Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 6282 |
Data di udienza: 18 Dicembre 2012
* DIRITTO URBANISTICO – Violazioni norme e prescrizioni antisismiche – Assenza dell’autorizzazione – Esecuzione dei lavori – Responsabilità dell’appaltatore – Configurabilità – Reato a soggettività ristretta – Esclusione – Fattispecie – Artt. 110, 61 n.2 c.p., 93 e 95 d.p.r. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Iscrizione di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa – Eliminazione dal casellario giudiziale – Esclusione – Legittimazione all’impugnazione – Sussistenza – Art. 687 c.p.p..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Febbraio 2013
Numero: 6282
Data di udienza: 18 Dicembre 2012
Presidente: Lombardi
Estensore: Graziosi
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Violazioni norme e prescrizioni antisismiche – Assenza dell’autorizzazione – Esecuzione dei lavori – Responsabilità dell’appaltatore – Configurabilità – Reato a soggettività ristretta – Esclusione – Fattispecie – Artt. 110, 61 n.2 c.p., 93 e 95 d.p.r. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Iscrizione di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa – Eliminazione dal casellario giudiziale – Esclusione – Legittimazione all’impugnazione – Sussistenza – Art. 687 c.p.p..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 8 Febbraio 2013 (Ud. 18/12/2012) Sentenza n. 6282
DIRITTO URBANISTICO – Violazioni norme e prescrizioni antisismiche – Assenza dell’autorizzazione – Esecuzione dei lavori – Responsabilità dell’appaltatore – Configurabilità – Reato a soggettività ristretta – Esclusione – Fattispecie – Artt. 110, 61 n.2 c.p., 93 e 95 d.p.r. n. 380/2001.
In zona sismica, in assenza dell’autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche, può commettere il reato, di cui all’
art. 93 d.P.R. n. 380/01, anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori. (Cass. sez. III, 20/12/2011-20/02/2012 n. 6675; Cass. sez. VI, 4/07/2008 n. 35298; Cass. sez. III, 24/05/2007 n. 35387; Cass. sez. III, 6/6/2003 n. 33558). Fattispecie: l’appaltatore in concorso con altri soggetti (i proprietari committenti, nonché il direttore dei lavori) veniva condannato quale esecutore dei lavori (opere edilizie) in zona sismica senza preventivo avviso alle competenti autorità.
(riforma sentenza n. 39/2010 TRIB.SEZ.DIST. di LICATA, del 28/06/2011) Pres. Lombardi, Est. Graziosi, Ric. Lo Iacono
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Iscrizione di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa – Eliminazione dal casellario giudiziale – Esclusione – Legittimazione all’impugnazione – Sussistenza – Art. 687 c.p.p..
Il condannato a pena pecuniaria condizionalmente sospesa in difetto anche di sua specifica richiesta è legittimato a impugnare la sentenza per ottenere la revoca del beneficio, giacché in concreto questo provoca la lesione di un suo interesse giuridico qualificato, in quanto l’iscrizione di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa, ex articolo 687 c.p.p., non può essere eliminata dal casellario giudiziale (Cass. sez.III, 13 aprile 2012 n. 24356; Cass. sez.I, 18 febbraio 2009 n. 13000; Cass. sez.I, 9 gennaio 2001 n. 9515).
(riforma sentenza n. 39/2010 TRIB.SEZ.DIST. di LICATA, del 28/06/2011) Pres. Lombardi, Est. Graziosi, Ric. Lo Iacono
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 8 Febbraio 2013 (Ud. 18/12/2012) Sentenza n. 6282
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Presidente
Dott. ALDO FIALE – Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO – Consigliere
Dott. GIULIO SARNO – Consigliere
Dott. CHIARA GRAZIOSI – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LO IACONO GIUSEPPE N. IL 26/08/1973
avverso la sentenza n. 39/2010 TRIB.SEZ.DIST. di LICATA, del 28/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D’Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 28 giugno 2011 il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, dichiarava Lo Iacono Giuseppe responsabile del reato di cui agli articoli 110, 61 n.2 c.p.,
93 e 95 d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 perché in concorso con altri soggetti (i proprietari committenti, nonché il direttore dei lavori) quale esecutore dei lavori realizzava opere edilizie in zona sismica senza preventivo avviso alle competenti autorità, e lo condannava, concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro 1000 di ammenda.
Contro la sentenza proponeva ricorso l’imputato proponendo due motivi.
Il primo motivo denuncia violazione dell’
articolo 93 d.p.r. 380/2001 che è reato a soggettività ristretta, non ascrivibile all’appaltatore o al prestatore di lavoro ma solo a chi abbia la disponibilità dell’immobile. Essendo il ricorrente l’appaltatore doveva essere assolto perché il fatto non sussiste.
Il secondo motivo, proposto in subordine, denuncia violazione dell’articolo 163 c.p. per avere il giudice applicato la sospensione condizionale della pena: essendo stata applicata la pena pecuniaria, la sospensione condizionale è sfavorevole al condannato perché in futuro non potrà più goderne; considerate inoltre la pochezza dell’abuso, la sua sanatoria e il pagamento della sanzione al Comune di Licata, la sospensione della pena è sproporzionata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il primo motivo adduce che, in quanto appaltatore, il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto dal reato di cui all’
articolo 93 d.p.r. 380/2001 trattandosi di reato a soggettività ristretta. L’orientamento prevalente e condivisibile della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. III, 20 dicembre 2011-20 febbraio 2012 n. 6675; Cass. sez. VI, 4 luglio 2008 n. 35298; Cass. sez. III, 24 maggio 2007 n. 35387; Cass. sez. III, 6 giugno 2003 n. 33558) nega tale limite soggettivo, riconoscendo che anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie in zone sismiche, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori in assenza dell’autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche, può commettere il reato. Ciò comporta il rigetto del motivo.
Il secondo motivo è invece fondato.
Consolidata giurisprudenza riconosce che il condannato a pena pecuniaria condizionalmente sospesa in difetto anche di sua specifica richiesta è legittimato a impugnare la sentenza per ottenere la revoca del beneficio, giacché in concreto questo provoca la lesione di un suo interesse giuridico qualificato, in quanto l’iscrizione di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa, ex articolo 687 c.p.p., non può essere eliminata dal casellario giudiziale (Cass. sez.III, 13 aprile 2012 n. 24356; Cass. sez.I, 18 febbraio 2009 n. 13000; Cass. sez.I, 9 gennaio 2001 n. 9515). Ne consegue che la sentenza, in accoglimento del motivo, deve essere annullata nella parte in cui dispone la sospensione condizionale della pena, rigettando per il resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2012