Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 8932 | Data di udienza: 19 Ottobre 2011

* ACQUE – INQUINAMENTO IDRICO – Sversamento di acque industriali – Conformità dei reflui alla previsione normativa – Adozione di sistemi di sicurezza – Dovere di vigilanza – Responsabilità – Art. 137, c.5, d.Lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Marzo 2012
Numero: 8932
Data di udienza: 19 Ottobre 2011
Presidente: Ferrua
Estensore: Rosi


Premassima

* ACQUE – INQUINAMENTO IDRICO – Sversamento di acque industriali – Conformità dei reflui alla previsione normativa – Adozione di sistemi di sicurezza – Dovere di vigilanza – Responsabilità – Art. 137, c.5, d.Lgs. n. 152/2006.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 7 marzo 2012 (Ud. 19/10/2011), Sentenza n.8932

ACQUE – INQUINAMENTO IDRICO – Sversamento di acque industriali – Conformità dei reflui alla previsione normativa – Adozione di sistemi di sicurezza – Dovere di vigilanza – Responsabilità – Art. 137, c.5, d.Lgs. n. 152/2006.
 
In tema di tutela delle acque e dell’inquinamento idrico, il dovere di vigilanza deve caratterizzarsi per continuità ed implica l’adozione di sistemi di sicurezza, che evitino inquinamenti (Cass. sez. 3, n. 1054 del 15/11/2002, Branchesi). Pertanto, grava sul destinatario del precetto la scelta dei mezzi più idonei per il conseguimento del risultato di conformità dei reflui alla previsione normativa (Cass. sez. 3, n. 6416 del 12/4/1999, Barbuti). Nella specie, veniva effettuato lo sversamento nel fiume di acque industriali denominate SL4 (scarico di acque di raffreddamento), con una concentrazione di piombo e rame superiore ai limiti consentiti dalla legge e dell’autorizzazione integrata ambientale e residui della c.d. burattazione.
 
(conferma sentenza n. 396/2009 CORTE APPELLO di TRENTO,  del 03/11/2010) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Dalceggio

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 7 marzo 2012 (Ud. 19/10/2011), Sentenza n.8932

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. GIULIANA FERRUA – Presidente 
Dott. MARIO GENTILE – Consigliere 
Dott. RENATO GRILLO – Consigliere 
Dott. LUIGI MARINI – Consigliere 
Dott. ELISABETTA ROSI – Consigliere Rel. 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da DALCEGGIO DIEGO N. IL 18/05/1963
avverso la sentenza n. 396/2009 CORTE APPELLO di TRENTO,  del 03/11/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
udito il Procuratore Generale in per o a del Dott.Giocchino Izzo che ha concluso  per l’annullamento con rinvio della sentenza
–      udito il difensore Avv. Nicola Stolfi che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
La Corte di Appello di Trento, con sentenza del 3 novembre 2010, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trento il 22 settembre 2009, che – dopo aver dichiarato non doversi procedere in relazione allo scarico di acque reflue industriali con concentrazioni di fosforo superiori ai limiti previsti dall’autorizzazione integrata ambientale, perché estinto il reato per oblazione – ha condannato Dalceggio Diego, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, e con sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, alla pena di euro 5.140,00 di ammenda, perché, in qualità di delegato ambientale di stabilimento della DANA Italia S.p.a. (ora Glacier Vandervel Italia s.r.l. – Gruppo Mahie), ed in violazione dell’art. 137, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, consentiva lo sversamento nel rio Lavisotto di acque industriali denominate SL4 (scarico di acque di raffreddamento), con una concentrazione di piombo e rame superiore ai limiti consentiti dalla legge e dell’autorizzazione integrata ambientale, fatto avvenuto in Trento in data 30 gennaio 2008.
 
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il proprio difensore, chiedendone l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla sussistenza della colpa, e conseguente mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il ricorrente, in particolare, lamenta l’assenza di qualsiasi accertamento relativo alla concreta verificabilità dell’evento. A parere del ricorrente, lo sversamento delle acque contaminate dai composti chimici (residui della c.d. burattazione) sarebbe da ricollegare al deterioramento di una lastra in metallo cementata posta sulla parete della vasca di contenimento, della quale sarebbe stato difficile accertarne l’esistenza, perché sottostante al piano di calpestio della fabbrica, e non segnalata nella mappatura dell’impianto, che risaliva all’attività di precedenti direttori di stabilimento. In sostanza, lo sversamento nelle acque fluviali dei composti di rame e piombo, determinato dal deterioramento della lastra di metallo, sarebbe stato per sua natura imprevedibile perché non conosciuto né conoscibile, difettando, pertanto, i presupposti per un giudizio di responsabilità soggettiva a titolo di colpa. La sentenza, a parere del ricorrente, avrebbe omesso di valutare, altresì, il concreto contesto produttivo in cui opera lo stabilimento industriale, non considerando, in particolare, le ampie dimensioni dell’impresa, la esistenza e l’adeguatezza di un meccanismo di segnalazione del guasto tecnico della pompa, le ispezioni cui l’impresa stessa viene periodicamente sottoposta.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso é infondato.
 
Con riferimento alla doglianza relativa alla mancata valutazione della colpa, sotto il profilo della evitabilità in concreto dell’evento, i giudici di appello hanno fornito
 
ampia risposta ad identica censura già sollevata in tale sede, laddove, attraverso le risultanze probatorie, hanno posto in evidenza che la vasca di raccolta delle acque reflue posta al di sotto del piano in cui si svolgeva la lavorazione con il buratto (composto utilizzato dall’impresa nel processo produttivo), risultava facilmente accessibile e dunque agevolmente ispezionabile, essendo coperta da una semplice lamiera. Il diligente controllo delle pareti della vasca avrebbe, pertanto, consentito di individuare la lastra metallica corrosa.
 
Anche per quanto riguarda il guasto tecnico della pompa che consentiva di trasferire i composti chimici in altri comparti per la depurazione, i giudici di appello hanno dato atto che per rilevare il malfunzionamento del sistema di drenaggio sarebbe stato sufficiente – oltre ad un sistema di segnalazione guasti più consono agli standards di una più moderna impresa – la semplice constatazione che per sette giorni, l’impianto di trattamento dei reflui non aveva ricevuto alcun apporto dalla vasca di raccolta, nonostante le attività produttive non fossero state interrotte.
 
In tema di tutela delle acque e dell’inquinamento, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che grava sul destinatario del precetto la scelta dei mezzi più idonei per il conseguimento del risultato di conformità dei reflui alla previsione normativa (sez. 3, n. 6416 del 12/4/1999, Barbuti , Rv. 213755).
 
I giudici di merito correttamente, dunque, hanno escluso l’accidentalità dell’evento, poiché, come evidenzia la sentenza impugnata, l’adozione di un sistema di controlli, anche il più basilare, avrebbe consentito di scongiurare il verificarsi dello sversamento. Il ricorso ad un sistema di allarme per la segnalazione dei guasti alla pompa all’interno della vasca di raccolta, il monitoraggio del funzionamento dell’impianto di trattamento dei reflui, il controllo della qualità degli scarichi nel fiume erano tutte attività riconducibili al dovere di diligenza gravante sull’imputato. Sicché è stato ritenuto sussistente in capo all’imputato un difetto di diligenza per non aver adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate a mantenere gli scarichi di acque reflue nei limiti di legge.
 
D’altra parte, la circostanza che in precedenza, periodicamente, fossero state effettuate delle ispezioni è stata ritenuta dai giudici di secondo grado non idonea ad escludere la responsabilità del ricorrente, poiché il dovere di vigilanza deve caratterizzarsi per continuità ed implica l’adozione di sistemi di sicurezza, che evitino inquinamenti (sez. 3, n. 1054 del 15/11/2002, Branchesi, Rv. 223289). L’elemento soggettivo della colpa è stato, dunque, legittimamente ravvisato nell’imputato ed i giudici di appello hanno fornito corretta e congrua motivazione circa la sussistenza di tale elemento, sicché non sussistono i presupposti per censurare il percorso argomentativo seguito nel giudizio di merito (cfr. per tutte sez. 6, n. 22256 del 24/04/2006, Bosco, Rv. 234148).
 
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011

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