Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 15659 | Data di udienza: 17 Dicembre 2013

RIFIUTI – Reato di deposito incontrollato di rifiuti – Stoccaggio provvisorio – Piano sanzionatorio – Artt. 81, 256 e 269 d.lvo n.152/06.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Aprile 2014
Numero: 15659
Data di udienza: 17 Dicembre 2013
Presidente: Mannino
Estensore: Savino


Premassima

RIFIUTI – Reato di deposito incontrollato di rifiuti – Stoccaggio provvisorio – Piano sanzionatorio – Artt. 81, 256 e 269 d.lvo n.152/06.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 8 Aprile 2014 (Ud. 17/12/2013), Sentenza n. 15659

RIFIUTI – Reato di deposito incontrollato di rifiuti – Stoccaggio provvisorio – Piano sanzionatorio – Artt. 81, 256 e 269 d.lvo n.152/06.
 
Si configura il reato di deposito incontrollato di rifiuti, nel caso di attività di stoccaggio e smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione, su un’area rientrante nella disponibilità dell’imputato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15593 del 24/03/2011). Data tale distinzione, emerge che lo stoccaggio provvisorio, inteso come accantonamento di rifiuti in attesa del loro riutilizzo o smaltimento, è stato equiparato, sul piano sanzionatorio, alla fattispecie criminosa del deposito incontrollato o abbandono di rifiuti in via definitiva, costituendo anche lo stoccaggio un reato ove esso venga effettuato senza le prescritte autorizzazione di legge, che non ammettono equipollenti, non sono implicitamente ravvisabili e devono essere espressamente, formalmente, rilasciate prima dell’inizio dell’attività.
 
(riforma sentenza n. 292/2012 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 16/05/2013) Pres. Mannino, Est. Savino, Ric. Zurlo
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 8 Aprile 2014 (Ud. 17/12/2013), Sentenza n. 15659

SENTENZA

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli  ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO – Rel. Consigliere 
Dott. LUCA RAMACCI          – Consigliere 
Dott. GASTONE ANDREAZZA – Consigliere
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da ZURLO DOMENICO N. IL 15/08/1955
avverso la sentenza n. 292/2012 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 16/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO 
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. M. Fraticelli che ha concluso per inammissibilità del ricorso
 
Ritenuto in fatto
 
Con sentenza in data 6.3.012 il Tribunale di Campobasso, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava Zurlo Domenico responsabile del reato di cui agli art. 81, 256 co 1 e 2 d.lvo 3.4.06 n. 152 (capo A) per avere, in qualità di amministratore unico della ” Colle Serrano” sr.l., e titolare della ditta Zurlo Domenico, impresa esecutrice dei lavori per la realizzazione di parcheggi presso la stazione ferroviaria di Campobasso, depositato in modo incontrollato presso la cava di proprietà della “Colle Serrano” sr.l., traversine ferroviarie dismesse in cemento armato precompresso, provviste delle relative piastre metalliche, in numero di 300, e breccione calcareo e terra misto a conglomerato bituminoso, provenienti dai lavori in corso presso la stazione ferroviaria, in assenza di autorizzazione per l’attività di gestione dei rifiuti sopra descritti; nonché del reato di cui all’art. 279 d.lvo 3.4.06 n. 152 per avere, quale amministratore unico della Colle Serrano s.r.l., svolgente attività di estrazione di materiale silico-calcareo del tipo cava, con successive lavorazioni e produzioni di materiali inerti, effettuato un processo produttivo esalante polveri e nubi proveniente dalla frantumazione delle pietre con dispersione di esse nell’atmosfera senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera come richiesto dall’art. 269 cit d.lvo.
 
Il procedimento traeva origine da un controllo effettuato dai CC del nucleo operativo ecologico di Campobasso presso la cava ubicata in Colle Serrano di proprietà della Colle Serrano s.r.l., nel corso del quale furono rinvenute, occultate da un cumulo di pietrisco, 300 traversine ferroviarie dismesse in cemento armato precompresso, provenienti dalla demolizione di binari dello scalo merci stazione di Campobasso, conseguente ai lavori per la realizzazione di parcheggi comunali appaltati all’impresa di Zurlo Domenico. Fu altresì rinvenuto un cumulo di breccione calcareo e terra misto a conglomerato bituminoso, derivante dalla demolizione del manto stradale. Sempre in occasione del sopralluogo dei CC nella cava, fu appurato che durante la frantumazione del materiale silicio-calcareo, si producevano esalazioni di polvere e nubi calcaree che si disperdevano nell’aria, per le quali lo Zurlo risultò sprovvisto delle relative autorizzazioni.
 
Il giudice di merito, sulla base delle ammissioni dell’imputato circa la provenienza delle traversine in calcestruzzo e del materiale derivato dall’abbattimento di un muro dal cantiere delle Ferrovie, ove stava svolgendo i lavori edili, ha ritenuto accertato il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256 d.lvo 152/2006 sul presupposto che costituisce deposito incontrollato di rifiuti l’attività di stoccaggio, smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione su aree nella disponibilità dell’imputato. Altrettanto accertato il reato di cui al capo B), stante la mancanza di autorizzazioni in capo allo Zurlo per le emissioni atmosferiche.
 
Avverso la sentenza Zurlo Domenico ha proposto ricorso per Cassazione per i seguenti motivi:
1 -erronea valutazione delle prove con riferimento alla sussistenza dei presupposti del reato contestato.
 
Deduce la difesa del ricorrente che il giudice, nel porre a fondamento del suo convincimento le ammissioni dell’imputato in sede di interrogatorio, utilizzabili nel rito abbreviato, ha omesso di considerare che lo Zurlo, pur riconoscendo, nell’ambito delle procedure adottate per la gestione dei rifiuti prodotti dalle opere realizzate, di avere tagliato i binari dismessi e smontato le traversine sia in legno che in calcestruzzo, portando queste ultime presso la cava di proprietà della “Colle Serrano” s.r.l., (i binari e le traversine in legno erano state accatastate in un’area 
appartenente alla Ferrovie, incaricatasi dello smaltimento), ha tuttavia precisato che si trattava di un deposito temporaneo in attesa di inviarle per lo smaltimento presso l’impianto autorizzato.
 
Il Giudice aveva quindi omesso di valutare la temporaneità del deposito, pervenendo alla conclusione dell’esistenza di un “deposito incontrollato di rifiuti”, ipotesi che non ricorreva nel caso di specie, trattandosi invece di deposito preliminare o stoccaggio; con ciò mostrando di non tenere conto della fondamentale distinzione fra la fattispecie di “deposito incontrollato di rifiuti” e quella di “deposito preliminare o stoccaggio dei rifiuti”, introdotta dalla normativa di settore e confermata dalla giurisprudenza in materia.
 
Assume la difesa che la condotta del ricorrente è stata quella di realizzare un deposito preliminare in quanto le traversine rinvenute nella cava sono state in seguito inviate presso l’impianto autorizzato per lo smaltimento. Tale fattispecie è sanzionabile solo in assenza di autorizzazione, che, nel caso in esame, era stata rilasciata. Lamenta dunque la difesa che il giudice di merito ha del tutto ignorato tale autorizzazione, pur mancando qualsiasi tipo di prova, sia documentale che orale, della sua assenza.
 
Lamenta inoltre la difesa del ricorrente il mancato accoglimento da parte del giudice dell’istanza di ammissione del rito abbreviato condizionato all’audizione di tre testi che avrebbero potuto fornire decisive indicazioni sulle operazioni svolte ai fini della loro qualifica.
 
2- quanto al reato di cui al capo B), la difesa censura l’insufficienza del quadro probatorio sotto il profilo della mancata acquisizione della prova della produzione, in concreto, delle emissioni inquinanti, alla stregua della giurisprudenza che richiede, ai fini della configurabilità del reato, l’effettiva produzione di emissioni atmosferiche nocive, non essendo sufficiente la mera potenzialità della loro produzione in conseguenza dell’attività svolta. A tale proposito evidenzia l’insufficienza degli accertamenti eseguiti dai CC del nucleo operativo ecologico, durante i lavori di estrazione e lavorazione del materiale silicio calcareo, circa la produzione di polveri e nubi calcaree, mentre, ad avviso della difesa, sarebbe stato utile ai fini dell’accertamento del reato in esame, escutere i testi indicati dall’imputato in sede di richiesta di rito abbreviato condizionato ad istruzione probatoria, sulla reale produzione di emissioni nocive. Censura inoltre la difesa la mancata acquisizione della prova del reato anche sotto il profilo del requisito della insussistenza delle prescritte autorizzazioni, essendo invece stato dimostrato il contrario, ovvero l’esistenza di dette autorizzazioni in capo a Zurlo. Peraltro il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione, emesso in sede di istruttoria dalla commissione competente, attestava la mancanza di emissione nocive.
 
Considerato in diritto
 
Il primo motivo di ricorso è infondato.
 
Quanto al reato di cui al capo A), devono condividersi le corrette argomentazioni della Corte di merito sulla infondatezza dell’assunto difensivo secondo cui il materiale derivante dalla demolizione dei binari era stato accatastato provvisoriamente in attesa di essere rimosso, con conseguente riconducibilità della condotta dell’imputato all’ipotesi di stoccaggio o deposito preliminare di rifiuti. Tale assunto, oltre che essere smentito dalle modalità e dalla durata del deposito, non è comunque decisivo ai fini dell’esclusione dell’illiceità della condotta.
 
Difatti, la nuova normativa introdotta dal d.lvo 152/2006, recependo l’orientamento giurisprudenziale sviluppatasi prima della sua entrata in vigore, ha in sostanza equiparato le ipotesi di stoccaggio provvisorio e di deposito incontrollato di rifiuti configurandole entrambe come ipotesi di reato rientranti nell’attività di smaltimento illecito di rifiuti prevista dall’art. 1 cit d.lvo.
 
Giova in proposito ricordare come l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte ha tracciato un chiaro discrimine fra le ipotesi in materia di deposito dei rifiuti confluite nella previsione dell’art. 1 d.lvo 152/2006, distinguendo l’ipotesi di deposito temporaneo, di deposito preliminare o stoccaggio e di deposito incontrollato o abbandono di rifiuti.
 
Il deposito temporaneo ricorre in presenza di un raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo della loro produzione, prima della raccolta, intendendo per essa le l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; tale deposito è lecito se vengano rispettate le condizioni, anche di durata temporanea, e di altro genere connesse alla natura dei rifiuti, previste dall’art. 6 lett. m) del D.Lgs. n. 22 del 1997. Nel caso tali condizioni non vengano rispettate, il deposito temporaneo va qualificato come “deposito preliminare”, o stoccaggio, attività per la quale sono necessarie l’autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, previste dal citato D.Lgs, in difetto delle quali il deposito integra un reato. (Sez. 3, n. 21024 del 25/02/2004). 
 
Infine ricorre il reato di deposito incontrollato di rifiuti nel caso di l’attività di stoccaggio e smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione, su un’area rientrante nella disponibilità dell’imputato. Sez. 3, Sentenza n. 15593 del 24/03/2011.
 
Data tale distinzione, emerge che lo stoccaggio provvisorio, inteso come accantonamento di rifiuti in attesa del loro riutilizzo o smaltimento, è stato equiparato, sul piano sanzionatorio, alla fattispecie criminosa del deposito incontrollato o abbandono di rifiuti in via definitiva, costituendo anche lo stoccaggio un reato ove esso venga effettuato senza le prescritte autorizzazione di legge, che non ammettono equipollenti, non sono implicitamente ravvisabili e devono essere espressamente, formalmente, rilasciate prima dell’inizio dell’attività.
 
Ciò posto, è evidente che il ricorrente non possa invocare l’ipotesi dello stoccaggio non avendo fornito, come è dato leggere nella sentenza impugnata, dimostrazione del rilascio delle prescritte autorizzazioni. A tale riguardo la sentenza di secondo grado argomenta correttamente che è onere della parte produrre la documentazione comprovante il conseguimento delle autorizzazioni, la cui sussistenza non si può certo desumere, come pretende la difesa del ricorrente, dal fatto che non è stata acquisita in giudizio la prova dell’assenza di tali autorizzazioni. Non è certo sufficiente la prova negativa della loro assenza dovendosi fornire, a cura della parte su cui grava il relativo onere probatorio, la prova positiva delle condizioni legittimanti l’effettuazione del’attività di stoccaggio.
 
Discende da ciò l’illiceità del deposito attuato dal ricorrente.
 
E invece fondato il secondo motivo di ricorso, in quanto il reato contestato al capo B) non coincide con la condotta posta in essere; dal controllo effettuato dai militari NOE è risultata la presenza di emissioni di polveri prodotte dalla frantumazione di pietre e pietrisco, mentre la contravvenzione di cui all’art. 279 co 1 d.Ivo 3.4.2006 n. 152, contestata, presuppone la promanazione di polveri inquinanti da stabilimento e dunque da ciclo produttivo connesso alle lavorazioni svolte.
 
Dovendosi procedere all’eliminazione dell’aumento in continuazione operato dal giudice di merito per il reato di cui al capo B), la pena deve essere di conseguenza determinata in mesi tre giorni dieci di arresto (secondo il calcolo originario: pena base per il reato più grave di cui al capo A), mesi cinque di arresto, aumentata a mesi sei per la continuazione, ridotta a mesi 4 per il rito abbreviato; eliminando l’aumento di un mese per la continuazione con il reato di cui al capo B), la pena su cui effettuare il nuovo computo è quella di mesi cinque, ridotta, per la scelta del rito abbreviato, a mesi mesi tre giorni dieci di arresto).
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) dell’imputazione, perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena in mesi tre e giorni dieci di arresto. Rigetta nel resto il ricorso.
 
Cosi deciso in Roma il 17.12.2013
 

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