Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette, Diritto venatorio e della pesca
Numero: 48486 | Data di udienza: 13 Novembre 2013
DIRITTO VENATORIO – AREE PROTETTE – Introduzione di armi in aree protette – Trasporto di armi all’interno dei centri abitati – Introduzione di armi zone dove è vietata l’attività venatoria – Artt. 11, c.3, lett. f) e 30 c.1 L.n. 394/91 – Artt. 21, c.3 lett. b) e g) e 30 L. n.157/92.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Dicembre 2013
Numero: 48486
Data di udienza: 13 Novembre 2013
Presidente: Mannino
Estensore: Ramacci
Premassima
DIRITTO VENATORIO – AREE PROTETTE – Introduzione di armi in aree protette – Trasporto di armi all’interno dei centri abitati – Introduzione di armi zone dove è vietata l’attività venatoria – Artt. 11, c.3, lett. f) e 30 c.1 L.n. 394/91 – Artt. 21, c.3 lett. b) e g) e 30 L. n.157/92.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 4 Dicembre 2013 (Ud. 13/11/2013), Sentenza n. 48486
DIRITTO VENATORIO – AREE PROTETTE – Introduzione di armi in aree protette – Trasporto di armi all’interno dei centri abitati – Introduzione di armi zone dove è vietata l’attività venatoria – Artt. 11, c.3, lett. f) e 30 c.1 L.n. 394/91 – Artt. 21, c.3 lett. b) e g) e 30 L. n.157/92.
La previsione dell’art.11 della legge 394/1991, che vieta l’introduzione di armi all’interno delle aree naturali protette, non è stata abrogata o derogata dall’art. 21 lett. g) della legge 157/1992, che vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all’interno dei centri abitati e delle altre zone dove è vietata l’attività venatoria e ciò in quanto tale secondo divieto è compatibile con il primo e comunque non regola l’intera materia da quello disciplinato (Sez. III n. 35393, 16 settembre 2008; Sez. I n. 5977, 22 maggio 2000; Sez. I n. 2919, 9 marzo 2000; Sez. III n. 30, 5 gennaio 2000; Sez. III n. 2652, 7 agosto 1995).
(riforma sentenza n. 481/2009 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, del 24/04/2012) Pres. Mannino, Est. Ramacci, Ric. Ciccarelli
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 4 Dicembre 2013 (Ud. 13/11/2013), Sentenza n. 48486SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI – Consigliere Rel.
Dott. CHIARA GRAZIOSI – Consigliere
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CICCARELLI RAFFAELE N. IL 10/11/1976
avverso la sentenza n. 481/2009 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, del 24/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in ersona del Dott. G. Volpe che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. R. Romagnoli
RITENUTO IN FATTO
1, Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 24.4.2012 ha condannato Raffaele CICCARELLI alla pena dell’ammenda per il reato di cui agli artt. 11, comma 3, lett. f) e 30 comma 1 legge 394/91, per aver portato, all’interno di un’area protetta, un fucile da caccia con relativo munizionamento (in Amandola il 4.2.2009) assolvendolo, ai sensi dell’art. 530, comma 2 cod. proc. pen., per insussistenza del fatto, dal reato di cui agli artt. 21, comma 3 lett. b) e g) e 30 legge 157/92.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso rileva che erroneamente il giudice avrebbe applicato la legge 394/91, avendo dovuto, al contrario, applicare la successiva legge 157/92, la quale contemplerebbe la medesima fattispecie senza, tuttavia, prevedere sanzioni, cosicché la condanna sarebbe intervenuta per una condotta non più punita.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta che il giudice del merito avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla confisca dell’arma in sequestro.
4. Con un terzo motivo di ricorso osserva che la sentenza, nella parte in cui dispone l’assoluzione dell’imputato «dal reato a lui ascritto» senza alcuna specificazione del relativo capo di imputazione, si porrebbe in evidente contraddizione con la condanna per il precedente capo a), rendendo «credibile» l’assoluzione da tutte le imputazioni ed applicando, conseguentemente, la sospensione condizionale per una sentenza di assoluzione.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
5. Il procedimento, originariamente inviato alla Settima Sezione Penale di questa Corte sul presupposto della tardività del ricorso, con provvedimento assunto nella camera di consiglio del 5.4.2013 è stato rimesso all’esame di questa Terza Sezione.
In data 28.10.2013 il ricorrente ha depositato «motivi aggiunti», deducendo la manifesta contraddittorietà della sentenza in relazione al terzo motivo di ricorso e la violazione di legge in merito alla concessione d’ufficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso.
Come emerge dagli atti, la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno è stata depositata il 3.7.2012, entro il termine indicato di giorni 90 che scadeva il 23.7.2012, cosicché, ai sensi dell’art. 585 comma 2, lett. c) cod. proc. pen., il termine di 45 giorni indicato dal comma 1, lett. c) del medesimo articolo, decorrente da tale data, andava a scadere, tenuto conto anche della sospensione per il periodo feriale, il 22.10.2012.
Il ricorso risulta presentato il 20.10.2012 e risulta, pertanto, tempestivo.
Data tale premessa, deve osservarsi che il ricorso è solo in parte fondato.
7. Va detto, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare, ripetutamente, che la previsione dell’art.11 della legge 394/1991, che vieta l’introduzione di armi all’interno delle aree naturali protette, non è stata abrogata o derogata dall’art. 21 lett. g) della legge 157/1992, che vieta il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all’interno dei centri abitati e delle altre zone dove è vietata l’attività venatoria e ciò in quanto tale secondo divieto è compatibile con il primo e comunque non regola l’intera materia da quello disciplinato (Sez. III n. 35393, 16 settembre 2008; Sez. I n. 5977, 22 maggio 2000; Sez. I n. 2919, 9 marzo 2000; Sez. III n. 30, 5 gennaio 2000; Sez. III n. 2652, 7 agosto 1995).
Tali principi sono pienamente condivisi dal Collegio, che non intende pertanto discostarsene.
Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
8. Quanto al secondo motivo di ricorso deve osservarsi che dal provvedimento impugnato risulta che il giudice del merito ha omesso ogni esplicita statuizione in ordine alla destinazione dell’arma in sequestro e del relativo munizionamento, cosicché la decisione deve essere annullata sul punto con rinvio al giudice competente.
9. Manifestamente infondato risulta, invece, il terzo motivo di ricorso, atteso che la decisione del giudice appare perfettamente comprensibile e immune da manifesta contraddizioni o illogicità, risultando chiaramente dal tenore della motivazione e dallo stesso dispositivo per quale reato è intervenuta la condanna e da quale contestazione l’imputato è stato invece assolto, concretandosi l’omessa indicazione della lettera di riferimento al capo di imputazione nel dispositivo della sentenza in un mera svista del tutto irrilevante.
10. Quanto al motivo nuovo concernente la concessione d’ufficio della sospensione condizionale della pena, si osserva che lo stesso non è ammissibile in quanto concerne questione non dedotta nei motivi principali. Invero, motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame, ai sensi dell’art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla destinazione delle cose in sequestro con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in data 13.11.2013