Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Ottobre 2011
Numero: 36417
Data di udienza:
Presidente: De Maio
Estensore: Rosi
Premassima
* RIFIUTI – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Liquami zootecnici da azienda agricola – Tracimazione della concimaia per pioggia eccezionale – Inquinamento dell’alveo di un torrente – Abbandono in modo incontrollato – Imprenditore agricolo – Ordinaria diligenza – Fattispecie – Artt. 192, c. 2, in relazione al 256, c. 1, lett. a), D. L.vo n. 152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 7/10/2011, Sentenza n. 36417
Rientra nell’ordinaria diligenza di un imprenditore agricolo la predisposizione di opportune cautele per fronteggiare eventuali accadimenti meteorologici, che possano provocare la fuoriuscita di liquami (zootecnici o di altra natura) dalle vasche predisposte, con conseguente inquinamento del terreno (e nel caso di specie del torrente). Non può infatti assumere rilevanza un asserito carattere “eccezionale” delle piogge, essendo di certo prevedibile la situazione di piogge di particolare intensità, mentre solo circostanze assimilabili ad una vera e propria calamità naturale potrebbero escludere ogni margine di rimproverabilità al comportamento dell’agente. Fattispecie: abbandono di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da liquami zootecnici ed omessa predisposizione di opportune cautele per fronteggiare eventuali accadimenti meteorologici.
(Dich. inamm. il ricorso avverso sentenza n. 6250/2008 TRIB.SEZ.DIST. di GRUMELLO DEL MONTE, del 30/04/2009) Pres. De Maio, Rel. Rosi, Ric. C.F.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 7/10/2011, Sentenza n. 36417
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido – Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla I. – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
– sul ricorso proposto da: Ca. Fa. n. il ../../….;
– avverso la sentenza n. 6250/2008 TRIB.SEZ.DIST. di GRUMELLO DEL MONTE, del 30/04/2009;
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
– udita in Pubblica Udienza del 19/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Elisabetta Rosi;
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Santis Fausto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
– Udito il difensore Avv. Silvestro Barbara che ha concluso per l’accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con sentenza del 30 aprile 2009 il Tribunale di Bergamo, sez. distaccata di Grumello del Monte, ha condannato Ca. Fa. per il reato di cui all’
articolo 192, comma 2, in relazione al
Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a) perche’, in qualita’ di titolare dell’omonima azienda agricola, abbandonava in modo incontrollato nell’alveo del torrente (
Omissis), rifiuti speciali non pericolosi costituiti da liquami zootecnici, accertato in (
Omissis); che l’imputato, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza perche’ il giudice non avrebbe tenuto conto dell’assoluta eccezionalita’ delle piogge cadute la notte del 31 luglio 2006, le quali avrebbero causato in via eccezionale la tracimazione della concimaia, per cui non sussisterebbe alcuna colpa in capo al ricorrente;
Considerato che il motivo di ricorso e’ inammissibile in quanto afferente ad aspetti di mero fatto che non possono essere portati all’esame di Questa Corte; che risulta, comunque, evidente che rientra nell’ordinaria diligenza di un imprenditore agricolo la predisposizione di opportune cautele per fronteggiare eventuali accadimenti meteorologici, che possano provocare la fuoriuscita di liquami (zootecnici o di altra natura) dalle vasche predisposte, con conseguente inquinamento del terreno (e nel caso di specie del torrente). Non puo’ infatti assumere rilevanza un asserito carattere “eccezionale” delle piogge, essendo di certo prevedibile la situazione di piogge di particolare intensita’, mentre solo circostanze assimilabili ad una vera e propria calamita’ naturale potrebbero escludere ogni margine di rimproverabilita’ al comportamento dell’agente; che pertanto, attesa l’inammissibilita’ del ricorso, il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto di cui all’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.