Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 16961 | Data di udienza: 29 Marzo 2012
* DIRITTO URBANISTICO – Ultimazione dell’opera – Individuazione della data – Onere della prova – Prescrizione – Fattispecie – Art. 44 lett. b) d.P.R. n.380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Parte civile – Precisazione delle conclusioni oralmente – Forma irrituale – Effetti – Prova scritta nel verbale – Art. 523 c.p.p..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Maggio 2012
Numero: 16961
Data di udienza: 29 Marzo 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Teresi
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Ultimazione dell’opera – Individuazione della data – Onere della prova – Prescrizione – Fattispecie – Art. 44 lett. b) d.P.R. n.380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Parte civile – Precisazione delle conclusioni oralmente – Forma irrituale – Effetti – Prova scritta nel verbale – Art. 523 c.p.p..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 8 maggio 2012 (Ud. 29/03/2012) Sentenza n. 16961
DIRITTO URBANISTICO – Ultimazione dell’opera – Individuazione della data – Onere della prova – Prescrizione – Fattispecie – Art. 44 lett. b) d.P.R. n.380/2001.
In base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a poter concretamente disporre, per determinare la data d’inizio del corso del termine di prescrizione: trattandosi di reato edilizio, la data di completa esecuzione dell’opera incriminata. Fattispecie: reato di cui all’art. 44 lettera b) d.P.R. n.380/2001 per avere eseguito senza permesso di costruire due unità immobiliari abitative.
(dich. inamm. ricorso avverso sentenza della Corte di Appello di Lecce del 20.04.2011) Pres. Mannino, Est. Teresi, Ric. Marzano
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Parte civile – Precisazione delle conclusioni oralmente – Forma irrituale – Effetti – Prova scritta nel verbale – Art. 523 c.p.p..
Anche se la precisazione delle conclusioni della parte civile non sia stata presentata nella forma scritta, come richiesto dall’art. 523 c.p.p., essendo state precisate oralmente le conclusioni, di cui vi è la prova scritta nel verbale in termini precisi, tale forma irrituale non può che costituire un’irregolarità che non comporta alcuna sanzione, in quanto la conseguenza della revoca presunta può verificarsi solo se la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle sue conclusioni [Cassazione Sezione 4, n.39595 del 26/10/2007].
(dich. inamm. ricorso avverso sentenza della Corte di Appello di Lecce del 20.04.2011) Pres. Mannino, Est. Teresi, Ric. Marzano
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 8 maggio 2012 (Ud. 29/03/2012) Sentenza n. 16961SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome dei popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
composta dagli Ill.mi Signori:
dott. Saverio Mannino – Presidente
2. dott. Alfredo Teresi – Consigliere rel.
3. dott. Alfredo Maria Lombardi – Consigliere
4. dott. Mario Gentile – Consigliere
5. dott. Gastone Andreazza – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da Marzano Antonio, nato a Racale 8.12.1952, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 20.04.2011 che ha confermato la condanna alla pena di mesi 3 d’arresto C. 18.000 inflittagli nel giudizio di primo grado d’ammenda per il reato di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. n.380/2001;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
– Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
– Sentito il PM nella persona del PG, dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
– Sentito il difensore del ricorrente, avv. Claudio Albanese, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza in data 20.04.2011 la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna alla pena di mesi 3 di arresto €.18.000 d’ammenda nei confronti di Marzano Antonio quale colpevole del reato di cui all’art. 44 lettera b) d.P.R. n.380/2001 per avere eseguito senza permesso di costruire due unità immobiliari abitative staccate tra loro, di cui una allo stato rustico di circa 150 mq e l’altra costituita da fondazioni e mura perimetrali. In Racale, con accertamento del 5.05.2006, data del sopralluogo della polizia municipale.
2 – Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge; mancanza e manifesta illogicità della motivazione:
• sul rigetto dell’eccezione di nullità dell’ordinanza con cui il tribunale aveva disposto, su opposizione della difesa, la revoca dell’esame dei teste d’accusa, ten. Cacciatore, il quale, avendo partecipato al sopralluogo del 5.05.2006, avrebbe dovuto riferire su circostanze fondamentali per la descrizione dello stato dei luoghi e sul tempus commissi delicti anche alla stregua della contestazione “in data antecedente al 5.05.2006”;
• sul rigetto della domanda di revoca della costituzione di parte civile del Comune di Racale che nel giudizio di primo grado non aveva presentato conclusioni scritte;
• sulla quantificazione della pena e su diniego delle circostanze attenuanti generiche;
• sulla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato.
Concludeva per l’annullamento della sentenza quanto meno per intervenuta prescrizione della contravvenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3 – Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
Sul rigetto dell’eccezione di nullità dell’ordinanza con cui il tribunale aveva disposto la revoca dell’esame di un teste indicato dal PM va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui è sanata, se non immediatamente eccepita, la nullità del provvedimento di revoca dell’ammissione della prova testimoniale adottato nonostante le parti abbiano insistito per l’assunzione della prova [Sezione 3 n. 8159 del 26.11.2009 (dep. 2/03/2010) Rv. 246255].
Nella specie, dal verbale di udienza del 26.03.2009 (che questa corte può esaminare dovendo decidere su un’eccezione procedurale) risulta che il difensore dell’imputato nulla ha eccepito, sicché la nullità si è sanata.
Peraltro, la corte distrettuale ha puntualmente osservato che il tribunale ha ben esercitato il potere di revoca [che è più ampio, nel corso dei dibattimento, di quello esercitabile all’inizio dei dibattimento stesso] della prova già ammessa risultata superflua alla stregua della deposizione del teste Marrocco che aveva riferito sullo stato delle opere rinvenute al momento del sopralluogo da lui personalmente eseguito.
4 – I giudici del merito hanno preso in considerazione il verbale di sopralluogo del 5.05.2006 con rilievi fotografici, atto irripetibile, e gli accertamenti eseguiti dal geometra Marrocco nel corso di un successivo sopralluogo e da tali elementi hanno tratto il valido convincimento sulla sussistenza del reato la cui permanenza si è protratta fino alla data del sequestro delle opere abusive non ancora ultimate [l’ultimazione comprende le rifiniture interne ed esterne] stante che un edificio era allo stato rustico e l’altro, eseguito, fino alle fondamenta e ai muri perimetrali.
A fronte di tale obiettiva ricostruzione dei fatti il ricorrente non ha proposto, quindi, seri elementi di contrapposizione, ma ha avanzato generiche censure inammissibili in sede di legittimità.
5 – Conseguentemente il motivo, relativo all’intervenuta prescrizione della contravvenzione, non è puntuale perché, in tema di prescrizione, grava sull’imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti. (Fattispecie in tema di edilizia) [Cassazione Sezione III n. 19082/2009 Rv. 243765] e, nel caso in esame, da tale onere l’imputato si è sottratto dato che non ha fornito alcun dato utile per dimostrare che la data del commesso reato non fosse quella ritenuta dai giudici del merito.
Va ricordato che, restando a carico dell’accusa l’onere della prova della data d’inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta la mera affermazione dell’imputato a far ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l’incertezza della data d’inizio della decorrenza del relativo termine.
In base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a poter concretamente disporre, per determinare la data d’inizio del corso del termine di prescrizione: trattandosi di reato edilizio, la data di completa esecuzione dell’opera incriminata.
Pertanto, il motivo sulla prescrizione consiste in una mera asserzione difensiva priva di qualsiasi concreto elemento di riscontro e pure smentita da oggettive acquisizioni processuali, sicché, essendo il dies a quo quello della data del sopralluogo [5.05.2006], la prescrizione è inutilmente decorsa dopo la pronuncia della sentenza d’appello.
6 – E’ pure palesemente infondato il motivo di doglianza relativo alla violazione dell’art. 82 c.p.p. in relazione all’art. 523 c.p.p. per la mancata presentazione delle conclusioni scritte dalla parte civile.
Quanto all’addotta presunzione di revoca tacita prevista da quell’articolo, una volta verbalizzate le richieste della parte civile nel senso della condanna al risarcimento del danno o di concessione di una provvisionale e della refusione delle spese, come nel caso di specie, richieste che implicitamente ricomprendono la statuizione sul danno, si tratterebbe di una contraddizione in termini, non potendosi presumere una revoca di fronte ad un’esplicita domanda risarcitoria, sia pure richiesta oralmente, ma trasfusa pienamente nella verbalizzazione scritta.
Anche se la precisazione delle conclusioni della parte civile non sia stata presentata nella forma scritta, come richiesto dall’art. 523 c.p.p., essendo state precisate oralmente le conclusioni, di cui vi è la prova scritta nel verbale in termini precisi, tale forma irrituale non può che costituire un’irregolarità che non comporta alcuna sanzione, in quanto la conseguenza della revoca presunta può verificarsi solo se la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle sue conclusioni [Cassazione Sezione 4, n.39595 del 27/06/2007 (dep. 26/10/2007) Rv. 237773].
7 – Il motivo sulla dosimetria della pena è articolato in fatto e distorce la sostanza del provvedimento impugnato che possiede, in quanto correlato a quello di primo grado, un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.
Tenuto conto della sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale e, rilevato che nella specie non sussistono elementi per ritenere che l’imputato abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, alla relativa declaratoria segue, ex art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento e quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di €. 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di €.1.000.
Così deciso il 29.09.2011.