Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Rifiuti
Numero: 5034 |
Data di udienza:
* RIFIUTI – Attività di rottamazione – Gestione illecita di rifiuti – Trasporto illecito – Contaminazione di un sito – Prevenzione ambientale – Procedure operative ed amministrative – Sanzioni – Artt. 242 c.1, 256, c.1 lett.a), 257, c.2, e 304, c.2 D. L.vo n. 152/2006 – Fattispecie: Rottami ferrosi – relitto di motonave arenata con obbligo di rottamazione – sversamento in acque marine superficiali e sulla battigia di una ingente quantità di olio combustibile potenzialmente in grado di contaminare il sito.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Febbraio 2012
Numero: 5034
Data di udienza:
Presidente: Teresi
Estensore: Ramacci
Premassima
* RIFIUTI – Attività di rottamazione – Gestione illecita di rifiuti – Trasporto illecito – Contaminazione di un sito – Prevenzione ambientale – Procedure operative ed amministrative – Sanzioni – Artt. 242 c.1, 256, c.1 lett.a), 257, c.2, e 304, c.2 D. L.vo n. 152/2006 – Fattispecie: Rottami ferrosi – relitto di motonave arenata con obbligo di rottamazione – sversamento in acque marine superficiali e sulla battigia di una ingente quantità di olio combustibile potenzialmente in grado di contaminare il sito.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 9 febbraio 2012, Sentenza n. 5034
In materia di gestione illecita di rifiuti, sussiste la penale responsabilità per chi svolge attività imprenditoriale nel settore dell’autotrasporto, attesa la natura contravvenzionale del reato, lo stesso si configura anche in presenza di una qualsiasi condotta negligente da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito del mezzo e le considerazioni svolte nella sentenza gravata danno piena contezza di un atteggiamento quantomeno negligente se non anche di consapevole partecipazione all’attività non autorizzata. Fattispecie: Rottami ferrosi – relitto di motonave arenata con obbligo di rottamazione – sversamento in acque marine superficiali e sulla battigia di una ingente quantità di olio combustibile potenzialmente in grado di contaminare il sito.
(riforma sentenza n. 670/2010 CORTE APPELLO di BARI, del 30/11/2010) Pres. Teresi, Rel. Ramacci
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 9 febbraio 2012, Sentenza n. 5034
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Consigliere
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Rel.
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN. AL. , N. IL (…ad…);
2) PA. AM. , N. IL (…ad…);
avverso la sentenza n. 670/2010 CORTE APPELLO di BARI, del 30/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per In. annullamento con rinvio; per Pa. rigetto del ricorso.
udito, per la parte civile, Avv. De. Lu. Ma. (nuova nomina);
udito il difensore avv. Sc. Ma. – (…ad…) (sost. Proc.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 30 novembre 2010, riformava parzialmente, riducendo la pena, la sentenza con la quale, in data 9 dicembre 2009, il Tribunale di Lucera – Sezione Distaccata di Apricena, riconosceva la penale responsabilita’ di IN. Al. per i reati di cui all’
articolo 256, comma 1, lettera a) e articolo 257, comma 2, in relazione al
Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 242, comma 1 e articolo 304, comma 2, e di PA. Am. per la violazione del
Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a).
Il primo era accusato di aver illecitamente gestito rifiuti, consistenti in rottami ferrosi, quale aggiudicatario del relitto di una motonave arenata con obbligo di rottamarla e di aver omesso di comunicare, nei termini di legge, alle autorita’ competenti l’avvenuto sversamento in acque marine superficiali e sulla battigia di una ingente quantita’ di olio combustibile potenzialmente in grado di contaminare il sito.
La seconda rispondeva, invece, del trasporto illecito dei rifiuti provenienti dall’attivita’ di rottamazione suddetta.
Avverso tale pronuncia entrambi proponevano un unico ricorso per cassazione.
IN. Al. deduceva la mancanza di motivazione relativamente alla imputazione concernente la violazione del
Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 257, rilevando che la Corte territoriale, pur essendo stata chiamata a pronunciarsi anche su tale punto dell’impugnata decisione, aveva omesso qualsivoglia determinazione in merito, limitandosi al rigetto dell’istanza assolutoria.
PA. Am. deduceva la manifesta illogicita’ della motivazione relativamente alla sua posizione processuale, avendo i giudici del gravame confermato l’affermazione di penale responsabilita’ del primo giudice sulla base della mera supposizione che ella fosse a conoscenza delle modalita’ di utilizzo del veicolo di sua proprieta’ da parte del figlio IN. Al..
Rilevava che la illogicita’ della motivazione era desumibile anche dal fatto che l’imputazione riguardava una condotta attiva, come era dato desumere dal tenore testuale dell’imputazione (“…perche’, quale proprietaria del veicolo…effettuava il trasporto….”), mentre la Corte territoriale aveva ritenuto che detto trasporto ella avesse soltanto consentito, in quanto materialmente effettuato dal figlio.
Insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ solo in parte fondato.
Occorre infatti rilevare, con riferimento alla posizione di IN. Al., che effettivamente la Corte territoriale, pur dando atto della contestazione di cui al capo c) della rubrica, relativa alla violazione del
Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 257 ed integralmente riportata, dell’affermazione di penale responsabilita’ da parte del primo giudice e della richiesta assolutoria dell’imputato, ha del tutto omesso ogni considerazione sul punto, pur procedendo alla rideterminazione della pena considerando anche il reato ignorato in motivazione.
Non e’ dato riscontrare, nella sentenza impugnata, neppure un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, ne’ puo’ ritenersi che i giudici del gravame abbiano comunque proceduto ad una valutazione globale della posizione dell’ IN. , posto che la parte dell’impugnata decisione a lui dedicata e’ unicamente incentrata sulla condotta di illecita gestione, concernente fatti completamente diversi dalla mancata effettuazione della comunicazione di cui al
Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 242, sanzionata dal cit. decreto,
articolo 257 e rilevata in occasione di uno sversamento di materiale inquinante.
Ne consegue che la rilevata lacuna motivazionale andra’ colmata nel successivo giudizio di rinvio.
A conclusioni diverse deve invece pervenirsi con riferimento alla posizione di PA. Am..
La Corte territoriale ha infatti ritenuto corretta l’affermazione di penale responsabilita’ da parte del primo giudice sul presupposto che la stessa, svolgente attivita’ imprenditoriale nel settore dell’autotrasporto, gravata da precedenti penali specifici in materia di rifiuti e legata da rapporto di stretta parentela con il materiale esecutore del trasporto, non poteva ignorare l’effettuazione di tale attivita’ da parte del figlio, peraltro ripetuta nel tempo, come documentalmente dimostrato.
A fronte di tali considerazioni la ricorrente oppone una mera negazione, affermando di non aver avuto contezza di quanto effettuato dal figlio con il mezzo di sua proprieta’.
Tali allegazioni non evidenziano, tuttavia, alcun vizio di motivazione e “non inficiano la linearita’ e logicita’ dell’iter argomentativo percorso dalla Corte territoriale, posto che, attesa la natura contravvenzionale del reato, lo stesso si configura anche in presenza di una qualsiasi condotta negligente da cui sia derivata la possibilita’ dell’uso illecito del mezzo e le considerazioni svolte nella sentenza gravata danno piena contezza di un atteggiamento quantomeno negligente se non anche di consapevole partecipazione all’attivita’ non autorizzata.
Nessun profilo di illogicita’ e’ dato inoltre rilevare, infine, dalla lettura dell’imputazione, laddove il riferimento alla condotta posta in essere dalla ricorrente e’ chiaramente delineato anche dal richiamo all’imputazione dell’IN. e adeguatamente valutata dai giudici del gravame senza alcun cedimento logico o palese contraddizione.
La sentenza si presenta dunque, sul punto, del tutto immune da censure.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN. Al. limitatamente al capo c) dell’imputazione e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bari.
Rigetta il ricorso di PA. Am. che condanna al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, Amministrazione Provinciale di Foggia, che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre ad accessori di legge.