Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Gennaio 2013
Numero: 512
Data di udienza: 24 Ottobre 2012
Presidente: Lombardi
Estensore: Graziosi
Premassima
* INQUINAMENTO IDRICO – RIFIUTI – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari – Nozione di sottoprodotto – Artt. 74, c.1 lett. p), 137, c.14, 192 e 256, c.1 lett. a) e 2, D. Lgs. n. 152/2006 – Art. 184 bis D. L.vo. n. 152/2006, introdotto dal D. Lgs n. 205/2010.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 8 gennaio 2013 (Ud. 24/10/2012) Sentenza n. 512
INQUINAMENTO IDRICO – RIFIUTI – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari – Artt. 74, c.1 lett. p), 137, c.14, 192 e 256, c.1 lett. a) e 2, D. Lgs. n. 152/2006 – Art 184 bis D. L.vo. n. 152/2006, introdotto dal D. Lgs n. 205/2010
L’ambito di applicazione della disciplina dettata in passato dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e ora dal d.
Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, T.U. Ambientale è circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari (nella specie: acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) abbiano una loro utilità ai fini agricoli (Cass., sez. III, 5/6/2007 n. 21777) . Diversamente, il loro spandimento od abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall’
art. 256, comma secondo, del d.lgs. n. 152/2006.
(annulla con rinvio sentenza n. 2444/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ENNA, del 07/07/2011) Pres. Lombardi, Est. Graziosi, Ric. PG in proc. Casale
RIFIUTI – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Attività di molitura delle olive – Acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari – Utilizzazione agronomica – Nozione di sottoprodotto – Artt. 74, c.1 lett. p) e 184 bis, d. Lgs n. 152/2006.
In materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari bisogna distinguere tra acque di vegetazione, derivanti dall’attività di molitura delle olive, dalla sansa, applicandosi solo alle prime la possibilità di utilizzazione agronomica ai sensi dell’
art. 74, comma 1 lett. p), d. Lgs n. 152/2006; tale utilizzazione, però, costituisce reato ai sensi dell’
art. 137, comma 14, del suddetto decreto legislativo se non viene effettuata nel rispetto delle procedure previste. Quanto alla nozione di sottoprodotto ex
art. 184 bis d. Lgs. n. 152/2006, introdotto dall’art. 12 d. Lgs n. 205/2010, riferito dalla sentenza all’abbandono della sansa per circa 80 metri cubi, l’utilizzazione di detto materiale “nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione” deve essere certo (comma 1 lett. b) dell’art. 184 bis).
(annulla con rinvio sentenza n. 2444/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ENNA, del 07/07/2011) Pres. Lombardi, Est. Graziosi, Ric. PG in proc. Casale
Allegato
Titolo Completo
CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 8 gennaio 2013 (Ud. 24/10/2012) Sentenza n. 512
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Presidente
Dott. LUIGI MARINI – Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI – Consigliere
Dott. CHIARA GRAZIOSI – Consigliere Rel.
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO PRESSO CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA nei confronti di:
1) CASALE EDOARDO GIOVANNI N. IL 01/12/1953 * C/
avverso la sentenza n. 2444/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ENNA, del 07/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con la sentenza impugnata il G.U.P. del Tribunale di Enna, all’esito di giudizio abbreviato, ha assolto, perché il fatto non sussiste, Casale Edoardo Giovanni dal reato di cui all’
art. 256, commi 1 lett. a) e 2, del D. Lgs. n. 152/2006, a lui ascritto per avere, quale titolare della ditta “L’Oleificio F.lli Casale di Casale Edoardo Giovanni & C. s.n.c.”, sversato abusivamente in un terreno agricolo acque di vegetazione e sanse provenienti dalla molitura delle olive.
Era stato accertato, a seguito di sopralluogo del personale del Corpo Forestale, che il Casale, su due aree, rispettivamente di 70 e 100 metri quadri, facenti parte di un fondo nella sua disponibilità, aveva sversato, in maniera del tutto incontrollata, acque di vegetazione e sanse, queste ultime per un quantitativo complessivo di circa 80 metri cubi, provenienti dall’attività di molitura delle olive.
Il giudice di merito ha affermato, con riferimento alle acque di vegetazione, che l’oleificio F.lli Casale aveva comunicato al sindaco del Comune di Villarosa l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, con specifica indicazione alle aree nelle quali detta utilizzazione sarebbe avvenuta. La sansa, poi, rientra nella nozione di sottoprodotto ex
art 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D. Lgs n. 205/2010, potendo essere utilizzata per l’estrazione del relativo olio, come combustibile o quale ammendante per il terreno, come avvenuto nel caso in esame.
2.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Caltanisetta, che la denuncia per inosservanza ed errata applicazione degli
art. 192, comma 1, e 256, commi 1 lett. a) e 2 del D. Lgs. n. 152/2006, in sintesi deducendo che nel caso in esame non si è in presenza di un’ipotesi di utilizzazione delle acque di vegetazione a fini di fertirrigazione, bensì esclusivamente dell’abbandono delle predette acque e della sansa sul terreno, fatto che integra il reato di cui all’imputazione.
L’imputato ha depositato memoria difensiva riprendendo anche gli argomenti evidenziati nella sentenza e chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il giudice di merito ha correttamente distinto le acque di vegetazione, derivanti dall’attività di molitura delle olive, dalla sansa, applicandosi solo alle prime la possibilità di utilizzazione agronomica ai sensi dell’
art. 74, comma I lett. p), d. Lgs n. 152/2006; tale utilizzazione, però, costituisce reato ai sensi dell’art. 137, comma 14, del suddetto decreto legislativo se non viene effettuata nel rispetto delle procedure previste.
Nel caso in esame l’accertamento di fatto riportato in sentenza risulta in contrasto con l’affermazione del rispetto delle procedure previste per lo spandimento sul terreno delle acque di vegetazione a fini di utilizzazione agronomica. Insegna invero la giurisprudenza di questa Suprema Corte (da ultimo Cass., sez. III, 5 giugno 2007 n. 21777, RV 236709) che l’ambito di applicazione della disciplina dettata in passato dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e ora dal
d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, T.U. Ambientale è circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari (nella specie: acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) abbiano una loro utilità ai fini agricoli; diversamente, il loro spandimento od abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall’
art. 256, comma secondo, del citato d.lgs. n. 152.
Quanto alla nozione di sottoprodotto ex
art. 184 bis d. Lgs. n. 152/2006, introdotto dall’art. 12 d. Lgs n. 205/2010, riferito dalla sentenza all’abbandono della sansa per circa 80 metri cubi, l’utilizzazione di detto materiale “nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione” deve essere certo (comma 1 lett. b) dell’art. 184 bis). Ma nel caso in esame, l’utilizzazione della sansa, come ammendante per il terreno, risulta solo ipotizzata in sentenza, non venendo citato alcun elemento probatorio dal quale è stato desunto l’accertamento di fatto sul punto.
In conclusione, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta per il proseguo del processo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma il 24.10. 0012