Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 48232 |
Data di udienza: 8 Ottobre 2015
DIRITTO URBANISTICO – Ristrutturazione di un rudere – Casi di rilevanza penale – Intervento di nuova costruzione – Rilascio del permesso di costruire – Art. 323 codice penale – Art. 44, lett.c), d.p.r. n.380/2001 – Legge n. 98/2013 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancato completamento del manufatto abusivo – Periculum in mora – Sequestro preventivo – Ricorso per cassazione contro i provvedimenti coercitivi reali – Limiti – Nuova documentazione allegata dal difensore con la memoria integrativa – Valutata dal giudice del merito – Necessità – Giudizio di legittimità – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Dicembre 2015
Numero: 48232
Data di udienza: 8 Ottobre 2015
Presidente: Fiale
Estensore: Di Nicola
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – Ristrutturazione di un rudere – Casi di rilevanza penale – Intervento di nuova costruzione – Rilascio del permesso di costruire – Art. 323 codice penale – Art. 44, lett.c), d.p.r. n.380/2001 – Legge n. 98/2013 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancato completamento del manufatto abusivo – Periculum in mora – Sequestro preventivo – Ricorso per cassazione contro i provvedimenti coercitivi reali – Limiti – Nuova documentazione allegata dal difensore con la memoria integrativa – Valutata dal giudice del merito – Necessità – Giudizio di legittimità – Esclusione.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 4/12/2015 (CC. 8/10/2015) Sentenza n.48232
DIRITTO URBANISTICO – Ristrutturazione di un rudere – Casi di rilevanza penale – Intervento di nuova costruzione – Rilascio del permesso di costruire – Art. 323 codice penale –
Art. 44, lett.c), d.p.r. n.380/2001 – Legge n. 98/2013.
Integra il reato di cui all’
art. 44 lett. c) d.p.r. n. 380 2001 la ricostruzione di un “rudere” senza il preventivo rilascio del permesso di costruire (o, come nella specie, con permesso di costruire illecito o rilasciato in violazione del parametro di legalità urbanistica ed edilizia, costituito anche dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed – in quanto applicabili – da quelle della stessa legge), sia perché trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest’ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perché non è applicabile l’art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che richiede, nelle zone come nella specie vincolate, l’esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto) o, in alternativa, l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura (Cass. Sez.3, n.40342 del 03/06/2014, Quarta).
DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Mancato completamento del manufatto abusivo – Periculum in mora – Sequestro preventivo.
L’esigenza di impedire la prosecuzione dei lavori di edificazione di un immobile abusivo ancora in corso è, di per sé, condizione sufficiente per disporne e mantenerne il sequestro preventivo, indipendentemente dalla natura ed entità degli interventi da eseguire per ultimarlo (ex multis, Cass. Sez. 3, n. 38216 del 28/09/2011, P.M. in proc. Mastrantonio). Nella specie, si è fatto riferimento al mancato completamento del manufatto abusivo per indicare la presenza del periculum in mora.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione contro i provvedimenti coercitivi reali – Limiti.
In materia di ricorso per cassazione contro i provvedimenti coercitivi reali, l’impugnazione è ammessa solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudícando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Nuova documentazione allegata dal difensore con la memoria integrativa – Valutata dal giudice del merito – Necessità – Giudizio di legittimità – Esclusione.
La nuova documentazione allegata dal difensore con la memoria integrativa deve essere valutata dal giudice del merito al quale spetta di verificarne la fondatezza ai fini dell’eventuale e sopravvenuta mancanza del fumus crimínis, posto che nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti attinenti al merito della regiudicanda giacché la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità, ipotesi, quest’ultima, preclusa in tema di impugnazioni cautelari reali (Cass. Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C.).
(conferma ordinanza del 12-03-2015 del tribunale della libertà di Rieti) Pres. Fiale, Est. Di Nicola, Ric. Palmieri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 4/12/2015 (CC. 8/10/2015) Sentenza n.48232
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 4/12/2015 (CC. 8/10/2015) Sentenza n.48232
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
Aldo Fiale – Presidente –
Vito Di Nicola – Relatore –
Luca Ramacci
Antonella Di Stasi
Alessandro Maria Andronio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da Palmieri Giuseppa, nata a Scandriglia il 08-09-1935
– avverso la ordinanza del 12-03-2015 del tribunale della libertà di Rieti;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Felicetta Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
– Udito per la ricorrente l’avvocato Angelo Picchioni che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Giuseppa Palmieri ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza del 12 marzo 2015 con la quale il tribunale della libertà di Rieti ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso lo stesso tribunale che aveva sottoposto a vincolo un manufatto insistente su terreno sito nel comune di Scandriglia per i reati di cui agli articoli 323 codice penale e
44, lettera c), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, essendo emerso, secondo la prospettazione accusatoria, che in data 4 gennaio 2010 il Comune di Scandriglia aveva rilasciato in favore della ricorrente il permesso di costruire n. 1 del 2010 (corredato di autorizzazione paesaggistica in relazione al vincolo ambientale ivi esistente e di attestazione di deposito del progetto presso l’ufficio del genio civile di Rieti ai fini dell’esecuzione dei lavori in zona sismica) con cui era stato assentito il restauro ed il risanamento conservativo di un fabbricato sito in zona agricola ed il successivo 7 dicembre 2011 era stata assentita una variante al predetto titolo abilitativo in relazione alla sistemazione esterna dell’area.
Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro ritenendo sussistente a carico degli indagati il fumus del reato di cui all’articolo 44, lettera c), TUE ed il fondato pericolo che la libera disponibilità dell’immobile potesse agevolare la prosecuzione dei lavori con conseguente aggravamento degli effetti della condotta criminosa, trattandosi di opera non ultimata.
2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza la ricorrente, tramite il difensore, solleva i due seguenti motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge per omessa motivazione su un punto decisivo per il giudizio in relazione agli articoli 125, comma 3, e 321 codice di procedura penale stante la mancanza del fumus del reato di cui all’
articolo 44, lettera c), d.p.r. n. 380 del 2001, con conseguente nullità del provvedimento impugnato (articolo 606, comma 1, lettere b) e c), codice di procedura penale).
Assume la ricorrente che l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento sarebbe privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, tanto sul rilievo in base al quale il tribunale cautelare avrebbe fornito una motivazione soltanto apparente in ordine alla asserita illegittimità dei titoli concessori, rilasciati in favore dell’interessata, a fronte di emergenze istruttorie (in particolare la consulenza tecnica redatta dal geometra Stefano Guidi nonché delle molteplici dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dalla popolazione locale e dalla documentazione storica del manufatto in questione) che, di contro, rappresentano la assoluta legittimità dei predetti provvedimenti concessori.
Difatti, l’iter motivazionale seguito dal tribunale del riesame è del tutto apparente dal momento che gli elementi di prova forniti dalla difesa permettevano di ritenere sussistente ictu oculi una ipotesi di “ristrutturazione leggera” essendo state rispettate le condizioni fissate dall’articolo 30 della legge n. 98 del 2013, attesa l’agevole rilevabilità della preesistente consistenza dell’immobile nonché della sua sagoma. Avendo la difesa fornito documentazione che attesta in termini di certezza la preesistenza del fabbricato (atto di vendita del manufatto denominato “fabbricato ex mulino”), la preesistente consistenza ed il rispetto la sagoma precedente attraverso elementi certi e verificabili (misura dell’immobile al catasto e foto ante operam, nonché perizia giurata del consulente tecnico), ne consegue un difetto di motivazione da parte del giudice del riesame che avrebbe motivato in maniera del tutto apodittica in ordine a quanto provato dalla ricorrente circa l’insussistenza delle ipotesi di reato contestate. In altri termini, considerati i documenti forniti dalla difesa, il tribunale cautelare avrebbe omesso di prendere in considerazione la documentazione storica dell’immobile dalla quale era facilmente desumibile la preesistente consistenza di esso, con la conseguenza che la motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi del tutto apparente.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e l’omessa e/o apparente motivazione in relazione agli articoli 125, comma 3, e 321 codice di procedura penale per mancanza del periculum richiesto per l’applicazione della misura cautelare (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale).
Sostiene la ricorrente che l’ordinanza impugnata sarebbe carente di motivazione anche in ordine al periculum in mora, dovendo le esigenze cautelari poste a fondamento del decreto di sequestro preventivo essere concrete ed attuali.
In particolare il vizio denunciato sussiste con riferimento alla circostanza che l’opera risulta ultimata, in quanto è stata provata la conclusione dei lavori di rifinitura esterni e interni del manufatto, come documentato dalla difesa in sede di giudizio di riesame, mediante documentazione fotografica depositata agli atti della procedura incidentale, né i giudici cautelari hanno motivato circa la possibilità di disporre il sequestro preventivo delle opere abusive già ultimate quando, pur essendo cessata la permanenza, le conseguenze lesive della condotta al bene protetto perduri nel tempo.
2.3. Con memoria integrativa depositata in data 1 ottobre 2015, in relazione al primo motivo del ricorso, la ricorrente segnala come, a seguito della nota n. 119370 del 8 giugno 2015 della regione Lazio, si evince la legittimità dei titoli concessori rilasciati in favore della ricorrente posto che la stessa direzione regionale del Lazio ha preso atto che, risultando maggiormente comprensibile la consistenza del manufatto preesistente, la documentazione tecnica riferita al predetto manufatto “indicherebbe un sostanziale rispetto delle caratteristiche costruttive rispetto all’antico edificio, privo di ulteriore nuova volumetria o di aspetti architettonici contrastanti”, incidendo ciò decisivamente sull’assenza del fumus commissi delicti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Secondo il tribunale del riesame il fumus commissi delicti è integrato dall’avvenuto rilascio del permesso di costruire n. 1 del 2010 da parte del Comune di Scandriglia, in contrasto con la legislazione urbanistica vigente. È stato infatti ritenuto che il titolo abilitativo, con il quale è stato assentito il restauro ed il risanamento conservativo di un fabbricato sito in zona agricola, fosse affetto da alcuni profili di illegittimità, essendo stata con esso autorizzata la costruzione di una nuova opera edile in zona agricola.
Nel caso di specie, come rilevato anche dalla regione Lazio nella segnalazione n. 36094-13 del 22 settembre 2014, le opere assentite, con il permesso di costruire n. 1 del 2010 ed in corso di esecuzione, integrano gli estremi di una nuova costruzione, non essendo riconducibili a mera attività di restauro e risanamento conservativo, non risultando con certezza la consistenza del preesistente “rudere in pessimo stato di conservazione, privo di solai di piano, della copertura e di parte della muratura”, come evidenziato nell’esposto presentato dall’architetto Mauro La Pietra e come è apparso ai giudici cautelari emergente dai rilievi fotografici in atti.
Per questa decisiva ragione, il tribunale del riesame non ha ritenuto, allo stato degli atti, condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il geometra Guidi nella relazione tecnica redatta per conto della ricorrente, secondo cui il rudere consentiva di ricostruire la sagoma del preesistente fabbricato, emergendo dagli stessi rilievi fotografici allegati alla consulenza che il fabbricato preesistente risultava privo di parte delle mura perimetrali e di copertura e che nella sede cautelare non potevano trarsi elementi utili ai fini della ricostruzione dell’edificio preesistente dalle dichiarazioni sottoscritte dagli abitanti della zona limitrofa, trattandosi di elementi privi dei requisiti della precisione e della certezza, oltre che poco attendibili, in considerazione della vetustà del preesistente fabbricato, che secondo il consulente tecnico della difesa daterebbe all’anno 1911, tanto che il deterioramento delle sue condizioni farebbero presumere che la rovina dell’edificio risalisse a tempi remoti.
Il Collegio cautelare ha quindi affermato come fosse documentalmente provato che l’area su cui insiste il manufatto in corso di realizzazione ricada in zona agricola, con la conseguenza che il lotto minimo richiesto dall’articolo 55, comma VI, della legge regionale n. 38 del 1999 per l’esecuzione in zona agricola di una nuova costruzione, sarebbe pari a 30.000 m 2 e che dagli accertamenti effettuati dagli operanti è risultato che la ricorrente è proprietaria di terreni, di cui al manufatto oggetto di intervento, aventi una superficie totale di 10.422 m 2 e dunque inferiore al predetto lotto minimo, sicché è stato ritenuto sussistente il fumus commissi delícti in relazione alla contravvenzione contestata alla ricorrente.
Relativamente alla periculum in mora, il tribunale cautelare ha condiviso l’affermazione del giudice per le indagini preliminari secondo la quale le opere non erano ancora ultimate sicché, qualora l’area ed i beni fossero lasciati nella disponibilità dell’indagata, i lavori potrebbero essere portati ad ultimazione con conseguente aggravamento degli effetti della condotta criminosa e del corrispondente danno derivante dalla realizzazione ed utilizzazione di una nuova costruzione in violazione della disciplina urbanistica.
3. Si tratta di una motivazione che non si presta, sia con riferimento al primo che al secondo motivo di gravame (i quali pertanto possono essere congiuntamente esaminati), ad essere censurata per violazione di legge, avendo il tribunale cautelare fatto buon uso dei principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali integra il reato di cui all’
art. 44 lett. c) d.p.r. n. 380 2001 la ricostruzione di un “rudere” senza il preventivo rilascio del permesso di costruire (o, come nella specie, con permesso di costruire illecito o rilasciato in violazione del parametro di legalità urbanistica ed edilizia, costituito anche dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed – in quanto applicabili – da quelle della stessa legge), sia perché trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest’ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perché non è applicabile l’art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che richiede, nelle zone come nella specie vincolate, l’esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto) o, in alternativa, l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura (Sez. 3, n. 40342 del 03/06/2014, Quarta, Rv. 260552). Anche il riferimento al mancato completamento del manufatto abusivo, per indicare la presenza del periculum in mora, è in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’esigenza di impedire la prosecuzione dei lavori di edificazione di un immobile abusivo ancora in corso è, di per sé, condizione sufficiente per disporne e mantenerne il sequestro preventivo, indipendentemente dalla natura ed entità degli interventi da eseguire per ultimarlo (ex multis, Sez. 3, n. 38216 del 28/09/2011, P.M. in proc. Mastrantonio, Rv. 251302).
4. Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, in materia di ricorso per cassazione contro i provvedimenti coercitivi reali, hanno affermato che l’impugnazione è ammessa solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudícando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato non è né mancante e neppure apparente perché il decreto di sequestro preventivo e l’ordinanza confermativa del tribunale della libertà, provvedimenti che si integrano tra loro, hanno dato atto, con un percorso logico pienamente comprensibile (e qui richiamato sub 2 del considerato in diritto), delle ragioni poste a fondamento del vincolo, sicché i rilievi formulati dalla ricorrente tendono a contestare insussistenti violazioni di legge e vizi della motivazione (parimenti insussistenti e) neppure censurabili con il mezzo di impugnazione azionato.
5. Quanto infine alla nuova documentazione allegata dal difensore con la memoria integrativa depositata in data 1 ottobre 2015 (nota n. 119370 del 8 giugno 2015 della regione Lazio), essa deve essere valutata dal giudice del merito al quale spetta di verificarne la fondatezza ai fini dell’eventuale e sopravvenuta mancanza del fumus crimínis, posto che nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti attinenti al merito della regiudicanda giacché la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità, ipotesi, quest’ultima, peraltro preclusa in tema di impugnazioni cautelari reali (ex multis, Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188).
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/10/2015