Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Ottobre 2016
Numero: 45745
Data di udienza: 21 Settembre 2016
Presidente: AMOROSO
Estensore: Ramacci
Premassima
* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Scarico su terreno demaniale di cumulo di terra contaminato – Reato di cui all’art. 256, cc.1, lett. a) e 2 d.lgs. 152/2006 – Sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento) – Provvedimento del giudice dell’esecuzione – DIRITTO DEMANIALE – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Confisca del mezzo – Ambito di operatività degli artt. 666, c.2 e 667, c.4 cod. proc. pen. – Inammissibilità del ricorso – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 31/10/2016 (ud. 21/09/2016) Sentenza n.45745
E’ inammissibile l’istanza formulata ai sensi degli
artt. 666 e 667, comma 4 cod. proc. pen. finalizzata alla revoca della confisca di un mezzo di proprietà della società ricorrente, disposta con sentenza ai sensi dell’
art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all’art. 256, commi 1, lett. a) e 2 d.lgs. 152/2006, concretatosi nello scarico, su terreno demaniale, di cumulo di terra contaminato dalla presenza di macerie di mattoni, parti in plastica e legno. Sicché, il provvedimento del giudice dell’esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo “
petitum” non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo “
rebus sic stantibus“, ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione (Cass. Sez. 1, n. 7877 del 21 /1 /2015, P.M. in proc. Conti; Sez. 3, n. 50005 del 117 /2014, lacomino e altro; Sez. 1, n. 25345 del 19/3/2014, Nozzolino; Sez. 1, n. 29983 del 31 /5/2013, P.G. in proc. Bellin ed altre prec. conf.).
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del 13/11/2015 del GIP TRIBUNALE di MILANO) Pres. AMOROSO, Rel. RAMACCI, Ric. Fratelli Vaccaro SRL
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 31/10/2016 (ud. 21/09/2016) Sentenza n.45745
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 31/10/2016 (ud. 21/09/2016) Sentenza n.45745
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: FRATELLI VACCARO SRL
avverso l’ordinanza del 13/11/2015 del GIP TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del G. Di Leo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 13/11 /2015 ha dichiarato inammissibile l’istanza formulata ai sensi degli
artt. 666 e 667, comma 4 cod. proc. pen. nell’interesse di Francesco VACCARO, legale rappresentante della “F.lli VACCARO s.r.l” e finalizzata alla revoca della confisca di un mezzo di proprietà della società medesima, disposta con sentenza ai sensi dell’
art. 444 cod. proc. pen., emessa il 15/1 /2014 nei confronti di Mario ADOBATI per il reato di cui all’
art. 256, commi 1, lett. a) e 2 d.lgs. 152/2006, concretatosi nello scarico, su terreno demaniale, di cumulo di terra contaminato dalla presenza di macerie di mattoni, parti in plastica e legno.
Avverso tale pronuncia Francesco VACCARO propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione lamentando il travisamento, da parte del giudice dell’esecuzione, dei contenuti di un nuovo documento (una fattura) prodotto a sostegno della propria estraneità alla vicenda.
3. Con un secondo motivo di ricorso il vizio di motivazione viene nuovamente dedotto in relazione alla ritenuta riconducibilità alla società da lui rappresentata dello scarico di rifiuti verificatosi il 27/2/2013.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta, ancora una volta, la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al fatto che il giudice ha escluso la novità del documento in quanto riferito a data diversa da quella in cui avvenne il conferimento abusivo di rifiuti.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, come correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, è inammissibile.
Correttamente il giudice dell’esecuzione ha ricordato i principi giurisprudenziali formulati da questa Corte in ordine all’ambito di operatività dell’
art. 666, comma 2 cod. proc. pen., che meritano di essere ricordati anche in questa sede.
Si è infatti stabilito, in più occasioni, che il provvedimento del giudice dell’esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo “petitum” non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo “rebus sic stantibus“, ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione (Sez. 1, n. 7877 del 21 /1 /2015, P.M. in proc. Conti, Rv. 262596; Sez. 3, n. 50005 del 117 /2014, lacomino e altro, Rv. 261394; Sez. 1, n. 25345 del 19/3/2014, Nozzolino, Rv. 262135; Sez. 1, n. 29983 del 31 /5/2013, P.G. in proc. Bellin, Rv. 256406 ed altre prec. conf.).
2. Ciò posto, rileva il Collegio come il giudice dell’esecuzione, correttamente adeguandosi alla richiamata giurisprudenza, dopo aver illustrato diffusamente i fatti pregressi che avevano portato alla confisca del mezzo e gli esiti delle precedenti decisioni, ha preso in considerazione i contenuti del documento prodotto, escludendone motivatamente la novità e, conseguentemente, ritenendolo non idoneo a superare la preclusione del giudicato esecutivo.
In particolare, con puntuali richiami ad atti del procedimento, minuziosamente elencati, il giudice è giunto alla conclusione che la fattura prodotta era attinente ad una data diversa da quella in cui era stato effettuato lo scarico di rifiuti e, per tale ragione, ha ritenuto inammissibile l’istanza.
Le argomentazioni poste a sostegno della pronuncia impugnata risultano sviluppate secondo criteri di coerenza e coesione e non presentano affatto i vizi denunciati in ricorso, peraltro con motivi articolati interamente in fatto e recanti richiami ad atti e documenti ai quali, come è noto, questa Corte non ha accesso.
La ricorrente prospetta invero, con le proprie censure, una lettura alternativa dei dati fattuali considerati dal giudice dell’esecuzione che non è, però, consentita in questa sede.
3. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 21.9.2016