Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 55320 | Data di udienza: 25 Ottobre 2016

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela del paesaggio – Ordine di rimessione in pristino con sentenza di condanna – Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione – Revoca della demolizione da parte del giudice dell’impugnazione – Autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa – Violazioni paesaggistiche – Effetti della sentenza C. Cost. n. 56/2016 – Lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Riqualificazione del fatto – Art. 44 lett. c) dpr n. 380/2001 – Artt. 142 lett.f), 167 e 181 c.1 bis d.lvo n. 42/2004 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Dicembre 2016
Numero: 55320
Data di udienza: 25 Ottobre 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Di Stasi


Premassima

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela del paesaggio – Ordine di rimessione in pristino con sentenza di condanna – Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione – Revoca della demolizione da parte del giudice dell’impugnazione – Autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa – Violazioni paesaggistiche – Effetti della sentenza C. Cost. n. 56/2016 – Lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Riqualificazione del fatto – Art. 44 lett. c) dpr n. 380/2001 – Artt. 142 lett.f), 167 e 181 c.1 bis d.lvo n. 42/2004 – Giurisprudenza.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/12/2016 (Ud. 25/10/2016) Sentenza n.55320


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Tutela del paesaggio – Ordine di rimessione in pristino con sentenza di condanna – Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione – Revoca della demolizione da parte del giudice dell’impugnazione – Autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004.
 
In tema di tutela del paesaggio, l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, può essere impartito dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell’impugnazione, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa (Sez.3, n.51010 del 24/10/2013).


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Violazioni paesaggistiche – Effetti della sentenza C. Cost. n. 56/2016 – Lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Riqualificazione del fatto – Art. 44 lett. c) del dpr n. 380/2001 – Artt. 142 lett.f), 167 e 181 comma 1 bis del d.lvo n. 42/2004 – Giurisprudenza.
 
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 56 del 11-23/03/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui prevede«: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed». Pertanto, la sussistenza del delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, è limitata ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico hanno comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora hanno comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. Nella specie, la sentenza è stata annullata senza rinvio in relazione al delitto di cui all’art. 181 comma 1 bis d.lgs 42/04, previa qualificazione del fatto come contravvenzione di cui all’art. 181 comma 1 d.lgs n. 42/2004, per essere il reato estinto per prescrizione, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.6, n.48461 del 28/11/2013; Sez.6,n.27944del 12/06/2008).
 

(riforma sentenza del 03/02/2016 CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI) Pres. RAMACCI, Rel. DI STASI, Ric. Cremona ed altro
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/12/2016 (Ud. 25/10/2016) Sentenza n.55320

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 30/12/2016 (Ud. 25/10/2016) Sentenza n.55320

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da:
CREMONA CARLO, nato a Segni il 22/04/1952
MASELLA LORELLA, nata a Roma il 21/06/1959
avverso la sentenza del 03/02/2016 della Corte di Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostìtuto Procuratore generale dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo B9; rigetto nel resto;
udito per l’imputato l’avv. Francesco Giovannini, quale sostituto processuale dell’avv. Giorgio Perroni, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1.Con sentenza del 31.10.2014, il Tribunale di Cagliari, pronunciando nei confronti degli attuali ricorrenti Cremona Carlo e Masella Lorella – imputati dei reati di cui agli artt. 44 lett. c) del dpr n. 380/2001 ( capo A: per avere eseguito, in qualità di proprietari e committenti, opere edilizie in assenza del premesso di costruire in Carloforte, località Macchione in data 23.3.2009 e 10.5.2009), 181 comma 1 bis del d.lvo n. 42/2004 (capo B: per avere realizzatole opere edilizie di cui al capo a) in assenza della autorizzazione paesaggistica in zona sottoposta a vincolo ai sensi del DM 25.3.1996 e dell’art. 142 lett. f) del d.lvo 42/2004), 110, 56, 48, 479 cod. pen. (capo C: per aver, previo accordo, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il competente Ufficio Tecnico del Comune di Carloforte affinché, attestando falsamente la conformità di quanto realizzato alla normativa urbanistica rilasciasse il permesso di costruire in sanatoria, reato non verificatosi a causa del mancato rilascio del suddetto provvedimento; in particolare attestavano falsamente nella relazione tecnica allegata all’istanza di accertamento in conformità del 28.5.2009 presentata al Comune di Carloforte il 9.6.2009, la demolizione delle opere abusivamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi così come era prima dell’intervento, senza creazione di volumi, condizione ostativa all’esito favorevole dell’accertamento in conformità – li dichiarava colpevoli dei reato di cui ai capi A, con esclusione delle opere indicate al n.1 (per le quali ordinava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione), B (ritenendo sussistente il solo vincolo paesaggistico imposto con DM del 25.3.1966) e C, e, concessele attenuanti generiche, li condannava, ciascuno, alla pena di anni uno e mesi due reclusione, concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna ed ordinandola rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
 
Con sentenza del 3.2.2016, la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, appellata dagli imputati, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo A ed al delitto di cui al capo B limitatamente alle opere descritte al n. 1 del capo A, perché estinti per prescrizione, e riduceva la pena inflitta a ciascun imputato ad un anno di reclusione, confermando nel resto.
 
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Cremona Carlo e Masella Lorella, per il tramite del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
 
Con il primo motivo lamentano vizio di violazione di legge in relazione all’art. 181 d.lgs n. 42/2004.
 
Deducono che la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 11-23/03/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed». Per effetto di tale pronuncia, la sussistenza del delitto di cui all’art. 181, comma L-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, è limitata, quindi, ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a settecentocinquantametri cubi, ovvero ancora hanno comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. Argomentano che, difettando nella specie tali presupposti, la condotta degli imputati relativa ai numeri 2, 3 e 4 del capo A) dell’imputazione va ricondotta all’interno della fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1 dell’art. 181 d.lvo 42/2004 con conseguente maturazione del termine prescrizionale alla data del 23.3.2014. Chiedono, pertanto, con riferimento a tali opere l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
 
Con il secondo motivo deducono vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’erronea affermazione del giudicato parziale.
 
Argomentano che la Corte di Appello offriva una motivazione contraddittoria nella parte in cui riportava l’impugnazione ad opera degli appellanti dell’intero capo B) dell’imputazione per il quale si richiedeva l’assoluzione perché il fatto non sussiste e, poi, riteneva che per le opere descritte nella prima parte del n. 2 del capo A) non vi fosse alcuna contestazione in ordine al delitto paesaggistico e, quindi, formatosi il giudicato parziale.
 
Con il terzo motivo deducono vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche postume rilasciate dalla Regione Sardegna in relazione alle opere in contestazione.
 
Argomentano che la Corte territoriale riteneva illegittime le autorizzazione paesaggistiche postume rilasciate dalla Regione Sardegna e confermava l’ordine di rimessione in pristino con motivazione fondata su errore di natura giuridica e, cioè, sulla non corretta applicazione dell’art. 167 comma 4 lett.a) del codice dei beni culturali e del paesaggio.
 
Con il quarto motivo lamentano vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla contestazione del delitto di falso di cui al capo C) dell’imputazione.
 
Deducono che l’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di falso di cui al capo C) dell’imputazione si fonda sul travisamento di un dato probatorio dirimente e, cioè, il mancato esame dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 19, emessa dal Comune di Carloforte in data 6.4.2009 già allegata alla memoria difensiva depositata nell’ambito del giudizio di appello.
 
In tale ordinanza vengono individuate due tipologie di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo: la realizzazione di un volume, poi effettivamente demolito, e l’ampliamento della cucina mediante tamponamento della loggia; l’arch. Masella, nella relazione tecnica allegata all’istanza di accertamento in conformità, faceva riferimento al volume realmente demolito e non all’ampliamento della cucina, nel mentre la Corte di Appello individuava erroneamente l’oggetto della relazione, in relazione al quale si sarebbe stata la falsa attestazione di avvenuta demolizione, proprio nell’opera di ampiamento in questione.
 
Chiedono, pertanto, l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
2. Il primo motivo è fondato e va accolto, restando assorbiti i motivi secondo e terzo.
 
1.1. Successivamente all’emissione della sentenza impugnata, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 56 del 11-23/03/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui prevede«: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed».
 
Per effetto di tale pronuncia, la sussistenza del delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, è limitata ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico hanno comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora hanno comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
 
Nel caso in esame appare evidente, dalla lettura stessa delle sentenze di merito, che le opere oggetto di imputazione non hanno la consistenza necessaria a inquadrarle nella fattispecie delittuosa, sicché il reato originariamente contestato come delitto deve ora essere qualificato quale violazione di natura contravvenzionale (art. 181, comma 1 d.lgs. 42\2004).
 
Residua, dunque, l’ipotesi contravvenzionale di cui al comma primo in relazione alla quale il termine quinquennale di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen, è ormai maturato, al più tardi, alla data del 19.7.2015.
 
1.2 Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazione al delitto di cui all’art. 181 comma 1 bis d.lgs 42/04, previa qualificazione del fatto come contravvenzione di cui all’art. 181 comma 1 d.lgs n. 42/2004, per essere il reato estinto per prescrizione, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.6, n.48461 del 28/11/2013, Rv.258169; Sez.6,n.27944del 12/06/2008, Rv.240955).
 
1.3 . Va, conseguentemente, revocato l’ordine di rimessione in pristino. Infatti, in tema di tutela del paesaggio, l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, può essere impartito dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell’impugnazione, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa (Sez.3, n.51010 del 24/10/2013,Rv.257916).
 
2. Il quarto motivo è infondato.
 
La Corte territoriale, con motivazione congrua e priva di vizi logici, dà atto che nella realizzazione si affermava, conformemente al vero, che non era stato demolito l’ampliamento del terrazzo, ed individua la falsità con riferimento ai diversi aspetti della demolizione totale del volume – che di fatto era stata solo parziale – e della di omessa creazione di volumi- nel mentre di fatto era stato realizzato un ampliamento della terrazza (pag 18 e 19 della sentenza impugnata).
 
Ne consegue che le deduzioni difensive non solo non colgono nel segno, ma non si confrontano neppure con le argomentazioni della sentenza impugnata, profilandosene, sotto questo aspetto, anche profili di inammissibilità per difetto di specificità.
 
3.II ricorso va, quindi, rigettato per la residua imputazione di cui alla lettera c) della rubrica. e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari al fine della necessaria rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 
 
P.Q.M.
 
Qualificato il delitto di cui al capo b) dell’imputazione come contravvenzione di cui all’art. 181 comma 1 d.lgs 42/2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinta per prescrizione ed elimina l’ordine di rimessione in pristino. 
 
Rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione della pena.
 
Così deciso il 25/10/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!