Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Agosto 2012
Numero: 33588
Data di udienza: 19 Giugno 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Sarno
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – RIFIUTI – Biodigestione anaerobica di materie prime vegetali – Ricorrenza della nozione di rifiuto – Verifiche – Massa liquida e solida residua dal processo di biodigestione – Artt. 183 lett. ff), 184 bis, 185, 192 e 256 c.1 lett.a) d. L.gs n. 152/06 TUA – All.2 voce 4 dLvo.75/2010.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 31 agosto 2012 (Cc. 19/06/2012) Sentenza n. 33588
In materia di biodigestione anaerobica di materie prime vegetali la verifica circa la ricorrenza della nozione di rifiuto va fatta sia con riferimento alla massa liquida che a quella solida che residua dal processo di biodigestione. Se la sostanza liquida in questione è utilizzata nei limiti indicati dall’art. 184 bis del TUA e non vi sia contaminazione iniziale o successiva per la presenza di rifiuti, si deve escludere che possa essere definita rifiuto, se non ricorrono le condizioni per ritenere che il detentore intenda disfarsene.
(conferma ordinanza n. 110/2011 TRIB. LIBERIA’ di PERUGIA, del 02/12/2011) Pres. Mannino, Est. Sarno, Ric. PM in proc. Rossi
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 31 agosto 2012 (Cc. 19/06/2012) Sentenza n. 33588
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. ALFREDO TERESI – Consigliere
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Consigliere
Dott. ALDO FIALE – Consigliere
Dott. GIULIO SARNO – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PMT PRESSO TRIBUNALE DI PERUGIA nei confronti di:
1) ROSSI FABIO N. IL 19/04/1961 * C/
avverso l’ordinanza n. 110/2011 TRIB. LIBERIA’ di PERUGIA, del 02/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIOSARNO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo rigetto del ricorso
Ritenuto in fatto
1.
Il procuratore della Repubblica di Perugia propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale, in accoglimento dell’istanza di riesame presentata nell’interesse di Rossi Fabio, ha revocato il sequestro preventivo disposto dal GIP di un sistema di stoccaggio nonchè delle aree e dei siti di stoccaggio di esso della Fattoria Autonomo Tabacchi, società cooperativa a responsabilità limitata, emesso in relazione al reato di cui all
‘articolo 256 comma 1 lettera a) e comma 2 del TU ambientale. Il provvedimento di sequestro ha per oggetto in particolare la vasca di accumulo del digestato liquido, un cumulo di digestato solido, tre silos adibiti al riscaldamento del digestato liquido.
2.
Il tribunale, richiamando un precedente specifico relativo al sequestro di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas mediante biomasse, ha accolto la richiesta di dissequestro ritenendo che il reato non sia più configurabile per effetto degli articoli 184 bis nonchè dell’
articolo 185 dLgs 152/2006, come modificato dal dLvo 205/2010. Ha ritenuto, infatti, che il digestato costituiva sostanza di origine vegetale e comunque dovesse essere considerato come sottoprodotto in quanto fertilizzante.
3. Nel ricorso il pubblico ministero eccepisce la violazione di legge rilevando nell’ordine:
a) che nulla sarebbe stato esplicitato circa la ragione dal tribunale circa le ragioni della ritenuta sovrapponibilità della vicenda in esame ad altra in precedenza esaminata;
b) che il tribunale non avrebbe nemmeno indicato le ragioni per le quali il digestato possa essere sottoposto alla disciplina dei fertilizzanti e che, in particolare, nessuna prova sarebbe stata fornita circa il rispetto delle caratteristiche indicate nell’allegato 2 voce 4 del dLvo.75/2010, normativa che disciplina appunto i fertilizzanti;
c) che non risultano dimostrate nella specie le condizioni per la qualifica di sottoprodotto;
d) che l’impianto è stato autorizzato per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ottenuto dalla digestione anaerobica solo di biomasse vegetali (insilato di mais) e senza aggiunta quindi di altri materiali; il che esclude nella specie il richiamo alla disciplina del DM 7 aprile 2006 che consente l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
f) che la regione Umbria ha formulato una nota integrativa al parere adottato su richiesta della provincia nella vicenda in oggetto nella quale dà atto che la disposizione dell’articolo 4 comma 2 del regolamento regionale n. 4/2011 – che per la Regione Umbria individua i requisiti dell’attività degli impianti di digestione anaerobica che trattano effluenti di allevamento in miscela con biomasse per la produzione di energia da biogas- debba essere interpretata nel senso che le sostanze indicate sono assimilate agli effluenti di allevamento solo se provenienti da attività di allevamento e che, di conseguenza, l’impianto sequestrato non è conforme alle previsioni di cui al regolamento regionale ed alla normativa locale.
4. Il rappresentante legale della FAT, indagato in relazione al procedimento penale in oggetto, ha fatto pervenire memoria e successiva integrazione con la quale assume l’infondatezza del ricorso del PM.
Dopo avere premesso che la società era autorizzata dalla provincia di Perugia alla gestione di impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che la contestazione faceva riferimento alla circostanza che stoccando il suddetto materiale solido e liquido, era stato realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi per quantitativi pari a metri cubi 1500/1700 di digestato solido è di circa 5000 metri cubi di digestato liquido superando in tal modo i limiti temporali e volumetrici del deposito temporaneo, riassumeva la posizione dinanzi al riesame evidenziando che in quella sede era stato già rilevato che:
4.1 doveva essere esclusa la qualifica al digestato di rifiuto trattandosi di materiale agricolo forestale naturale non pericoloso – che l’indagato non intendeva assolutamente abbandonare – utilizzato in agricoltura e per la produzione di energia da biomassa mediante processi e metodi che non danneggiano l’ambiente, né mettono in pericolo la salute umana (
art. 185) e, comunque, in quanto riconducibile alla categoria di sottoprodotto (
art 184 bis);
4.2 il digestato rappresenta un fertilizzante utilizzabile in agricoltura anche secondo il CBPA (codice delle buone pratiche agricole) ed è espressamente richiamato nella normativa sui fertilizzanti (DLGS 75/2010, all’allegato 13);
4.3 il regolamento regionale n. 4/2011 della regione Umbria agli artt. 3 e 4 definisce il digestato quale sostanza prodotta dalla miscela di biomasse vegetali con effluenti di allevamento ed assimila a questi ultimi i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati, come ribadito dalla regione nel parere legale fornito alla provincia di Perugia e che, pertanto, non può essere ritenuta ostativa alla utilizzazione agronomica la circostanza che la parte liquida sia composta da sostanze parificate agli effluenti di allevamento;
4.5 analoghe considerazioni sono svolte nella relazione redatta dai proff. Barbari, Surico e Leso della facoltà di agraria dell’Università di Firenze incaricati dal TAR Umbria di verificare la natura e le caratteristiche del digestato prodotto dalla FAT e della applicabilità a tale prodotto della normativa sui rifiuti.
Con specifico riguardo al ricorso del PM si evidenzia tra l’altro inoltre che il vizio di violazione di legge è ravvisabile solo nel caso di inesistenza della motivazione e non di eventuali carenze di essa; che la procura nulla avrebbe eccepito sulla differenza dei casi trattati dal tribunale circa il precedente richiamato e che l’interpretazione del regolamento regionale n. 4/2001 fatta dalla Procura non si appalesa condivisibile.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Osserva il Collegio che dall’atto di impugnazione del PM e dal provvedimento del riesame non si rende anzitutto possibile evincere con chiarezza il tenore della contestazione alla base del provvedimento di sequestro, né le circostanze fattuali in cui essa è maturata.
2. Soccorrono al riguardo le memorie difensive e la documentazione ad esse allegata ed, in particolare l’ordinanza del TAR Umbria del 4.4.2012.
Da esse si rileva che la vicenda penale si innesta in un pregresso contenzioso insorto tra la FAT e la provincia finalizzato alla modifica dell’art. 45 dell’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili biogas attivato nel giugno 2011 per effetto della determinazione della provincia di Perugia in data 31 marzo 2010.
La FAT aveva infatti richiesto l’aggiornamento del punto 45 delle prescrizioni secondo cui la ditta doveva smaltire il digestato prodotto dall’impianto sia liquido che solido presso gli impianti autorizzati ai sensi della
parte IV dLgs n. 152/06 invocando la possibilità di uso diretto in agricoltura ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 2011 che assimilava i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati agli effluenti di allevamento.
In data 8.11.2011, all’esito degli accertamenti dei carabinieri, è intervenuto il provvedimento di sequestro penale di cui si discute.
In data 24 novembre 2011 il comune di Città di Castello intimava alla società ricorrente la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti nonchè il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’
articolo 192 comma 3 dL.gs n. 152/06, richiamando la nota con la quale la provincia di Perugia, a conclusione del procedimento di aggiornamento dell’autorizzazione unica rilasciata con DD 31 marzo 2010, aveva comunicato che a suo avviso la disposizione dell’articolo 4 comma 2 del regolamento regionale 4/2011 si interpretava nel senso che tutte le sostanze indicate sono assimilate agli effluenti da allevamento ma solo se provenienti da attività di allevamento e che, pertanto, il digestato prodotto dall’impianto non era conforme a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del citato regolamento.
Tali atti risultano entrambi impugnati davanti al Tar, ove il rappresentante della FAT ha insistito sulla natura di sottoprodotto del digestato e sulla possibilità di far funzionare l’impianto biogas con materiale solo vegetale da utilizzare agronomicamente a fine ciclo ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento regionale n. 4/2011.
2.1 In via cautelare al Tar è stata inoltre chiesta l’autorizzazione a utilizzare il digestato come ammendante sui propri terreni ed il giudice amministrativo, ai fini della disamina della domanda cautelare, ritenendo necessario effettuare indagini più approfondite anche sulla non tossicità e sulla non pericolosità per l’ambiente e per la salute umana del digestato, ha conferito l’incarico peritale in precedenza menzionato formulando una serie di quesiti specifici.
L’espletamento dell’incarico ha condotto al deposito di un articolato da parte dei periti incaricati, che la difesa fatto pervenire alla Corte unitamente alle memorie citate.
Dalla perizia basata su analisi specifiche si esclude tra l’altro che possano esservi stati rifiuti nel tipo di materiale ingestato e si afferma che i campioni esaminati, non evidenziavano rischio per l’ambiente, l’uomo o gli animali. Si evidenzia in particolare, che il digestato esaminato (liquido e solido), é in possesso di caratteristiche che permettono di assimilarlo a materiale agricolo naturale non pericoloso utilizzabile in agricoltura come ammendante e/o fertilizzante. Al quesito specifico se il digestato della FAT fosse in possesso di caratteristiche tali da poter essere inserito negli allegati 2 e 13 del DLgs 75/2010 (che regola la disciplina sui fertilizzanti) i periti hanno risposto evidenziando che la rispondenza a tutti i requisiti di cui all’allegato 2 del citato dLgs non può rilevare in via di principio in quanto quest’ultimo attiene alla commercializzazione ed il digestato FAT non è destinato a tale scopo, ma che comunque quest’ultimo sarebbe per i valori riscontrati effettivamente inseribile negli allegati 2 e 13 citati.
3. L’insieme degli elementi indicati consente di fugare parte dei rilievi formulati dalla Procura ricorrente che tra l’altro ha rilevato che la categoria degli ammendanti prevista e classificata nell’allegato 2, voce 4 del DLvo 75/2010, prevede una serie di caratteristiche non accertate nel caso di specie tra le quali un’umidità massima del 50%.
Ugualmente deve escludersi alla luce del’iniziativa assunta dinanzi agli organismi territoriali competenti ed al TAR che la FAT abbia mai inteso in qualche modo disfarsi del digestato avendone chiesto, da ultimo in via cautelare, l’autorizzazione all’uso.
3. La Procura ricorrente ha sottolineato anche per affermare la natura di rifiuto del digestato, sulla circostanza che l’impianto in esame é stato autorizzato per la produzione di fonti rinnovabili (biogas) ottenuto dalla digestione anaerobica di sola biomassa vegetale (insilato di mais) e ritiene, quindi, che non sia nemmeno richiamabile nella specie la disciplina del DM 7.4.2006 che esclude dal novero dei rifiuti gli effluenti di allevamento per i quali vi sia utilizzazione agronomica.
Sostiene, infatti, che nessuna equiparazione può essere fatta tra gli effluenti di allevamento e i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati e che nemmeno può essere invocato al riguardo l’art. 3 del regolamento regionale n. 4/2011 posto che l’equiparazione può riguardare solo le miscele di biomasse con effluenti di allevamento.
Ora è senz’altro vero che nel caso di specie si é in presenza di insilato e relativi liquidi di sgrondo non legati in alcun modo all’attività di allevamento.
E’ altresì vero anche che, come rilevato anche dai periti del TAR, l’art. 4 del regolamento regionale citato sembra assimilare senza condizioni agli effluenti di allevamento i liquidi di sgrondo di foraggi insilati anche se la Provincia sembra essersi infine attestata su una interpretazione restrittiva.
3.1 Il tribunale tralascia, tuttavia, sostanzialmente l’esame degli artt. 3 e 4 del regolamento regionale (che, come detto, trovano interpretazione difforme) e perviene ad escludere la natura di rifiuto al digestato della FAT invocando le modifiche al TU ambientale apportate dal d.L.gs n. 205 del 2010, in particolare richiamando gli
artt. 185 e 184 bis.
A tali disposizioni andrebbe in realtà aggiunta in premessa anche quella dell’
art. 183 lett. ff) che definisce “digestato di qualità” il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto dei ministero dell’ambiente per la tutela dei territorio e del mare di concerto con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Ora le disposizioni citate prevedono quanto segue.
Art. 184-bis. (Sottoprodotto), introdotto dall’articolo 12 del d.lgs. n. 205 del 2010):
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
(omissis)
Art. 185. (Esclusioni dall’ambito di applicazione), come sostituito dall’articolo 13 del d.lgs. n. 205 del 2010):
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
(omissis)
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Dovendo verificare l’affermazione del tribunale sulla normativa da applicare nel caso di specie si rende necessaria una premessa fattuale.
Come correttamente rappresentato dal difensore dell’indagato, il processo di biodigestione anaerobica di materie prime vegetali ha quale scopo primario la produzione di energia elettrica e tecnica. Nel corso della digestione anaerobica circa il 75% della sostanza secca viene trasformato in biogas ed in uscita dai digestori rimane il restante 25% della sostanza secca diluita in acqua con una concentrazione di circa 34% di sostanza secca definita digestato.
La verifica circa la ricorrenza della nozione di rifiuto va fatta, quindi, in relazione all’oggetto del sequestro, sia con riferimento alla massa liquida che a quella solida che residua dal processo di biodigestione.
I periti nominati dal Tar hanno evidenziato che:
a) il liquido di sgrondo é la conseguenza inevitabile e parte integrante di un processo di produzione (insilato) il cui scopo primario è la produzione di insilato (e non di liquidi di sgrondo);
b) è certo che tale liquido sarà utilizzato nel corso di un successivo processo per la produzione di biogas perché è previsto il suo uso per conferire, in particolare in fase di avvio, alla massa da digerire anaerobica il giusto livello di umidità;
c) è utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento e di regola non vi è ulteriore utilizzo perché esso si esaurisce nell’operazione di addizioni all’insilato per la digestione aerobica;
d) ha capacità fertilizzante;
e) può essere sez’altro qualificato come materiale agricolo.
Se la sostanza liquida in questione è utilizzata nei limiti indicati e non vi sia contaminazione iniziale o successiva per la presenza di rifiuti, si deve escludere che possa essere definita rifiuto se non ricorrono le condizioni per ritenere che il detentore intenda disfarsene.
Peraltro la stessa sostanza, come detto in precedenza, è suscettibile comunque di riutilizzo in agricoltura come fertilizzante.
3.2 Per quanto concerne il digestato inteso come massa solida residua, comunemente si ritiene che quando le matrici organiche in ingresso al digestore sono reflui zootecnici, da soli o in miscela con altre biomasse-non rifiuto, il digestato, ai sensi del dm 7/4/2006, può essere assimilato agli effluenti animali.
Nel caso di sole masse vegetali sussistono, invece, maggiori incertezze interpretative.
Si oscilla tra la tesi che ritiene applicabili gli
artt. 185 o 184 bis dL.gs 152/06 e quanti insistono sulla natura di fertilizzante organico del digestato ritenendolo sotto tale profilo sottratto alla disciplina dei rifiuti.
Il tribunale del riesame ha motivato con riferimento alle prime due soluzioni.
In realtà anche se la perizia, cui si è fatto sin qui cenno, ha evidenziato come il digestato FAT provenendo da matrici vegetali sia pur sempre materiale agricolo naturale direttamente utilizzabile in agricoltura escludendone altresì in relazione alle analisi espletate la pericolosità nell’uso, ritiene il Collegio che per il tenore letterale della norma, l’
art. 185 co. 2 dL.gs 152/06 (“per la produzione di energia da tale biomassa”) possa con maggiore sicurezza essere richiamato per l’ingestato e, cioè, per il materiale utilizzato nel procedimento di biodigestione.
In più nella specie la Procura ricorrente correttamente evidenzia come la Provincia, richiamando il regolamento regionale n. 4/2011 ha ritenuto il digestato FAT non conforme alle previsioni di quest’ultimo in materia di utilizzazione agronomica escludendone così allo stato il diretto utilizzo da parte dell’esercente dell’impianto biogas per scopi agricoli in zona.
Tale rilievo, dirimente allo stato in attesa degli sviluppi in sede amministrativa, ai fini dell’uilizzazione diretta del prodotto da parte della FAT per finalità agricole, non consente tuttavia di escludere che per le caratteristiche in precedenza indicate al digestato FAT possa essere comunque riconosciuta la natura di sottoprodotto autonomamente commerciabile come ammendante o fertilizzante, così come ritenuto dal tribunale in sede di riesame.
E’ senz’altro sostenibile, dunque, in via di principio, la conclusione cui è pervenuto il tribunale ed alla quale non risultano essere stati mossi specifici e decisivi rilievi di ordine logico e/o fattuale.
Poiché la valutazione sul punto appartiene al merito ed appare alio stato adeguatamente supportata dal materiale probatorio disponibile, essa non è sindacabile in questa sede cui è possibile accedere solo nei casi indicati dall’art. 325 cpp.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso.
Cosi deciso in Roma il 19.6.12