Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti
Numero: 194 | Data di udienza: 24 Ottobre 2012
* RIFIUTI – Veicoli d’epoca o di interesse storico o collezionistico – Autoveicoli fuori uso e parti di ricambio – Concetto di veicolo fuori uso – Deroga – Disciplina applicabile – Art.256, c.1, lett.a), d.lgs. n.152/2006 – Art. 3 c.3 d.lgs. 2092003.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Gennaio 2013
Numero: 194
Data di udienza: 24 Ottobre 2012
Presidente: Lombardi
Estensore: Marini
Premassima
* RIFIUTI – Veicoli d’epoca o di interesse storico o collezionistico – Autoveicoli fuori uso e parti di ricambio – Concetto di veicolo fuori uso – Deroga – Disciplina applicabile – Art.256, c.1, lett.a), d.lgs. n.152/2006 – Art. 3 c.3 d.lgs. 2092003.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 7 Gennaio 2013 (Ud. 24/10/2012) Sentenza n. 194
RIFIUTI – Veicoli d’epoca o di interesse storico o collezionistico – Autoveicoli fuori uso e parti di ricambio – Concetto di veicolo fuori uso – Deroga – Disciplina applicabile – Art.256, c.1, lett.a), d.lgs. n.152/2006 – Art. 3 c.3 d.lgs. 2092003.
La disciplina introdotta dal d.lgs. 24/6/2003, n.209 in tema di rifiuti con riferimento ai veicoli a motore non lasci dubbi circa il fatto che il concetto di veicolo da considerarsi “rifiuto” in quanto “fuori uso”, come da comma 1, lett.b), e come da successive articolazioni contenute nel comma 2 (in particolare lett.d), trovi nel comma 3 (come modificato dall’art.2 del d.lgs. 23/2/2006, n. 149) una espressa deroga per quelli che vengono definiti “veicoli d’epoca” o “di interesse storico o collezionistico”. Tali categorie, infatti, non sono ricomprese nella definizione di “rifiuto ai sensi del comma 1, lett.b”, a condizione che i veicoli stessi siano “conservati in modo adeguato, pronti all’uso ovvero in pezzi smontati”. In tale prospettiva l’esame della natura delle auto non circolanti e dei pezzi di ricambio deve avvenire non nell’ottica di verificare quale sia la provenienza, bensì quale sia il loro impiego, con la conseguenza che i veicoli e i pezzi smontati potranno essere ricondotti alla categoria di “rifiuto” nei casi in cui non appaiano conformi alle finalità di restauro o di reimpiego in considerazione delle caratteristiche intrinseche e delle modalità di conservazione
(annulla sentenza del 24/10/2011 emessa al termine di rito abbreviato dal GIP del Tribunale di Montepulciano) Pres. Lombardi, Est. Marini, Ric. Gerli ed altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 7 Gennaio 2013 (Ud. 24/10/2012) Sentenza n. 194SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
Alfredo Maria Lombardi – Presidente
Luigi Marini – Consigliere Rel.
Elisabetta Rosi – Consigliere
Chiara Graziosi – Consigliere
Alessandro Maria Andronio – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GERLI Paolo, nato a Arezzo il 10/7/1965
2) PIETRELLI Roberto, nato a Foiano della Chiana il 13/11/1964
avverso la sentenza del 24/10/2011 emessa al termine di rito abbreviato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Montepulciano, che li ha condannati ciascuno alla pena di 3.000,00 in ordine al reato ex art.256, comma 1, lett.a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, accertato il 23/11/2009;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio
udito per l’imputato l’avv. Stefano Del Corto, che ha concluso chiedendo accogliesi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/10/2011 emessa al termine di rito abbreviato richiesto con opposizione a decreto penale di condanna, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Montepulciano ha condannato ciascuno dei ricorrenti odierni alla pena di 3.000,00 in ordine al reato ex art.256, comma 1, lett.a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, accertato il 23/11/2009.
Il giudice ha ritenuto che gli imputati, soci amministratori della “GE.PI Motors S.n.c.”, abbiano realizzato e gestito un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, e cioè autoveicoli fuori uso, senza la prescritta autorizzazione.
2. Avverso tale decisione i sigg. Gerli e Pietrelli propongono ricorso tramite il Difensore, lamentando:
1) Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere il giudicante:
a. erroneamente qualificato come “rifiuti” gli automezzi che la ditta dei ricorrenti conservano e utilizzano nell’ambito dell’attività d’impresa: riparazione, restauro e commercio di autovetture d’epoca, attività svolta nel rispetto della disciplina in materia di inquinamento ambientale (rispetto accertato dall’Arpat). Tale attività è sottratta alla disciplina sui rifiuti prevista dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche, e ciò ai sensi dell’art.3 del d.lgs. 24 giugno 2003, n.209;
b. erroneamente richiesto che i veicoli per essere sottratti alla disciplina in materia di rifiuti debbano essere “iscritti nei registri”, requisito che viene richiesto per la messa in circolazione del veicolo, ma non per la sua qualificazione come “d’interesse storico”: tale qualificazione discende dal citato decreto legislativo n.209 e dalla circolare del Ministero dei Trasporti n.79260 del 4 ottobre 2010;
c. erroneamente valutato solo sulla base di documenti e fotografie, e sulla base di date certe di immatricolazione, alcuni veicoli come non riconducibili alla categoria d’interesse storico, e ciò senza compiere i necessari e possibili accertamenti
2) vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per avere il giudicante omesso di considerare il contenuto favorevole alla difesa degli accertamenti compiuti il 6/6/2011 dal Corpo Forestale dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che la disciplina introdotta dal d.lgs. 24/6/2003, n.209 in tema di rifiuti con riferimento ai veicoli a motore non lasci dubbi circa il fatto che il concetto di veicolo da considerarsi “rifiuto” in quanto “fuori uso”, come da comma 1, lett.b), e come da successive articolazioni contenute nel comma 2 (in particolare lett.d), trovi nel comma 3 (come modificato dall’art.2 del d.lgs. 23/2/2006, n. 149) una espressa deroga per quelli che vengono definiti “veicoli d’epoca” o “di interesse storico o collezionistico”. Tali categorie, infatti, non sono ricomprese nella definizione di “rifiuto ai sensi del comma 1, lett.b”, a condizione che i veicoli stessi siano “conservati in modo adeguato, pronti all’uso ovvero in pezzi smontati”.
2. Muovendo da tale premessa normativa, la Corte ritiene che il ricorso meriti almeno parziale accoglimento.
Il Tribunale, nella lunga e articolata motivazione, procede a un esame della situazione di fatto muovendo da principi interpretativi (v. pag.7) che questa Corte ha fissato per le attività di autodemolizione; tale è certamente il giudizio per cui “la valutazione in ordine alla natura del pezzo di ricambio deve essere invero compiuta con riferimento alla fonte da cui esso proviene e non dall’impiego che ne deve essere fatto” e ciò al fine di evitare che la procedura di recupero finisca per avere impatto negativo sull’ambiente. Si tratta di impostazione che si muove lungo una linea interpretativa coerente con la logica della gestione della auto fuori uso quali definite in termini generali, ma non appare rispettosa della specificità della disciplina fissata per le c.d. auto storiche dalle norme sopra richiamate.
3. Appare evidente alla Corte che la normativa introdotta col decreto legislativo citato, e successive modifiche, abbia come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle auto storiche e destinate al collezionismo, per le quali l’uscita di produzione e l’assenza di nuova e attuale produzione di parti di ricambio richiede la piena utilizzazione di tutte le parti ancora esistenti e reperibili e richiede interventi di manutenzione e riparazione in qualche modo specializzati. Questo non significa che per i veicoli aventi epoca di produzione e prima immatricolazione ultra ventennale si possa procedere mediante qualsiasi forma di raccolta e di custodia senza incorrere nei limiti e nelle garanzie previste dalla normativa in tema di rifiuti. E’ sufficiente osservare che il comma 3 sopra richiamato richiede che si sia in presenza di veicoli e parti di ricambio “conservati in modo adeguato” anche con riferimento ai veicoli che non sono “pronti all’uso”. In tale prospettiva l’esame della natura delle auto non circolanti e dei pezzi di ricambio deve avvenire non nell’ottica di verificare quale sia la provenienza, bensì quale sia il loro impiego, così rovesciando l’impostazione interpretativa data dal Tribunale. Con la conseguenza che i veicoli e i pezzi smontati potranno essere ricondotti alla categoria di “rifiuto” nei casi in cui non appaiano conformi alle finalità di restauro o di reimpiego in considerazione delle caratteristiche intrinseche e delle modalità di conservazione.
4. Alla luce di tali considerazioni la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale affinché provveda, nel rispetto dei principi interpretativi fissati con la presente decisione, ad un nuovo esame dei fatti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Montepulciano.
Così deciso il 24/10/2012