Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 26935 | Data di udienza: 19 Aprile 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Inammissibilità dell’istanza di oblazione – Accertamento della sussistenza o meno del reato continuato – Art. 81 c.p. – Artt. 44, 71, 65, 72 d.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rinvio per relationem alla motivazione – Ne bis in idem processuale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Maggio 2017
Numero: 26935
Data di udienza: 19 Aprile 2017
Presidente: AMOROSO
Estensore: SCARCELLA


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Inammissibilità dell’istanza di oblazione – Accertamento della sussistenza o meno del reato continuato – Art. 81 c.p. – Artt. 44, 71, 65, 72 d.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rinvio per relationem alla motivazione – Ne bis in idem processuale.



Massima

 

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 19/04/2017) Sentenza n.26935




DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Inammissibilità dell’istanza di oblazione – Accertamento della sussistenza o meno del reato continuato – Art. 81 c.p. – Artt. 44, 71, 65, 72 d.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rinvio per relationem alla motivazione – Ne bis in idem processuale.
 
Ove il ricorso per cassazione sia diretto avverso un’ordinanza che rinvii per relationem alla motivazione di una precedente ordinanza, la cui impugnazione sia già stata decisa con sentenza, si versa sostanzialmente in un’ipotesi di ne bis in idem (nella specie, il ricorso già deciso era stato ritenuto inammissibile, in quanto proposto contro un’ordinanza che dichiara inammissibile la domanda di oblazione, nei cui confronti non è previsto alcuno specifico mezzo di impugnazione)
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del GIP/Tribunale di VELLETRI del 5/07/2013) Pres. AMOROSO, Rel. SCARCELLA, Ric. Bernabeo ed altri 
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 19/04/2017) Sentenza n.26935

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/05/2017 (Ud. 19/04/2017) Sentenza n.26935
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
Sui ricorsi proposti da:
 
– BERNABEO ANGELO, n. 4/08/1956 a Lucoli;
 
– MUGHERLI MARIO, n. 2/01/1961 a Teramo;
 
– BRUNI ADRIANO, n. 12/06/1945 ad Arcevia;
 
avverso la ordinanza del GIP/Tribunale di VELLETRIin data 5/07/2013;
 
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
 
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V. D’Ambrosia, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio ad altro giudice; 

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza emessa in data 5/07/2013, depositata in data 8/07/2013, il GIP/tribunale di Velletri dichiarava inammissibile l’istanza di oblazione proposta dagli indagati c.s. generalizzati, atteso che, si legge nell’ordinanza, la stessa era inammissibile perché richiesta con riferimento ad una pluralità di reati (nella specie, i reati di cui all’art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001, e quelli di cui agli artt. 71, 65, e 72 del medesimo D.P.R., contestati separatamente nei tre capi a), b) e e), della rubrica) in mancanza di un’espressa contestazione da parte del PM della continuazione, atteso che l’accoglimento della richiesta avrebbe precluso l’accertamento della sussistenza o meno del reato continuato.
 
2. Hanno proposto congiunto ricorso per cassazione i tre indagati dolendosi dell’erroneità della decisione nella parte in cui si era rigettata la richiesta di oblazione perché già avanzata in precedenza e dichiarata inammissibile, trattandosi di condanna per reato continuato, e non essendo stata la continuazione contestata dal titolare dell’azione penale; con la produzione del verbale di udienza il ricorrente rilevava che il PM, in quella sede, aveva chiesto ed ottenuto di inserire la formula “art. 81 c.p.” nel capo di imputazione da parte del PM, che aveva espresso però parere contrario immotivato sulla richiesta di oblazione.
 
3. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 20/03/2015, il P.G. presso la S.C. di Cassazione ha chiesto annullarsi con rinvio la ordinanza impugnata; in particolare, si osserva, mentre la precedente dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di oblazione andrebbe considerata erronea, quella attuale sarebbe ammissibile e, dunque, il giudice avrebbe dovuto esprimersi nel merito, richiamandosi in tal senso la decisione delle Sezioni Unite n. 47923/2009, in ricorso citata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il congiunto ricorso è inammissibile.
 
5. Ed invero – premesso che agli atti trasmessi a questa Corte non è rinvenibile il ricorso per cassazione diretto avverso l’ordinanza 5 luglio 2013 ma quello proposto avverso la successiva ordinanza emessa dal medesimo GIP in data 25 novembre 2013, che richiama per relationem la decisione di luglio – si rileva come, nel caso in esame, si versi sostanzialmente in un’ipotesi di ne bis in idem processuale, atteso che la impugnazione proposta avverso l’ordinanza 25 novembre 2013 (che richiama la motivazione di quella resa in data 5 luglio 2013) è già stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 48594/2016, emessa all’ud. 20.10.2016 e depositata in data 17.11.2016.
 
In particolare, si ebbe già a rilevare in detta decisione come il congiunto ricorso fosse da ritenersi inammissibile in rito, giacché contro l’ordinanza che dichiara inammissibile la domanda di oblazione non è previsto alcun specifico mezzo di impugnazione. Tale motivazione, già espressa a proposito dell’ord. 25.11.2013 vale allo stesso modo per l’ord. 5.07.2013 oggetto della presente decisione, atteso che l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’istanza di oblazione emessa il 25.11.2013 rinvia per relationem alla motivazione dell’ord. 5.07.2013.
 
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del congiunto ricorso segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non al versamento di somme in favore della cassa delle Ammende, posto che la già intervenuta decisione di questa Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la successiva ord. 25.11.2013 riporta un numero di R.G. successivo rispetto all’impugnazione dell’ord. 5.07.2013, sicchè sono ravvisabili elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità relativa al presente giudizio, che avrebbe potuto essere riunito a quello già deciso e dichiarato inammissibile (con condanna al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende), sicché la mancata con- danna alla cassa Ammende si impone per mancanza di colpa ex Corte cost. 13 giugno 2000, n.186.
 
7. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l’esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.
 
P.Q.M.
 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 
 
Motivazione semplificata.
 
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 19 aprile 2017
 
 
 
 
 
 
 

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