Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Danno ambientale,
Diritto processuale penale,
Inquinamento del suolo
Numero: 34913 |
Data di udienza:
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DANNO AMBIENTALE – RESPONSABILITÀ 231/2001 – Sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato – Nozione di profitto del reato – Tribunale del riesame – Valutazione dell’effettiva equivalenza tra il valore dei beni sequestrati e l’entità del profitto – Necessità – Nozione di “violazione di legge” – Manifesta illogicità della motivazione – Artt.260 e 256 c.3 D.L.vo 152/2006 – Artt. 19 e 53 D.L.vo 231/2001 – Artt. 125, 321, 325 c.1 e 606 c.1 lett.b) cod.proc.pen..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Luglio 2015
Numero: 34913
Data di udienza:
Presidente: Franco
Estensore: Amoresano
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DANNO AMBIENTALE – RESPONSABILITÀ 231/2001 – Sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato – Nozione di profitto del reato – Tribunale del riesame – Valutazione dell’effettiva equivalenza tra il valore dei beni sequestrati e l’entità del profitto – Necessità – Nozione di “violazione di legge” – Manifesta illogicità della motivazione – Artt.260 e 256 c.3 D.L.vo 152/2006 – Artt. 19 e 53 D.L.vo 231/2001 – Artt. 125, 321, 325 c.1 e 606 c.1 lett.b) cod.proc.pen..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ Ud. 02/07/2015 Sentenza n.34913
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DANNO AMBIENTALE – Responsabilità 231 – Sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato – Nozione di profitto del reato – Tribunale del riesame – Valutazione dell’effettiva equivalenza tra il valore dei beni sequestrati e l’entità del profitto – Necessità – Artt.260 e 256 c.3 D.L.vo 152/2006 – Artt. 19 e 53 D.L.vo 231/2001 – Artt. 321, 325 c.1 e 606 c.1 lett.b) cod.proc.pen..
Il Tribunale del riesame, pur in assenza di poteri di accertamento, non può esimersi nel confermare il sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato, di valutare, sulla base delle prospettazioni delle parti, la corretta determinazione del profitto medesimo (Cass.sez. 6 n.24277 del 8/4/2013; sez. 6 n.18767 del 18/2/2014). Compete, inoltre, al Tribunale la valutazione dell’effettiva equivalenza tra il valore dei beni sottoposti a vincolo e l’entità del profitto (Cass. sez. 6 n.19051 del 10/1/2013). Sia pure con specifico riferimento ai reati tributari, è stato ribadito che il Tribunale del riesame debba adeguatamente apprezzare il valore dei beni sequestrati in rapporto all’importo del credito che giustifica l’adozione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente (art.322 ter cod.pen.) al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario (Cass.pen. sez.3 n.17465 del 22/3/2012). Sicché, va annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame che non contenga alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati, necessaria al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l’adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca (Cas.pen.sez. 3 n.41731 del 7/10/2010).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Responsabilità 231 e nozione di “violazione di legge” – Manifesta illogicità della motivazione – Artt.125 e 606 lett.e) c.p.p..
Nella nozione di “violazione di legge” rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso dall’art.606 lett.e) cod.proc.pen. (Cass. S.U. sentenza n.5876 del 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua). Pertanto, nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass. S.U. sentenza n.25932 del 29/5/2008-Ivanov).
(annulla con rinvio ordinanza del 13/11/2014 del Tribunale di L’Aquila) Pres. Franco, Rel. Amoresano.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, Ud. 02/07/2015, Sentenza n.34913
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da: Musarella Giovanni Domizio, nato a Reggio Calabria il 05/07/1965 avverso la ordinanza del 13/11/2014 del Tribunale di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
– udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano; udito il P. M., in persona del Sost. Proc.Gen. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
– udito il difensore, avv.Roberto Madama, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza in data 13/11/2014, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta dal difensore di Musarella Giuseppe Domizio e Xpress s.r.l. avverso il decreto del G.i.p. del Tribunale di L’Aquila, emesso in data 14/10/2014, con cui era stato disposto il sequestro preventivo di terreni appartenenti al Comune di L’Aquila e nella disponibilità di Xpress s.r.I., nonché il sequestro per equivalente della somma di euro 36.000,00, annullava il decreto impugnato limitatamente ai terreni. Riteneva il Tribunale che sussistesse il
fumus dei reati di cui agli
artt.260 e 256 comma 3 D.L.vo 152/2006, ma che non sussistesse ulteriormente l’esigenza preventiva di cui all’art.321 cod.proc.pen, essendo stata completata la sistemazione dell’area e non essendo ipotizzabili ulteriori operazioni di scarico. Pronunciando anche in ordine alla richiesta di riesame proposta dai medesimi soggetti avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. in data 16/10/2014, riteneva il Tribunale che il vincolo andasse mantenuto per esigenze probatorie, per accertare il volume di materiale scaricato sui terreni.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Xpress s.r.l. e di Giovanni Domizio Musarella, rappresentante legale della società, indagati nel procedimento n.42/14 R.G.N.R. Dopo una premessa in fatto denuncia la violazione degli artt.325 comma 1 e 606 comma 1 lett.b) cod.proc.pen., nonché la mancanza di motivazione. La motivazione del provvedimento impugnato è assolutamente non congrua rispetto ai motivi di impugnazione, con i quali si deduceva non l’inesistenza degli indizi posti a fondamento dell’imputazione, ma la determinazione dell’ammontare del profitto del reato.
Il Tribunale ha completamente omesso di argomentare in ordine al valore di quanto in sequestro e quindi non ha verificato il rispetto del principio di proporzionalità tra profitto e valore dei beni sequestrati. Con il secondo motivo denuncia la mancanza assoluta di motivazione e l’erronea applicazione della nozione di profitto del reato di cui agli
artt.19 e 53 D.L.vo 231/2001, non avendo il Tribunale accertato il rapporto di congruità tra la somma di euro 36.000,00 sequestrata e l’effettivo profitto conseguito dagli indagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Va premesso che, a norma dell’art.325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge. Secondo le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n.5876 del 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv.226710), nella nozione di “violazione di legge” rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso dall’art.606 lett.e) cod.proc.pen. Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n.25932 del 29/5/2008-Ivanov,Rv. 25932, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
3. Con i motivi di riesame ed in particolare con i motivi nuovi si contestava che la somma di euro 36.000,00 sequestrata costituisse il profitto del reato e, comunque, si deduceva che essa fosse stata quantifica in modo approssimativo ed inesatto, con conseguente sproporzione con quanto sequestrato. Il Tribunale, prescindendo completamente dai rilievi difensivi, con motivazione apparente ed apodittica, si è limitato a rilevare che la somma sequestrata costituisse il “risparmio del costo di realizzazione della runway end safety area dell’aeroporto”. Né ha effettuato alcuna valutazione in ordine alla lamentata sproporzione tra quanto sequestrato e l’ammontare del profitto. Pur in assenza di poteri di accertamento, il Tribunale del riesame, secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, non può esimersi, nel confermare il sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato, di valutare, sulla base delle prospettazioni delle parti, la corretta determinazione del profitto medesimo (Cass.sez. 6 n.24277 del 8/4/2013; sez. 6 n.18767 del 18/2/2014). Compete, inoltre, al Tribunale la valutazione dell’effettiva equivalenza tra il valore dei beni sottoposti a vincolo e l’entità del profitto (Cass. sez. 6 n.19051 del 10/1/2013). Sia pure con specifico riferimento ai reati tributari, è stato ribadito che il Tribunale del riesame debba adeguatamente apprezzare il valore dei beni sequestrati in rapporto all’importo del credito che giustifica l’adozione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente (art.322 ter cod.pen.) al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario (Cass.pen. sez.3 n.17465 del 22/3/2012). Sicchè va annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame che non contenga alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati, necessaria al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l’adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca” (Cas.pen.sez. 3 n.41731 del 7/10/2010).
4. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di L’Aquila.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di L’Aquila.
Così deciso in Roma il 02/07/2015