Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 43148 | Data di udienza: 11 Luglio 2012

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni in atmosfera prodotti da una falegnameria – Controlli preventivi – Attività soggette ad autorizzazione (ordinaria o in forma semplificata) – Assenza – Effetti – Artt. 269, 272, 279, c.1, D.Lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Novembre 2012
Numero: 43148
Data di udienza: 11 Luglio 2012
Presidente: De Maio
Estensore: Andronio


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni in atmosfera prodotti da una falegnameria – Controlli preventivi – Attività soggette ad autorizzazione (ordinaria o in forma semplificata) – Assenza – Effetti – Artt. 269, 272, 279, c.1, D.Lgs. n. 152/2006.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE , Sez. 3^  8 Novembre 2012 (Ud. 11 lug.2012), Sentenza  n. 43148

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni in atmosfera prodotti da una falegnameria – Controlli preventivi – Attività soggette ad autorizzazione (ordinaria o in forma semplificata) – Assenza – Effetti – Artt. 269, 272, 279, c.1, D.Lgs. n. 152/2006.
 
Ai sensi dell’art. 279, comma 1, del D.lgs. n. 152 del 2006 è sanzionata penalmente l’assenza della prescritta autorizzazione, sia essa quella rilasciata con procedura semplificata, per le attività oggetto di autorizzazione generale, sia essa – a fortiori – quella ordinaria, per le attività che non sono oggetto di autorizzazione generale. Pertanto, essendo l’autorizzazione un requisito diretto a garantire l’effettività dei controlli preventivi in materia di inquinamento atmosferico, comporta, che la violazione si realizza con la semplice mancanza dell’atto autorizzatorio a prescindere dalla prova positiva del mancato superamento dei valori limite.
 
(conferma sentenza n. 3014/2010 CORTE APPELLO di BARI, del 01/07/2011) Pres. De Maio, Est. Andronio, Ric. Lorusso

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE , Sez. 3^ 8 Novembre 2012 (Ud. 11 lug.2012), Sentenza n. 43148

SENTENZA

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. GUIDO DE MAIO – Presidente 
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere
Dott. SILVIO AMORESANO – Consigliere 
Dott. LUIGI MARINI            – Consigliere  
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO          – Consigliere Rel. 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da LORUSSO GIUSEPPE N. IL 01/04/1949
avverso la sentenza n. 3014/2010 CORTE APPELLO di BARI, del 01/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l’inamissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con sentenza del 10 luglio 2011, la Corte d’appello di Bari ha confermato, quanto alla ritenuta responsabilità penale – e con rideterminazione della pena in diminuzione – la sentenza del Tribunale di Bari – sezione distaccata di Altamura, con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 269, 272, 279, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, per non avere richiesto all’amministrazione competente, in qualità di titolare di un laboratorio di falegnameria, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di polveri, fumi o vapori provocati dalla lavorazione e verniciatura di manufatti in legno, essendo tale attività artigianale inserita tra quelle di cui al comma 2 della parte II dell’allegato IV alla parte quinta del richiamato decreto legislativo.
 
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di gravame, la violazione delle norme incriminatrici e la carenza di motivazione. Sostiene la difesa di avere, già in grado d’appello, prospettato l’insussistenza del reato contestato, sia perché non vi era prova in atti che l’autorità amministrativa avesse mai adottato l’autorizzazione generale di cui all’art. 272 del d.lgs. n. 152 del 2006, sia per la mancanza di un accertamento circa i limiti di emissione delle polveri previsti dagli artt. 272, comma 2, e 271, commi da 5 a 7, dello stesso decreto legislativo. La Corte d’appello non avrebbe, sul punto, fornito una sufficiente motivazione, limitandosi ad affermare che la presenza di strumenti per la lavorazione del legno all’interno dei locali bastava a far ritenere che l’attività dell’imputato avrebbe dovuto essere autorizzata, sia pure con procedura semplificata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – Il ricorso è inammissibile, per genericità. Esso si basa, infatti, su rilievi che, anche se fondati, non farebbero venire meno l’accertata responsabilità penale.
 
Come correttamente rilevato dal Tribunale e dalla Corte d’appello la violazione della norma incriminatrice si desume, nel caso in esame, dalla semplice circostanza, pacifica in atti, che l’attività dell’imputato fosse priva di qualsivoglia autorizzazione (ordinaria o in forma semplificata) alle emissioni in atmosfera e fosse una falegnameria che svolgeva l’attività di verniciatura (a nulla rilevando eventuali peculiarità delle tecniche di verniciatura utilizzate) e che produceva polveri che venivano immesse nell’atmosfera.
 
La circostanza se l’autorità amministrativa abbia mai adottato l’autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del d.lgs. n. 152 del 2006, che avrebbe consentito all’attività di falegnameria di essere autorizzata con procedura semplificata anziché nelle forme ordinarie, è, dunque, del tutto irrilevante, perché ai sensi dell’art. 279, comma 1, del D.lgs. n. 152 del 2006 è sanzionata penalmente l’assenza della prescritta autorizzazione, sia essa quella rilasciata con procedura semplificata, per le attività oggetto di autorizzazione generale, sia essa – a fortiori – quella ordinaria, per le attività che non sono oggetto di autorizzazione generale.
 
Del tutto irrilevante, poi, risulta l’invocato accertamento dell’effettivo superamento dei valori limite di emissione, non essendo tale superamento oggetto di contestazione nel caso di specie, in cui si controverte – come visto – sulla violazione costituita dalla semplice mancanza dell’autorizzazione. La sussistenza di tale violazione non sarebbe, infatti, esclusa neanche se l’imputato fornisse la prova positiva del mancato superamento dei valori limite, trattandosi di una fattispecie contravvenzionale diretta a garantire l’effettività dei controlli preventivi in materia di inquinamento atmosferico.
 
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, l’11 luglio 2012.
 

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