Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 48221 | Data di udienza: 8 Ottobre 2015

DIRITTO URBANISTICO – Trasformazione di un balcone o di una terrazza in veranda – Permesso di costruire – Necessità – Artt. 3, 10, 22, 27, 36 , 37 e 44 D.P.R. n. 380/2001 – Lavori eseguiti su manufatti abusivi – Reato di cui all’art. 44 D.P.R. n. 380/2001 – Configurabilità – Natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici – Art. 20 Legge Regione Sicilia n. 4/2003 – Criterio strutturale e limiti di applicabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Dicembre 2015
Numero: 48221
Data di udienza: 8 Ottobre 2015
Presidente: Fiale
Estensore: Di Nicola


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Trasformazione di un balcone o di una terrazza in veranda – Permesso di costruire – Necessità – Artt. 3, 10, 22, 27, 36 , 37 e 44 D.P.R. n. 380/2001 – Lavori eseguiti su manufatti abusivi – Reato di cui all’art. 44 D.P.R. n. 380/2001 – Configurabilità – Natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici – Art. 20 Legge Regione Sicilia n. 4/2003 – Criterio strutturale e limiti di applicabilità.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 4/12/2015 (Ud. 8/10/2015) Sentenza n.48221

 

 

DIRITTO URBANISTICO – Trasformazione di un balcone o di una terrazza in veranda – Permesso di costruire – Necessità – Artt. 3, 10, 22, 27, 36 , 37 e 44 D.P.R. n. 380/2001.

La trasformazione di un balcone o di una terrazza, anche di modesta superficie, in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, né intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia ovvero a permesso di costruire, la cui realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, integra il reato previsto dall’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 (conf. Cass. Sez. 3, n. 1483 del 03/12/2013, dep. 15/01/2014, Summa; Sez. 3, n. 3160 del 28/11/2002, dep. 23/01/2003, Macaluso; Sez. 3, n. 45588 del 28/10/2004, P.M. in proc. D’Aurelio; Sez. 3, n. 35011 del 26/04/2007, Camarda; Sez. 3, n. 3879 del 13/01/2000, Spaventi).


DIRITTO URBANISTICO – Lavori eseguiti su manufatti abusivi – Reato di cui all’
art. 44 D.P.R. n. 380/2001 – Configurabilità.

In relazione ai lavori eseguiti su manufatti originariamente abusivi che non siano stati sanati, né condonati (ed anche se illegittimamente sanati o condonati), sono configurabili le fattispecie di illecito previste dall’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nello loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (Cass. Sez. 3, n. 21490 del 19/04/2006, Pagano; Sez. 3, n. 1810 del 02/12/2008, dep. 19/01/2009, P.M. in proc. Cardito; Sez. 3, n. 26367 del 25/03/2014, Stewart ed altro; Sez. 3, n. 51427 del 16/10/2014 Rossignoli ed altri).

DIRITTO URBANISTICO – Natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici – Art. 20 Legge Regione Sicilia n. 4/2003 – Criterio strutturale e limiti di applicabilità.

La natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici per le quali l’art. 20 della legge Regione Sicilia n. 4 del 2003 non richiede concessione e/o autorizzazione va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero nel senso della facile rimovibilità dell’opera, con la conseguenza che tale disposizione, di carattere eccezionale, non può essere applicata al di fuori dei casi ivi espressamente previsti (Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014 Gulizzi ed altro; Sez. 3, n. 16492 del 16/03/2010, Pennisi; Sez. 3, n. 35011 del 26/04/2007, Camarda).

(conferma sentenza del 17/10/2014 della Corte di appello di Palermo) Pres. Fiale, Est. Di Nicola, Ric. Faso

 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 4/12/2015 (Ud. 8/10/2015) Sentenza n.48221

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 4/12/2015 (Ud. 8/10/2015) Sentenza n.48221

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:
Aldo Fiale – Presidente
Vito Di Nicola – Relatore
Luca Ramacci
Antonella Di Stasi
Alessandro Maria Andronio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso proposto da: Faso Mauro, nato a Palermo il 01-2-1975;
– avverso la sentenza del 17-10-2014 della Corte di appello di Palermo;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Felicetta Marinelli che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
– Udito per il ricorrente l’avv. Salvatore Alberto Zammataro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Mauro Faso ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa in data 17 ottobre 2014 dalla Corte di appello di Palermo che, subordinando il beneficio della pena sospesa alla demolizione dell’opera abusiva da effettuarsi entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ha parzialmente riformato, in accoglimento del solo appello proposto dal Procuratore Generale, quella resa dal tribunale della medesima città che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi due di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda per il reato previsto dagli articoli 81 cpv. e 44, comma 1, lettera b), d.p.r. 6 giugno 2001, n.380 per avere realizzato, senza il prescritto permesso a costruire, le seguenti opere edilizie comportanti trasformazione edilizia del territorio comunale: un ampliamento della superficie di mq 10 circa, mediante collocazione di una struttura in alluminio e vetri e copertura in materiale coibentato. Tale ambiente è risultato diviso in due da una tramezzatura in cartongesso ed era contiguo all’appartamento già esistente in quanto erano stati rimossi gli infissi dalla loro collocazione originaria. Fatti accertati in Palermo il 16 marzo 2011.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, articola i quattro seguenti motivi di gravame.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione della legge penale e vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale).

Assume in proposito che la Corte d’appello ha erroneamente escluso che i lavori, oggetto dell’imputazione, fossero riferibili ad un intervento di manutenzione straordinaria di una precedente veranda e, come tali, ricadessero
nella disciplina prevista dall’articolo 3 d.p.r. n. 380 del 2001 per i quali non è richiesto il permesso di costruire.

Peraltro il giudice d’appello, contrariamente alle risultanze processuali, ha escluso che si trattasse di un intervento di manutenzione straordinaria sul rilievo che il ricorrente non avesse provato l’esistenza di una precedente veranda, oggetto di ristrutturazione. Nondimeno tale circostanza, ossia la preesistenza della veranda, risulta dal testo della sentenza di primo grado, ove si afferma che i lavori erano consistiti nello smontaggio “dell’esistente ed obsoleta veranda prospiciente il fronte interno”.

Errata pertanto sarebbe, secondo il ricorrente, la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale quando ha affermato che, se anche tale veranda fosse stata preesistente (e lo era), tali lavori sarebbero da qualificare come
rimozione e ricostruzione di una preesistente opera abusiva, come tale necessitante del permesso di costruire, facendo in tal modo dipendere il concetto tecnico di manutenzione straordinaria ovvero di ricostruzione dalla precedente liceità o meno del manufatto.

Obietta il ricorrente che, se così fosse, l’elemento distintivo tra i lavori di manutenzione straordinaria ovvero di ristrutturazione disciplinati dall’articolo 3 d.p.r. n. 380 del 2001 e gli interventi di nuova costruzione individuati dall’articolo 10 del medesimo d.p.r. sarebbe rappresentato dalla abusività o meno delle opere precedenti, violando in tal modo la ratio del provvedimento legislativo, che invece prescinde del tutto da tale circostanza.

2.2. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente denuncia la violazione la falsa applicazione degli articoli 3, 10,22 e 27 del d.p.r. 380 del 2001 in relazione all’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) codice di procedura penale.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello ha affermato che, nel caso in esame, non si era in presenza della mera chiusura di un balcone, ma dello sfruttamento, a fini abitativi, di una parte consistente del terrazzo dell’ultimo piano dell’immobile e, dunque, della costruzione di una vera e propria nuova opera, come tale necessitante del rilascio del permesso di costruire.

Obietta il ricorrente che tale affermazione contrasta con il dato normativo (articolo 3, comma 1, lettera e.6) del d.p.r. n. 380 del 2001), secondo il quale sono da considerare come interventi di nuova costruzione quelli che le norme tecniche degli strumenti urbanistici qualificano come tali, ovvero quelli che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% di quello dell’edificio principale.

2.3. Con il terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 20 della legge regionale siciliana n. 4 del 2003 in relazione all’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) codice di procedura penale.

Rileva come la Corte distrettuale abbia affermato che, nel caso di specie, non poteva ritenersi che si fosse trattato di opera precaria non soggetta a concessione edilizia attesa la destinazione durevole delle opere ed il fatto che la struttura in alluminio e vetri è risultata stabilmente infissa nelle murature dell’edificio.

Oppone il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare correttamente il d.p.r. 380 del 2001 che prevede il rinvio alla legislazione regionale e segnatamente, nel caso di specie, alla legge regione Sicilia n. 4 del 2003, posto che proprio il legislatore nazionale (articolo 10, comma 2, testo unico edilizia) demanda alle regioni il compito di individuare con propria legge, quali mutamenti connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati al permesso di costruire o a denuncia di inizio di attività.

Sul punto, osserva il ricorrente che la giurisprudenza amministrativa ha precisato che il concetto di precarietà deve essere sganciato al dato temporale e deve essere valutato in relazione alle caratteristiche del manufatto ed alla sua agevole rimovibilità, indipendentemente dall’uso realmente precario e temporaneo che se ne intenda fare, ossia con riguardo alle sole caratteristiche strutturali e non anche funzionali dell’opera, conseguendo da ciò la legittimità dell’intervento.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale nonché degli articoli 36 e 37 del d.p.r. n. 380 del 2001 in relazione all’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) codice di procedura penale.

Rileva come la Corte di appello non abbia riconosciuto effetti estintivi alla concessione in sanatoria perché rilasciata per un’opera diversa da quella che si intendeva sanare.

Si obietta che l’affermazione della Corte territoriale – secondo la quale la concessione in sanatoria, come si desumerebbe dal tenore dell’atto, riguarda una tettoia posta a copertura di un balcone con chiusura in struttura precaria e apertura di una finestra a tetto – non trova rispondenza nella concessione in sanatoria prodotta dall’imputato che espressamente ed in modo più dettagliato e completo fa riferimento ai lavori oggetto nel capo di imputazione nonché ad altri lavori che non sono oggetto del presente giudizio, quale “la collocazione di una finestra a tetto tipo velux, nella copertura della cameretta posta sul lato sud ovest”, conseguendo da ciò che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.p.r. n. 380 del 2001.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In punto di fatto, come si desume dal testo del provvedimento impugnato, la Corte d’appello ha precisato come la polizia municipale avesse accertato che, nel terrazzo di pertinenza dell’appartamento di proprietà dell’imputato, questi avesse realizzato le opere abusive descritte nel capo di imputazione, senza aver richiesto il permesso di costruire e senza essere in possesso delle altre autorizzazioni previste dalla legge.

Era infatti emerso che l’imputato aveva realizzato un abuso, per il quale aveva successivamente chiesto la concessione in sanatoria, nel lasso di tempo intercorrente tra il mese di novembre 2010 e il mese di marzo 2011, in concomitanza cioè dell’esecuzione dei lavori condominiali eseguiti sul lastrico solare dell’edificio.

La Corte territoriale ha altresì precisato che, nell’atto di vendita dell’appartamento, non si faceva alcuna menzione della preesistenza di una veranda e che comunque non era stata fornita agli atti la prova che l’imputato avesse ricostruito una “veranda” realizzata dal precedente proprietario. In ogni caso, il manufatto non poteva farsi rientrare nel novero delle opere di ristrutturazione, né tantomeno di lavori di manutenzione straordinaria, essendo i lavori consistiti nella rimozione e ricostruzione di preesistenti opere abusive.

Nel caso in esame, in particolare, non si era in presenza della mera chiusura di un balcone bensì dello sfruttamento, a fini abitativi, di una parte consistente del terrazzo dell’ultimo piano dell’immobile e, dunque, della costituzione di una vera e propria nuova opera dotata anche di una copertura autonoma che aveva modificato la originaria copertura dell’intero edificio, come attestato dalle fotografie allegate al verbale di sopralluogo che documentavano come la realizzazione della “veranda” non fosse stata eseguita mediante la chiusura del balcone in quanto, per realizzare il manufatto, era stato necessario modificare anche il tetto del fabbricato ed inoltre le opere avevano prodotto un aumento della superficie abitabile dell’appartamento dell’imputato, cosicché il nuovo spazio era stato diviso in due vani, di cui uno era stato adibito a soggiorno e l’altro a cucina-ripostiglio.

In base a tale ultima circostanza, la Corte distrettuale perveniva alla logica conclusione che non poteva ritenersi che si fosse trattato di un’opera precaria, non soggetta a concessione edilizia, in considerazione, da un lato, della destinazione durevole delle opere stesse e, dall’altro, dal fatto che la struttura in alluminio e vetri risultava stabilmente infissa nella muratura dell’edificio ed era stata poi dotata di una copertura autonoma la quale aveva modificato la sagoma originaria dell’edificio.

L’appartamento dell’imputato era infatti posto all’ultimo piano dello stabile e non aveva balconi soprastanti.

La Corte d’appello ha poi dato atto che, nelle more del giudizio di primo grado, il ricorrente tuttavia aveva provveduto a rimuovere la parete di cartongesso che divideva in due il nuovo ambiente ed aveva ottenuto la concessione in sanatoria delle opere. Tale concessione, come è stato desunto dall’esame del documento, riguardava una tettoia posta a copertura di un balcone con chiusura in una struttura precaria e apertura di una finestra a tetto.

Sulla base di ciò, la Corte territoriale ha ritenuto non potesse riconoscersi effetti estintivi alla concessione in sanatoria prodotta dall’imputato perché rilasciata per un’opera diversa da quella realizzata e che si intendeva sanare, in quanto il manufatto realizzato dall’imputato non poteva essere ritenuto una tettoia chiusa con opere precarie soltanto perché l’imputato aveva rimosso la parete di cartongesso e l’arredo dei due vani, posto che essa, nonostante la rimozione della parete di cartongesso, manteneva intatta la sua natura di nuovo ambiente abitabile dell’appartamento, cui accedeva, e la sua realizzazione aveva 5comportato un aumento di volumetria dell’appartamento, conseguendo da ciò che non si era in presenza di una tettoia chiusa con opere precarie, come invece figurava della concessione edilizia in sanatoria.

3. Ciò precisato, le prime due doglianze – che, essendo tra loro connesse, possono essere esaminate congiuntamente – sono infondate.

La Corte palermitana si è infatti attenuta, nello scrutinio del caso di specie, al principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale la trasformazione di un balcone o di una terrazza, anche di modesta superficie, in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, né intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia ovvero a permesso di costruire, la cui realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, integra il reato previsto dall’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 (Sez. 3, n. 1483 del 03/12/2013, dep. 15/01/2014, Summa, Rv. 258295; Sez. 3, n. 3160 del 28/11/2002, dep. 23/01/2003, Macaluso, Rv. 223295; Sez. 3, n. 45588 del 28/10/2004, P.M. in proc. D’Aurelio, Rv. 230419; Sez. 3, n. 35011 del 26/04/2007, Camarda, Rv. 237532; Sez. 3, n. 3879 del 13/01/2000, Spaventi, Rv. 216221). Pertanto la trasformazione, come nella specie, di un terrazzino in veranda, mediante collocazione di una struttura in alluminio, vetri e copertura in materiale coibentato, con conseguente creazione di un ambiente diviso in due da una tramezzatura in cartongesso e contiguo ad un appartamento già esistente con rimozione degli infissi dalla loro originaria collocazione, non ha natura precaria né costituisce, come hanno correttamente ritenuto i giudici del merito, intervento di manutenzione straordinaria o di restauro, ma è opera soggetta a permesso di costruire (o, nella regione Sicilia, a concessione edilizia).

Va ricordato che, nel caso in esame, non si era in presenza della mera chiusura di un balcone bensì dello sfruttamento, a fini abitativi, di una parte consistente del terrazzo dell’ultimo piano dell’immobile e, dunque, della costituzione di una vera e propria nuova opera dotata anche di una copertura autonoma che aveva modificato la originaria copertura dell’intero edificio, come attestato dalle fotografie allegate al verbale di sopralluogo che documentavano come la realizzazione della “veranda” non fosse stata eseguita mediante la chiusura del balcone in quanto, per realizzare il manufatto, era stato necessario modificare anche il tetto del fabbricato ed inoltre le opere avevano prodotto un aumento della superficie abitabile dell’appartamento dell’imputato, il cui aumento volumetrico, seppure inferiore al 20% del volume dell’edificio principale, non rileva, in presenza di un’opera comunque qualificabile come nuova costruzione, ai fini dell’esonero dall’obbligo di richiedere il titolo abilitativo.

Nondimeno i primi due motivi di gravame non hanno alcun fondamento e tanto anche sotto altro e concorrente profilo.

Se anche, come sostiene il ricorrente attraverso uno dei profili della doglianza, egli ha eseguito lavori in relazione ad una preesistente veranda, anch’essa abusiva, l’illecito edilizio deve comunque ritenersi ampiamente sussistente, avendo questa Corte reiteratamente affermato il principio secondo il quale, in relazione ai lavori eseguiti su manufatti originariamente abusivi che non siano stati sanati, né condonati (ed anche se illegittimamente sanati o condonati), sono configurabili le fattispecie di illecito previste dall’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nello loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (Sez. 3, n. 21490 del 19/04/2006, Pagano, Rv. 234472; Sez. 3, n. 1810 del 02/12/2008, dep. 19/01/2009, P.M. in proc. Cardito, Rv. 242269; Sez. 3, n. 26367 del 25/03/2014, Stewart ed altro Rv. 259665; Sez. 3, n. 51427 del 16/10/2014 Rossignoli ed altri, Rv. 261330).

4. Il terzo motivo di gravame, oltre ad essere nuovo, è parimenti infondato.

La natura precaria dell’opera è stata, con logica ed adeguata motivazione, esclusa dai giudici del merito e pertanto non è applicabile al caso in esame l’art.20 della legge Regione Sicilia n. 4 del 2003, avendo questa Corte affermato che, in tema di reati edilizi, la natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici per le quali l’art. 20 della legge Regione Sicilia n. 4 del 2003 non richiede concessione e/o autorizzazione va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero nel senso della facile rimovibilità dell’opera, con la conseguenza che tale disposizione, di carattere eccezionale, non può essere applicata al di fuori dei casi ivi espressamente previsti (Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014 Gulizzi ed altro Rv. 261156; Sez. 3, n. 16492 del 16/03/2010, Pennisi, Rv. 246771; Sez. 3, n. 35011 del 26/04/2007, Camarda, Rv. 237533).

Nella fattispecie, la natura precaria delle opere abusive, con adeguata motivazione priva di vizi logici, è stata desunta dalla destinazione durevole delle opere stesse (il nuovo spazio era stato diviso in due vani, di cui uno era stato adibito a soggiorno e l’altro a cucina-ripostiglio) e dal fatto che la struttura in alluminio e vetri risultava stabilmente infissa nella muratura dell’immobile ed era stata poi dotata di una copertura autonoma la quale aveva modificato la sagoma originaria dell’edificio.

5. Il quarto motivo è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rilevato ex actis la non conformità tra la sanatoria concessa e le opere abusive realizzate, fondandosi la diversa opinione del
ricorrente su deduzioni assertive e prive del requisito dell’autosufficienza sicché del tutto aspecifiche.

6. Al rigetto del gravame segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così Deciso il 08/10/2015

Il Presidente Aldo Fiale

Il Consigliere Estensore Vito Di Nicola

 

 

 

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