Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 10935 | Data di udienza: 22 Gennaio 2013

DIRITTO URBANISTICO – Soggetto attivo del reato di cui all’articolo 95 TU edilizia – Titolare della ditta ed esecutore dei lavori – Responsabilità – Fattispecie: vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche – Artt. 110 cp e 93,94 e 95 DPR n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Marzo 2013
Numero: 10935
Data di udienza: 22 Gennaio 2013
Presidente: Lombardi
Estensore: Orilia


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Soggetto attivo del reato di cui all’articolo 95 TU edilizia – Titolare della ditta ed esecutore dei lavori – Responsabilità – Fattispecie: vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche – Artt. 110 cp e 93,94 e 95 DPR n. 380/2001.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 8 Marzo 2013 (Ud. 22/01/2013), Sentenza n. 10935

DIRITTO URBANISTICO – Soggetto attivo del reato di cui all’articolo 95 TU edilizia – Titolare della ditta ed esecutore dei lavori – Responsabilità – Fattispecie: vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche – Artt. 110 cp e 93,94 e 95 DPR n. 380/2001.
 
Soggetto attivo del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie in zone sismiche, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori in assenza dell’autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui al citato decreto, (artt. 52 e 83), considerato che le disposizioni dettate in tema di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l’esecuzioni di opere non conformi alle norme tecniche, chiama proprio l’esecutore delle opere in questione ad osservare simili cautele. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7098/2009; Cass. pen. sez. F. sent. 24/7/2008, n. 35298)
 
(annulla sentenza n. 743/2010 TRIBUNALE di MESSINA, del 24/02/2011) Pres. Lombardi, Est. Orilia, Ric. Caliendi

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 8 Marzo 2013 (Ud. 22/01/2013), Sentenza n. 10935

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Presidente
Dott. ALDO FIALE – Consigliere
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere
Dott. LORENZO ORILIA – Consigliere  Rel.
Dott. LUCA RAMACCI – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
CALIENDI PIETRO N. IL 23/12/1947
avverso la sentenza n. 743/2010 TRIBUNALE di MESSINA, del 24/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S.S. che ha concluso per il rigetto
Udito, per la parte civile, l’Avv. //
Uditi difensor Avv. Favazzo
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza 24.2.2011 il Tribunale di Messina, all’esito di giudizio di opposizione avverso decreto penale di condanna – per quanto ancora interessa – ha condannato Caliendi Pietro alla pena di C. 1.200 di ammenda, ritenendolo colpevole del reato di cui agli artt. 110 cp e 93,94 e 95 DPR n. 380/2001, (per avere, in concorso con altri imputati) eseguito in zona sismica (Spadafora, contrada Leste) un muro di sostegno in c.a. senza darne preavviso scritto all’Ufficio del Genio Civile e senza ottenerne la preventiva autorizzazione). Ha motivato la condanna rilevando che l’imputato, quale legale rappresentante della “Guzzoni spa” (così testualmente, n.d.r.) – ditta esecutrice dei lavori – era tenuto anch’egli a dare la comunicazione preventiva al Genio Civile anche per il muro di sostegno allegando il relativo progetto, anche se l’opera era funzionale al fabbricato, in modo da consentire un controllo preventivo e documentale , trattandosi di opera realizzata in zona sismica.
 
2. L’imputato, tramite il difensore, ricorre per cassazione proponendo due censure:
 
2.1 Con un primo motivo denunzia la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cpp in relazione agli artt. 32 L.R. Sicilia n. 7/03 e 17 e 18 I. n. 64/1974, nonché la mancanza o illogicità della motivazione rimproverando in particolare al giudice di merito di averlo ritenuto responsabile nella veste di legale rappresentante della società Ghizzoni, ditta esecutrice dei lavori, mentre invece egli era un semplice capo cantiere che non ha posto in essere alcun atto tecnico, ma solo una formale presa d’atto dell’esistenza degli atti progettuali predisposti dalla committente (la Snam Rete Gas spa); ha precisato che il direttore tecnico della Ghizzoni era l’ing. Giuseppe Storino il quale, non a caso, raggiunto dalla medesima imputazione non ha proposto opposizione contro l’originario decreto penale di condanna, probabilmente consapevole delle proprie responsabilità.
Sotto altro profilo, ha osservato che dalla deposizione del teste Biancuzzo Alfredo risultava l’avvenuto deposito da parte della committente Snam in data 24.9.3007, cioè prima dell’avvio dei lavori, degli elaborati tecnici e l’attivazione della procedura prevista dall’art. 7 della legge regionale n. 7/03 e che le osservazioni predisposte dal Genio Civile non erano state recapitate alla committente, venutane a conoscenza solo in via occasionale il successivo marzo del 2008, a lavori ormai avviati da parte della esecutrice Ghizzoni.
 
2.2 Con un secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 133 e 175 cp nonché 125 cpc e la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, formulata in via subordinata e gradata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il primo motivo di ricorso è fondato.
 
Nel dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte, il Collegio ritiene che l’esecutore dei lavori o il titolare della ditta esecutrice dei lavori rimangono destinatari del divieto di esecuzione dei lavori in difetto della preventiva autorizzazione e del mancato rispetto delle norme o prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali vigenti (D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95). Infatti, come è stato precisato (vedi per tutte cass. Sez. 3, Sentenza n. 7098/2009 cit; Cass. pen. sez. F. sent. 24 luglio 2008, n. 35298, rv 240665), soggetto attivo del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie in zone sismiche, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori in assenza dell’autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui al citato decreto, (artt. 52 e 83), considerato che le disposizioni dettate in tema di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l’esecuzioni di opere non conformi alle norme tecniche, chiama proprio l’esecutore delle opere in questione ad osservare simili cautele.
 
Ciò posto, nel caso in esame è decisivo l’accertamento del ruolo rivestito dal Caliendi all’interno della società Ghizzoni perché la sua responsabilità penale sussiste solo nel caso si tratti di legale rappresentante della stessa.
 
Ebbene, il Tribunale di Messina ha fondato il giudizio di colpevolezza del Caliendi dando per scontata la sua qualità di legale rappresentante della ditta esecutrice, senza però spiegarne le ragioni: il giudice di merito avrebbe dovuto invece dare conto del proprio convincimento sulla sussistenza di una tale circostanza (peraltro non risultante neanche dal capo di imputazione), assolutamente decisiva ai fini del giudizio di colpevolezza, e l’omissione determina perciò l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice a quo per nuovo restando logicamente assorbito l’esame del secondo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio.
 
P.Q.M.
 
annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina. 
 
Così deciso in Roma, il 22.1.2013. 
 

 

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