto a mezzo fax – Invalidità dell’atto – Artt. 581, 582, 583 e 589 c.p.p. – Giurisprudenza.



Massima

 




CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 03/05/2017) Sentenza n.26936



DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Presentazione dell’atto di rinuncia – Modalità – Invio dell’atto a mezzo fax – Invalidità dell’atto – Artt. 581, 582, 583 e 589 c.p.p..
 
L’atto di rinuncia deve essere presentato personalmente o a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento in questione, con conseguente apposizione da parte del pubblico ufficiale addetto dell’indicazione del giorno di presentazione e della persona che l’atto presenta, e sottoscrizione dello stesso pubblico ufficiale (articolo 582, primo comma); oppure l’atto può essere presentato anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private e i difensori si trovano, se è luogo diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, oppure davanti a un agente consolare all’estero (articolo 582, secondo comma); o, ancora, l’atto di rinuncia può essere inviato con telegramma o con raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, così che il pubblico ufficiale addetto alleghi agli atti la busta che contiene l’atto e su questo apponga l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione (articolo 583, primo comma); e in quest’ultimo caso, se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata dal notaio o da altra persona autorizzata o dal difensore (articolo 583, terzo comma). È evidente che tra queste modalità non è previsto l’invio dell’atto a mezzo fax. Per cui “l’atto di rinuncia all’impugnazione trasmesso alla cancelleria del giudice “ad quem” via telefax è affetto da invalidità, dovendosi rispettare per la sua presentazione le forme di cui all’art. 589, comma terzo, c.p.p. – tra le quali non è contemplata l’utilizzazione del fax – idonee a garantire sia la provenienza della rinuncia dal soggetto legittimato sia la sua conformità all’originale”; e, in ordine all’affine fattispecie della rinuncia alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna contumaciale, sulla stessa linea di pieno rispetto dell’articolo 589, terzo comma, (più recentemente Cass. sez. I, 17 marzo 2016 n. 49283).
 

(dich. inammissibili il ricorso avverso sentenza n. 1112 CORTE DI APPELLO DI LECCE del 17/06/2015) Pres. AMORESANO, Rel. GRAZIOSI, Ric. Cavalieri 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 03/05/2017) Sentenza n.26936

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 03/05/2017) Sentenza n.26936
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sui ricorsi proposti da:
 
CAVALLERI GREGORIO nato il 15/11/1951 a DALMINE 
ROTA CARLA nato il 10/09/1962 a BEDULITA
 
nel procedimento a carico di questi ultimi
 
avverso l’ordinanza del 07/07/2016 del TRIB. LIBERTA’ di VIBO VALENTIA
 
sentita relazione svolta dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI; 
lette le conclusioni del PG inammissibilità.
 
Udito il difensore 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 7 luglio 2016 il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato l’istanza di riesame proposta dagli indagati Gregorio Cavalieri e Carla Rota avverso decreto di sequestro preventivo finalizzato a confisca ex articolo 321, secondo comma, c.p.p. emesso il 19 maggio 2016 dal gip dello stesso Tribunale in un procedimento relativo ai reati di cui agli articoli 256, primo comma, lettera b), d.lgs. 152/2006 (capo A), 110 e 640, secondo comma, c.p. (capo B), 479, 476 e 493 c.p. (capo C) il 24, primo comma, d.lgs. 231/2001 (capo D).
 
2. Hanno presentato ricorso i difensori di Gregorio Cavalieri e Carla Rota, denunciando un unico motivo. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è infondato.
 
L’unico motivo che propone, premessa la legittimazione all’impugnazione per sussistenza di interesse a evitare la formulazione di giudicato cautelare in ordine al fumus commissi delicti, denuncia, ai sensi dell’articolo 606, primo comma, lettera b), c.p.p., violazione degli articoli 324, settimo comma, 309, nono comma, 589 e 591 c.p.p. per omessa rilevazione della rinuncia alla istanza di riesame con conseguente dichiarazione di inammissibilità, avendo invece il Tribunale esaminato l’istanza per poi rigettarla. Sarebbe infatti insignificante che la comunicazione della rinuncia sia stata effettuata a mezzo fax, non essendo le modalità di cui all’articolo 589 del codice di rito previste a pena di inammissibilità e/o di invalidità degli atti.
 
L’articolo 589, invero, stabilisce al terzo comma che la dichiarazione di rinuncia all’impugnazione deve essere presentata a uno degli organi competenti a ricevere l’impugnazione “nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581, 582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell’inizio della discussione”. Dalle norme invocate si evince poi che l’atto di rinuncia deve essere presentato personalmente o a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento in questione, con conseguente apposizione da parte del pubblico ufficiale addetto dell’indicazione del giorno di presentazione e della persona che l’atto presenta, e sottoscrizione dello stesso pubblico ufficiale (articolo 582, primo comma); oppure l’atto può essere presentato anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private e i difensori si trovano, se è luogo diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, oppure davanti a un agente consolare all’estero (articolo 582, secondo comma); o, ancora, l’atto di rinuncia può essere inviato con telegramma o con raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, così che il pubblico ufficiale addetto alleghi agli atti la busta che contiene l’atto e su questo apponga l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione (articolo 583, primo comma); e in quest’ultimo caso, se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata dal notaio o da altra persona autorizzata o dal difensore (articolo 583, terzo comma).
 
È evidente che tra queste modalità non è previsto l’invio dell’atto a mezzo fax. Peraltro, non risultando dettata un’espressa sanzione per il caso in cui l’atto di rinuncia venga effettuato in diversa forma, un orientamento di questa Suprema Corte si è schierato nel senso che, non essendo l’articolo 589, terzo comma, presidiato da inammissibilità, la forma diversa può consentire comunque una efficace rinuncia all’impugnazione, essendo sufficienti la sicura provenienza dell’atto dal soggetto a ciò legittimato e una volontà chiaramente espressa (così già Cass. sez. VI, 10 maggio 1993 n. 1376; sulla stessa linea, più recentemente, Cass. sez. I, che ha ritenuto ammissibile proprio una rinuncia a mezzo fax).
 
Peraltro, a ben guardare, la chiave ermeneutica deve, secondo un principio generale, identificarsi nella ratio della norma: e la determinazione di specifiche forme manifesta evidentemente una ratio di garanzia non solo e non tanto della ricezione dell’atto, quanto e soprattutto della provenienza certa dell’atto stesso (cfr. in tal senso Cass. sez. I, 25 settembre 1997 n. 5292, che ha espressamente negato che tale certezza sulla provenienza si realizzi utilizzando come strumento di veicolazione il fax). A una siffatta impostazione, attenta alla funzione e allo scopo che sono appunto insiti nella specifica scelta del mezzo da parte del legislatore espressa nell’articolo 589, terzo comma, ritiene ragionevole aderire, allora, anche questo collegio, considerato altresì che i più recenti arresti di questa Suprema Corte, tra quelli massimati, esigono appunto il rispetto di tale norma, che non patisce una inconsistenza formalistica, bensì gode di una reale pregnanza quanto ad una certezza logicamente necessaria (v. da ultimo Cass. sez. IV, 27 aprile 2015 n. 35521, per cui “l’atto di rinuncia all’impugnazione trasmesso alla cancelleria del giudice “ad quem” via telefax è affetto da invalidità, dovendosi rispettare per la sua presentazione le forme di cui all’art. 589, comma terzo, c.p.p. – tra le quali non è contemplata l’utilizzazione del fax – idonee a garantire sia la provenienza della rinuncia dal soggetto legittimato sia la sua conformità all’originale”; e, in ordine all’affine fattispecie della rinuncia alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna contumaciale, sulla stessa linea di pieno rispetto dell’articolo 589, terzo comma, si è posta ancor più recentemente Cass. sez. I, 17 marzo 2016 n. 49283).
 
Il ricorso non è pertanto meritevole di accoglimento, e deve quindi essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma il 3 maggio 2017
 

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