Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Rifiuti
Numero: 5032 |
Data di udienza:
* RIFIUTI – Rifiuti da macellazione speciali non pericolosi – Immissione di sangue in un tombino per la raccolta acque meteoriche – Smaltimento senza iscrizioni, autorizzazioni o comunicazioni – Natura di sottoprodotto – Esclusione – Artt. 183, c.1, lett. a), 184 bis, 185 e 256 c.1 D.L.vo n. 152/2006 – Art. 13 D. L.vo n. 205/2010 – Reg. n.1774/2002/CE.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Febbraio 2012
Numero: 5032
Data di udienza:
Presidente: ter
Estensore: Lombardi
Premassima
* RIFIUTI – Rifiuti da macellazione speciali non pericolosi – Immissione di sangue in un tombino per la raccolta acque meteoriche – Smaltimento senza iscrizioni, autorizzazioni o comunicazioni – Natura di sottoprodotto – Esclusione – Artt. 183, c.1, lett. a), 184 bis, 185 e 256 c.1 D.L.vo n. 152/2006 – Art. 13 D. L.vo n. 205/2010 – Reg. n.1774/2002/CE.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 9 febbraio 2012, Sentenza n. 5032
RIFIUTI – Rifiuti da macellazione speciali non pericolosi – Immissione di sangue in un tombino per la raccolta acque meteoriche – Smaltimento senza iscrizioni, autorizzazioni o comunicazioni – Natura di sottoprodotto – Esclusione – Artt. 183, c.1, lett. a), 184 bis, 185 e 256 c.1 D.L.vo n. 152/2006 – Art. 13 D. L.vo n. 205/2010 – Reg. n.1774/2002/CE.
L’articolo 185 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, esclude dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo Testo Unico in materia ambientale: “i sottoprodotti di origine animale compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”. In altri termini la legge esclude che quelli che potrebbero essere qualificati come sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento CE 1774/2002, siano tali, allorche’ lo stesso produttore li abbia destinati allo smaltimento, ed a maggior ragione se li abbia di fatto smaltiti, siano sottratti alle disposizioni in materia di rifiuti, (Cass. sez. 3, 5.2.2009 n. 12844, De Angelis e altri). Nella specie, tutte le questioni relative alla qualificazione del sangue animale come sottoprodotto ai sensi delle disposizioni citate risultano superate alla luce del fatto, accertato dal giudice di merito, che il predetto materiale ha formato oggetto di smaltimento mediante immissione nelle acque superficiali e, quindi, l’imputata se ne e’ disfatta secondo la definizione contenuta nel Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera a), come sostituito dal Decreto Legislativo n. 205 del 2010, articolo 10, che deve ritenersi in ogni caso prevalente su quella di sottoprodotto, poiche’ esclude in radice la condizione essenziale cui deve rispondere il sottoprodotto, che e’ quella del suo reimpiego o successiva utilizzazione.
(conferma sentenza in data 31.3.2011 del Tribunale di Bergamo) Pres. Teresi, Rel. Lombardi
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 9 febbraio 2012, Sentenza n. 5032
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Consigliere Rel.
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
– sul ricorso proposto da Po. An., n. a (…a.d…);
– avverso la sentenza in data 31.3.2011 del Tribunale di Bergamo, con la quale venne condannata alla pena di euro 6.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1;
-Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
– Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
– Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha affermato la colpevolezza di Po. An. in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, a lei ascritto perche’, quale amministratrice della ditta ” Ag. Nu. Ca. S.r.l.”, effettuava lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da liquidi animali provenienti da macellazione, in assenza delle prescritte iscrizioni, autorizzazioni o comunicazioni.
In particolare, e’ stato accertato in punto di fatto, a seguito di ispezioni effettuate in due date diverse, che la ditta di cui e’ responsabile l’imputata immetteva detti rifiuti, costituiti da sangue proveniente da macellazione di suini, in un tombino per la raccolta di acque meteoriche, dal quale defluivano nel corso d’acqua superficiale denominato (…a.d…).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione di legge.
Si deduce, in sintesi, che il sangue proveniente dalla macellazione dei suini non poteva essere qualificato rifiuto, dovendo essere definito ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 sottoprodotto di origine animale; definizione che trova ulteriore riscontro nella nozione di sottoprodotto dettata dal
Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera p). Nel caso in esame l’azienda di cui e’ responsabile l’imputata e’ organizzata per la continua, regolare e legittima consegna del sangue proveniente dalla macellazione ad una ditta specializzata nella raccolta dei sottoprodotti destinati alla commercializzazione a fini alimentari. Erroneamente, pertanto, il giudice di merito ha qualificato il sottoprodotto di origine animale come rifiuto.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione.
Si deduce che il giudice di merito non ha affatto accertato l’esistenza dell’elemento psicologico del reato. Sul punto si sostiene il carattere occasionale ed imprevedibile di quanto verificatosi, dovuto al distacco di un tubo che convoglia il sangue in una vasca di raccolta. L’accaduto, pertanto, non e’ frutto di una condotta qualificabile come azione volontaria di “immissione”, ma e’ conseguenza di un incidente. Si lamenta anche la omessa valutazione della occasionalita’ del fatto ai fini della concessione delle attenuanti generiche, che sono state negate, della determinazione della pena in corrispondenza del minimo edittale e della concessione dei benefici di legge.
Il ricorso non e’ fondato.
La nozione di sottoprodotto e’ attualmente dettata dal
Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 184 bis, introdotto dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, articolo 12, che ha apportato alcune modifiche, non rilevanti in questa sede, al precedente testo del cit. Decreto Legislativa, articolo 183, comma 1, lettera p). Il
Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 185, come sostituito dal predetto Decreto Legislativo n. 205 del 2010, articolo 13, esclude dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo Testo Unico in materia ambientale, tra l’altro, al comma 2, lettera b): “i sottoprodotti di origine animale compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”. In altri termini la legge esclude che quelli che potrebbero essere qualificati come sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento CE 1774/2002, siano tali, allorche’ lo stesso produttore li abbia destinati allo smaltimento, ed a maggior ragione se li abbia di fatto smaltiti, siano sottratti alle disposizioni in materia di rifiuti, (cfr. sez. 3, 5.2.2009 n. 12844, De Angelis e altri, RV 243114).
Pertanto, tutte le questioni relative alla qualificazione del sangue animale come sottoprodotto ai sensi delle disposizioni citate risultano superate alla luce del fatto, accertato dal giudice di merito, che il predetto materiale ha formato oggetto di smaltimento mediante immissione nelle acque superficiali e, quindi, l’imputata se ne e’ disfatta secondo la definizione contenuta nel
Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera a), come sostituito dal Decreto Legislativo n. 205 del 2010, articolo 10, che deve ritenersi in ogni caso prevalente su quella di sottoprodotto, poiche’ esclude in radice la condizione essenziale cui deve rispondere il sottoprodotto, che e’ quella del suo reimpiego o successiva utilizzazione.
Il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Le censure della ricorrente per vizi di motivazione della sentenza si esauriscono in deduzioni fattuali, inammissibili in sede di legittimita’, con le quali si prospetta solo una ricostruzione del fatto diversa da quella accerta dal giudice di merito.
Peraltro, la sentenza ha evidenziato che, nel caso concreto, e’ mancata un’adeguata manutenzione e controllo delle strutture mediante le quali doveva procedersi al corretto smaltimento degli scarti animali con la conseguente integrazione dell’elemento psicologico del reato costituito anche dalla mera colpa.
Anche sul punto del diniego delle attenuanti genetiche o in ordine alla determinazione della pena, peraltro individuata in quella pecuniaria, meno grave, e piu’ in generale al trattamento sanzionatorio la sentenza si palesa sufficientemente motivata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.