Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: | Data di udienza:

* DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Interventi in zona sismica e assoggettata a vincolo paesaggistico – Permesso di costruire – Necessità – Fattispecie – Art. 44 lettera c), 83, 93, 94, 95 d.P.R. n. 380/2001Art. 181 d. Lgs. n. 42/2004 – Nozione di pertinenza urbanistica – C.d. carico urbanistico – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa estintiva del reato – Prescrizione – Onere della prova – Sospensione condizionale della pena – Discrezionalità del giudice di merito – Art. 133 c.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione:
Numero:
Data di udienza:
Presidente: Mannino
Estensore: Teresi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Interventi in zona sismica e assoggettata a vincolo paesaggistico – Permesso di costruire – Necessità – Fattispecie – Art. 44 lettera c), 83, 93, 94, 95 d.P.R. n. 380/2001Art. 181 d. Lgs. n. 42/2004 – Nozione di pertinenza urbanistica – C.d. carico urbanistico – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa estintiva del reato – Prescrizione – Onere della prova – Sospensione condizionale della pena – Discrezionalità del giudice di merito – Art. 133 c.p..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 30 maggio 2012 (Ud. 27/04/2012), Sentenza  n. 20892

DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Interventi in zona sismica e assoggettata a vincolo paesaggistico – Permesso di costruire – Necessità – Fattispecie – Art. 44 lettera c), 83, 93, 94, 95 d.P.R. n. 380/2001Art. 181 d. Lgs. n. 42/2004.
 
La prescrizione dell’obbligo di munirsi del permesso a costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime del permesso di costruire tutti gli interventi che incidono sull’assetto dei territorio, comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale. E’, quindi, irrilevante che i manufatti non siano costruiti in muratura oppure che abbiano modesta consistenza e ancora che non comportino incremento del carico insediativo, se idonei a modificare lo stato dei luoghi. Fattispecie: manufatto (magazzino ligneo con struttura mista in muratura di circa 20 mq) eseguito in una zona sismica e assoggettata a vincolo paesaggistico (senza permesso di costruire e senza il nulla osta della Sovrintendenza BB CC AA).
 
(conferma sentenza del 14.07.2011 Corte di Appello di Palermo) Pres. Mannino, Est. Teresi, Ric. Patti
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Nozione di pertinenza urbanistica – C.d. carico urbanistico.
 
La nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica; deve trattarsi di un’opera preordinata a un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente e oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo, tale da non consentire, anche in relazione alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede (Cassazione Sez. III n. 4134, 19.02.1998, Portelli). In tema di urbanistica, é pertinenza un’opera autonoma, dotata di propria individualità, che esaurisce la propria destinazione d’uso nel rapporto funzionale con l’edificio principale senza incidere sul c.d. carico urbanistico.
 
(conferma sentenza del 14.07.2011 Corte di Appello di Palermo) Pres. Mannino, Est. Teresi, Ric. Patti
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa estintiva del reato – Prescrizione – Onere della prova.
 
In tema di prescrizione, grava sull’imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data d’inizio dei decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti. Va ricordato che, restando a carico dell’accusa l’onere della prova della data d’inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta la mera affermazione dell’imputato a far ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l’incertezza della data d’inizio della decorrenza del relativo termine.

(conferma sentenza del 14.07.2011 Corte di Appello di Palermo) Pres. Mannino, Est. Teresi, Ric. Patti
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sospensione condizionale della pena – Discrezionalità del giudice di merito – Art. 133 c.p..
 
Ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 c.p., ma può limitarsi a indicare quelli che ritiene prevalenti, sicché, nel caso in esame, deve ritenersi sufficiente la motivazione della corte di merito che ha escluso di poter formulare una prognosi favorevole con riferimento ai precedenti dell’imputato gravato da due condanne per reati contro la famiglia.
 
(conferma sentenza del 14.07.2011 Corte di Appello di Palermo) Pres. Mannino, Est. Teresi, Ric. Patti

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 30 maggio 2012 (Ud. 27/04/2012), Sentenza n.20892

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
 
composta dagli Ill.mi Signori:
 
dott. Saverio Mannino – Presidente
1. dott. Alfredo Teresi          – Consigliere rel.
2. dott. Aldo Fiale – Consigliere
3. dott. Gastone Andreazza – Consigliere
4. dott. Alessandro Maria Andronio – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Patti Antonino, nato a Lero [Grecia] il 6.09.1942, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 14.07.2011 che ha confermato la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda [che riduceva] inflittagli nel giudizio di primo grado per i reati di cui agli art. 44 lettera c), 83. 93, 94, 95 d.P.R. n. 380/2001; 181 d. Lgs. n. 42/2004;
– Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
– Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
– Sentito il PM nella persona del PG, dott. Francesco Salzano, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
– Sentito il difensore della ricorrente, avv. Giacomo Merlo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1 – Con sentenza 14.07.2011 la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda [Che riduceva] inflitta nel giudizio di primo grado ad Antonino Patti quale colpevole di avere eseguito in una zona sismica e assoggettata a vincolo paesaggistico [senza permesso di costruire e senza il nulla osta della Sovrintendenza BB CC AA) un magazzino ligneo con struttura mista in muratura di circa 20 mq [in Cefalù il 2.05.2007].
 
2 – Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge; mancanza e manifesta illogicità della motivazione
sulla conferma dell’affermazione di responsabilità stante la natura pertinenziale dell’opera eseguita, strutturalmente funzionale all’edificio principale a destinazione residenziale;
sull’omessa declaratoria di prescrizione dei reati perché al momento del sopralluogo l’opera era ultimata da tempo;
sul diniego della sospensione condizionale della pena fondato illogicamente su due risalenti precedenti penali.
 
Chiedeva l’annullamento della sentenza.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3 – Il ricorso non é puntuale perché censura con argomentazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico dell’imputato e confutate le obiezioni difensive.
 
La prescrizione dell’obbligo di munirsi della concessione edilizia a costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime del permesso di costruire tutti gli interventi che incidono sull’assetto dei territorio, comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale, donde l’infondatezza dei rilievi dell’appellante secondo cui l’esecuzione del manufatto sarebbe penalmente irrilevante, rientrando, invece, lo stesso nella figura giuridica di costruzione per la quale occorre, ex art. 10 comma 1 lettera a) d.P.R. n. 389/2001, il permesso di costruire, come per le opere di ogni genere con le quali s’intervenga sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con l’irremovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione a essa assegnata, ma si estrinseca nell’oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nell’attitudine a un’utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente [Cassazione Sezione III n. 12022/1997, Fulgoni, RV. 209199].
E’, quindi, irrilevante che i manufatti non siano costruiti in muratura oppure che abbiano modesta consistenza e ancora che non comportino incremento del carico insediativo, se idonei a modificare lo stato dei luoghi.
 
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno assolto l’obbligo della motivazione spiegando esaurientemente le ragioni del proprio convincimento e ritenendo infondati i rilievi dell’imputato secondo cui, per l’esecuzione dell’opera, non occorreva il permesso di costruire, trattandosi, invece, di un vano di circa 20 mq eseguito ex novo, non ancora ultimato al momento del sopralluogo [come puntualmente accertato in sede di merito con adeguata motivazione), determinando immutazione dell’assetto urbanistico del territorio.
 
3.1 – Non é puntuale il motivo che considera illegittimo il disconoscimento della natura pertinenziale del manufatto, sicché corretta é la qualificazione giuridica del fatto.
 
Secondo il pacifico orientamento di questa Corte la nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica; deve trattarsi di un’opera preordinata a un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente e oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo, tale da non consentire, anche in relazione alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede” [Cassazione Sez. III n. 4134, 19.02.1998, Portelli, RV 210692].
Infatti, in tema di urbanistica, é pertinenza un’opera autonoma, dotata di propria individualità, che esaurisce la propria destinazione d’uso nel rapporto funzionale con l’edificio principale senza incidere sul c.d. carico urbanistico.
Ne consegue che non costituisce pertinenza ma autonoma opera edilizia, il manufatto de quo eseguito in violazione della normative urbanistica e paesaggistica, perché avente un’autonoma destinazione d’uso.
 
4 – Anche il motivo, relativo all’intervenuta prescrizione dei reati, non é puntuale perché, in tema di prescrizione, grava sull’imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data d’inizio dei decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti. (Fattispecie in tema di edilizia)” [Cassazione Sezione III n. 19082/2009 RV. 243765] e, nel caso in esame da tale onere l’imputato si é sottratto dato che non ha fornito alcun dato utile per dimostrare che la data del commesso reato non era quella specificata nella contestazione.
 
Va ricordato che, restando a carico dell’accusa l’onere della prova della data d’inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta la mera affermazione dell’imputato a far ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l’incertezza della data d’inizio della decorrenza del relativo termine.
 
In base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali é il solo a poter concretamente disporre, per determinare la data d’inizio del decorso del termine di prescrizione: trattandosi di reato edilizio, la data di esecuzione dell’opera incriminata.
 
Nella specie, il motivo sulla prescrizione consiste in una mera asserzione difensiva priva di qualsiasi concreto elemento di riscontro, sicché, essendo il dies a quo quello indicato nel capo d’imputazione [2.05.2007. epoca in cui il manufatto non era ancora ultimato mancando dei dettagli ornamentali e definitori, come dichiarato dal tecnico comunale, cfr. pag. 4 del ricorso], la prescrizione non è ancora decorsa.
 
5 – Incensurabile è il diniego dei beneficio della sospensione condizionale della pena con riferimento ai precedenti penali del Patti, pur non ostativi, che non consentivano di formulare una prognosi positiva in ordine alla futura condotta dell’imputato.
 
La motivazione della Corte Territoriale è conforme al principio di diritto affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità [Sezione 3, Sentenza n.6641 del 17/11/2009 Ud. (dep. 18/02/2010) Rv, 246184; Sezione 4 Sentenza 13 luglio 1993 n. 9540, rv 195225] secondo cui, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 c.p., ma può limitarsi a indicare quelli che ritiene prevalenti, sicché, nel caso in esame, deve ritenersi sufficiente la motivazione della corte di merito che ha escluso di poter formulare una prognosi favorevole con riferimento ai precedenti dell’imputato gravato da due condanne per reati contro la famiglia.
 
Tenuto conto della sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale e, rilevato che nella specie non sussistono elementi per ritenere che l’imputato abbia proposto H ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, alla relativa declaratoria segue, ex art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento e quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma, equltativamente fissata, di €. 1.000.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di €.1.000.
 
Così deciso il 27.04.2012.
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!