Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 45703 |
Data di udienza: 26 Ottobre 2011
DIRITTO URBANISTICO – Abusivismo – Acquisizione al patrimonio comunale – Soggetto condannato – Destinatario dell’ordine di demolizione a propria cure e spese – Impugnazione – Legittimazione processuale – Artt.98, 99 e 101 DPR 380/01.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Dicembre 2011
Numero: 45703
Data di udienza: 26 Ottobre 2011
Presidente: Mannino
Estensore: Amoresano
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – Abusivismo – Acquisizione al patrimonio comunale – Soggetto condannato – Destinatario dell’ordine di demolizione a propria cure e spese – Impugnazione – Legittimazione processuale – Artt.98, 99 e 101 DPR 380/01.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/12/2011 (Cc. 26/10/2011) Sentenza n. 45703
DIRITTO URBANISTICO – Abusivismo – Acquisizione al patrimonio comunale – Soggetto condannato – Destinatario dell’ordine di demolizione a propria cure e spese – Impugnazione – Legittimazione processuale – Artt.98, 99 e 101 DPR 380/01.
A prescindere dall’acquisizione del bene al patrimonio comunale, il soggetto condannato resta comunque il destinatario dell’ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, all’ordine di demolizione a propria cure e spese (Cass. pen. sez.3 n.43294 del 29.9.2005, Cass. pen. sez.3 n.37120 dell’11.5.2005). Così come spetta al soggetto condannato la legittimazione a proporre incidente di esecuzione avverso l’ingiunzione a demolire nei termini e modi processuali di rito.
(annulla l’ordinanza del 5.1.2010 del Tribunale di Tivoli, sez. disc di Palestrina) Pres. Mannino, Est. Amoresano, Ric. Mammoliti
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 7/12/2011 (Cc. 26/10/2011) Sentenza n. 45703
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Saverio Felice – Presidente
Dott. Alfredo Mannino Teresi – Consigliere
Dott. Aldo Fiale – Consigliere
Dott. Silvio Amoresano – Consigliere
Dott. Santi Gazzara – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da: Mammoliti Annunziata nato il 14.9.1952
– avverso l’ordinanza del 5.1.2010 del Tribunale di Tivoli, sez. disc di Palestrina
– sentito la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
– lette le conclusioni del P.G., dr. Eugenio Selvaggi, che ho chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 5.1.2010 il G.E. del Tribunale di Tivoli, sez.dist. di Palestrina, rigettava il ricorso, proposto nell’ interesse di Mammoliti Annunziata, avverso l’ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura della Repubblica di Tivoli in relazione alla sentenza n.55/05 del Tribunale di Tivoli.
Riteneva il G.E. che l’istante non appariva legittimata ad agire, in quanto la scadenza del termine per ottemperare all’ordine di demolizione determinava in modo automatico il trasferimento dell’immobile al patrimonio comunale.
2) Propone ricorso per cassazione Mammoliti Annunziata, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, non risultando perfezionatasi la procedura acquisitiva al patrimonio comunale. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge. L’ordine di demolizione a stato disposto in relazione alla violazione della normativa antisismica, per cui competente era la Regione a norma degli
artt.98, 99 e 101 DPR 380/01.
3) Il primo motivo di ricorso i fondato.
Erroneamente, infatti, il G.E. ha ritenuto che la Mammoliti non fosse legittimata a proporre incidente di esecuzione avverso l’ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica di Tivoli. A prescindere dall’acquisizione del bene al patrimonio comunale, il soggetto condannato resta comunque il destinatario dell’ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, all’ordine di demolizione a propria cure e spese (cfr.ex multis Cass .pen. sez.3 n.43294 del 29.9.2005, Rv.232646,
Cass. pen. sez.3 n.37120 dell’11.5.2005Rv.232174). Rimanendo assorbita ogni altra doglianza, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Tivoli.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Tivoli.
Così deciso in Roma il 26 ottobre 2011