Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Danno ambientale, Diritto processuale penale, Inquinamento del suolo, Rifiuti Numero: 48548 | Data di udienza: 25 Settembre 2018

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Ecoreati – Avvelenamento delle falde acquifere – Configurabilità del reato – Sversamento accidentale – Natura di reato di pericolo presunto – Pericolo per la salute pubblica – Pericolosità scientificamente accertata – Mero superamento dei limiti tabellari – Potenzialità di nuocere alla salute – Artt.242, 257, 304 D.Lgs n. 152/06 – Artt. 439, 452, 674 c.p. – Disastro innominato – Natura di delitto a consumazione anticipata – Art. 434 cod. pen. – Avvelenamento di acque – Natura di reato istantaneo ad effetti permanenti – Condotte inquinanti potenzialmente pericolose per la salute pubblica – Conseguenze dannose del reato – Differenza tra art. 439 e 440 cod. pen. – Coefficiente di offensività – Giurisprudenza – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Inquinamento ambientale – Azione di prevenzione – Attività ripristinatorie – Obblighi di comunicazione – Procedure operative ed amministrative – Bonifica dei siti – Danno ambientale – Destinatario dell’obbligo è il responsabile dell’evento potenzialmente inquinante – Proprietario del terreno interessato dall’evento – DANNO AMBIENTALE – Inquinamento ambientale – Ecodelitti – Spostamento in avanti del momento consumativo di un reato già perfetto – Presupposti – Perdura la condotta inquinante – Protrazione dell’evento e modifica della qualificazione giuridica del fatto – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reati a consumazione protratta – Reati permanenti e reati necessariamente abituali – Decorso del termine della prescrizione – Reati cosiddetti istantanei realizzati mediante una condotta prolungata, o frazionata – Effetti prolungati o permanenti dei reati istantanei – Risarcimento del danno – Causa estintiva di un reato è maturata prima della sentenza di primo grado – Revoca delle statuizioni civili.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Ottobre 2018
Numero: 48548
Data di udienza: 25 Settembre 2018
Presidente: FUMU
Estensore: PEZZELLA


Premassima

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Ecoreati – Avvelenamento delle falde acquifere – Configurabilità del reato – Sversamento accidentale – Natura di reato di pericolo presunto – Pericolo per la salute pubblica – Pericolosità scientificamente accertata – Mero superamento dei limiti tabellari – Potenzialità di nuocere alla salute – Artt.242, 257, 304 D.Lgs n. 152/06 – Artt. 439, 452, 674 c.p. – Disastro innominato – Natura di delitto a consumazione anticipata – Art. 434 cod. pen. – Avvelenamento di acque – Natura di reato istantaneo ad effetti permanenti – Condotte inquinanti potenzialmente pericolose per la salute pubblica – Conseguenze dannose del reato – Differenza tra art. 439 e 440 cod. pen. – Coefficiente di offensività – Giurisprudenza – INQUINAMENTO DEL SUOLO – Inquinamento ambientale – Azione di prevenzione – Attività ripristinatorie – Obblighi di comunicazione – Procedure operative ed amministrative – Bonifica dei siti – Danno ambientale – Destinatario dell’obbligo è il responsabile dell’evento potenzialmente inquinante – Proprietario del terreno interessato dall’evento – DANNO AMBIENTALE – Inquinamento ambientale – Ecodelitti – Spostamento in avanti del momento consumativo di un reato già perfetto – Presupposti – Perdura la condotta inquinante – Protrazione dell’evento e modifica della qualificazione giuridica del fatto – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reati a consumazione protratta – Reati permanenti e reati necessariamente abituali – Decorso del termine della prescrizione – Reati cosiddetti istantanei realizzati mediante una condotta prolungata, o frazionata – Effetti prolungati o permanenti dei reati istantanei – Risarcimento del danno – Causa estintiva di un reato è maturata prima della sentenza di primo grado – Revoca delle statuizioni civili.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.4^ 24/10/2018 (Ud. 25/09/2018), Sentenza n.48548


ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Ecoreati – Avvelenamento delle falde acquifere – Configurabilità del reato – Sversamento accidentale – Natura di reato di pericolo presunto – Pericolo per la salute pubblica – Pericolosità scientificamente accertata – Mero superamento dei limiti tabellari – Potenzialità di nuocere alla salute – Artt.242, 257, 304 D.Lgs n. 152/06 – Artt. 439, 452, 674 c.p..
 
Per la configurabilità del reato di avvelenamento (ipotizzato, nella specie, come colposo) di acque o sostanze destinate all’alimentazione, pur dovendosi ritenere che trattasi di reato di pericolo presunto, è tuttavia necessario che un «avvelenamento» dì per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico­nocivi per la salute (così questa Sez. 4, n. 15216 del 13/2/2007, Della Torre). Per "pericolosità" deve ritenersi scientificamente accertata quando possa dirsi riferita a "dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute. Sicché, non è sufficiente il mero superamento dei "limiti soglia" di carattere precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l’uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo (Sez. 4, n. 25547 del 10/5/2018, Comune di Carisio). Tale superamento non è sufficiente ad integrare nemmeno la fattispecie prevista dall’art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la quale sanziona condotte di "inquinamento", ossia causative di un evento che costituisce evidentemente un "minus" rispetto all’ipotesi di "avvelenamento" (Sez. 1, n. 45001 del 19/09/2014, Capasso). Va ulteriormente precisato che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 439 cod. pen. l’avvelenamento delle acque destinate all’alimentazione non deve avere necessariamente potenzialità letale, essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere alla salute. E che le acque considerate dalla norma di cui ci si occupa sono quelle destinate all’alimentazione umana, abbiano o non abbiano i caratteri biochimici della potabilità secondo la legge e la scienza.
 
 
INQUINAMENTO DEL SUOLO – INQUINAMENTO IDRICO – Ecoreati – Disastro innominato – Natura di delitto a consumazione anticipata – Giurisprudenza – Art. 434 cod. pen..
 
Il disastro innominato di cui all’art. 434 cod. pen. è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell’evento funge da circostanza aggravante. Pertanto è compito del giudice di merito accertare se l’imputato abbia dato luogo a fatti diretti a determinare un evento disastroso per poi stabilire se l’attività compiuta abbia causato le conseguenze disastrose (così Sez. 4, n. 18384 del 20/12/2017 dep.il 27/04/2018, P.G. in proc. Medicina Democratica).  La differenza, che va sottolineata, è che nel caso del reato di cui all’art. 439 cod. pen. l’avvelenamento delle acque deve esserci stato, altrimenti il reato non c’è, nel disastro innominato di cui all’art. 434 se l’evento-disastro si è realizzato sussiste l’ipotesi aggravata di cui al secondo comma, ma se non c’è, ma c’è il concreto pericolo di disastro (con i necessari caratteri di capacità diffusiva del nocumento in relazione ad una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti) sussiste pur sempre il reato nella forma semplice di cui al primo comma (Cass. Sez. 4, n. 36626 del 5/5/2011, Mazzei; conf. Sez. 4, n. 19342 del 20/2/2007, Rubiero ed altri; Sez. 4, n. 5820 del 3/3/2000, Alessio). 
 
 
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Avvelenamento di acque – Natura di reato istantaneo ad effetti permanenti – Condotte inquinanti potenzialmente pericolose per la salute pubblica – Conseguenze dannose del reato. 
 
Il reato di avvelenamento di acque, ex art. 439 cod. pen. è un reato istantaneo ad effetti permanenti che si realizza nel momento in cui le condotte inquinanti, per la qualità e la quantità della polluzione, divengono pericolose per la salute pubblica, cioè potenzialmente idonee a produrre effetti tossico­nocivi per la salute pubblica, analizzando la struttura della fattispecie. In tale genere di reati non si ha il protrarsi dell’offesa dovuta alla persistente condotta del soggetto agente, ma ciò che perdura nel tempo sono le sole conseguenze dannose del reato. Diversamente da quanto avviene in altri reati, quale, ad esempio, quello di disastro innominato di cui all’art. 434 co. 2, in quello di avvelenamento colposo delle acque, ai fini della consumazione andrà tenuto conto del momento in cui è cessata la condotta inquinante, ma anche di quello in cui si è realizzato l’evento di inquinamento della falda.
 
 
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione – Differenza tra art. 439 e 440 cod. pen. – Coefficiente di offensività – Giurisprudenza.
 
La condotta di avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione di cui all’art. 439 cod. pen., a differenza di quella di corrompimento di cui all’art. 440 cod. pen., ha connaturato in sé un intrinseco coefficiente di offensività, caratterizzandosi per l’immissione di sostanze estranee di natura e in quantità tale che, seppur senza avere necessariamente una potenzialità letale, producono ordinariamente, in caso di assunzione, effetti tossici secondo un meccanismo di regolarità causale che desta un notevole allarme sanitario da valutarsi anche in relazione alla tipologia delle possibili malattie conseguenti (così Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017 dep. il 2018, Giacomelli che ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 440 cod. pen. a carico del dirigente e del responsabile di settore di una società di gestione di un acquedotto, in ragione della concentrazione non elevata degli agenti patogeni veicolati nell’acqua e del loro ruolo eziologico nella diffusione di una malattia infettiva ­ la gastroenterite ­ che, nelle sue concrete modalità di manifestazione non era risultata particolarmente invasiva per la salute, tenuto conto anche dei contenuti tempi di guarigione delle persone offese).
 

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Inquinamento ambientale – Azione di prevenzione – Attività ripristinatorie – Obblighi di comunicazione – Procedure operative ed amministrative – Bonifica dei siti – Danno ambientale – Destinatario dell’obbligo è il responsabile dell’evento potenzialmente inquinante – Proprietario del terreno interessato dall’evento.
 
Sebbene l’art. 257 richiami genericamente l’art. 242, il riferimento deve ritenersi effettuato alla comunicazione di cui al primo comma di tale ultima disposizione e non anche agli altri obblighi di informazione previsti dagli altri commi, dal momento che lo scopo evidente della disposizione penale è quello di sanzionare l’omessa preliminare informazione dell’evento potenzialmente inquinante ai soggetti individuati dalla legge, affinché prendano cognizione della situazione e possano verificare lo sviluppo delle attività ripristinatorie, (Sez. 3, n. 12388 del 21/2/2017, Casagrande). Sicché, risulterebbe del tutto incongruo il ricorso alla sanzione penale con rifermento alla violazione degli ulteriori obblighi, quando gli organi competenti siano già informati dell’inquinamento, se sono stati posti in condizione di attivarsi. Il riferimento al primo comma dell’art. 242 porta a concludere, che gli obblighi di comunicazione sorgono per il solo fatto che si sia verificata una situazione di potenziale pericolo, prescindendo, quindi, dall’eventuale superamento delle soglie di contaminazione. Va altresì rilevato come l’art. 304 d.lgs. 152/06 fornisca precise indicazioni non solo sui destinatari della comunicazione, ma anche sui contenuti della stessa, in quanto, come si è già detto, essa deve riguardare, in generale, "tutti gli aspetti pertinenti della situazione" ed, in particolare, "le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire". Tali ultimi dati sono stati evidentemente ritenuti essenziali e necessari dal legislatore, con la conseguenza che la loro assenza inficia la validità della comunicazione, rendendola inidonea allo scopo cui è destinata, rendendo applicabile la sanzione penale, mentre eventuali altre omissioni, presenti le suddette informazioni di primario rilievo, andranno sanzionate se l’incompletezza della comunicazione sia tale da vanificarne la funzione. Destinatario dell’obbligo è il responsabile dell’evento potenzialmente inquinante e non anche colui che, pur essendo proprietario del terreno interessato dall’evento, non lo abbia cagionato (Sez. 3, n.18503 del 16/3/2011, Burani). Il reato si configura, inoltre, anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell’inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l’operatore interessato dall’obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e messa in sicurezza che intende adottare, entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi (Sez. 3, n. 40856 del 21/10/2010, Pigliacelli).
 
 
DANNO AMBIENTALE – Inquinamento ambientale – Ecoreati – Spostamento in avanti del momento consumativo di un reato già perfetto – Presupposti – Perdura la condotta inquinante – Protrazione dell’evento e modifica della qualificazione giuridica del fatto.
 
Solo con la legge n. 68/2015 sui cd. "ecoreati", introdotti nel codice penale (art. 452-terdecies e 452-quater), l’effetto di spostamento in avanti del momento consumativo di un reato già perfetto, in materia di inquinamento ambientale, si verifica solo in due casi. Il primo è quello in cui perdura la condotta inquinante. Il secondo è quello in cui la protrazione dell’evento porta a modificare la qualificazione giuridica del fatto.  
  
  
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reati a consumazione protratta – Reati permanenti e reati necessariamente abituali – Decorso del termine della prescrizione – Reati cosiddetti istantanei realizzati mediante una condotta prolungata, o frazionata – Effetti prolungati o permanenti dei reati istantanei.
 
Nei reati istantanei ad effetti permanenti non si ha il protrarsi dell’offesa dovuta alla persistente condotta del soggetto agente, ma ciò che perdura nel tempo sono le sole conseguenze dannose del reato. E poiché quasi tutti i reati possono avere conseguenze più o meno irreparabili in relazione non solo alla loro intima struttura (si pensi all’omicidio) ma anche alle imponderabili variabili dei singoli casi concreti (si pensi all’evasione, al danneggiamento), in realtà quella dei reati ad effetti permanenti neppure può considerarsi categoria dotata di autonoma rilevanza, se non, forse, ai fini di precisarne la distinzione rispetto ai reati permanenti, abituali o a consumazione prolungata. Sicché, ai fini del decorso del termine della prescrizione, nei reati a consumazione protratta per definizione normativa, quali sono i reati permanenti in cui la fattispecie è caratterizzata dal fatto che «la durata dell’offesa è espressa da una contestuale duratura condotta colpevole dell’agente», o i reati necessariamente abituali; e può, in concreto, venire in rilievo nei reati eventualmente abituali e nei reati cosiddetti istantanei realizzati mediante una condotta prolungata, o frazionata, non richiesta dalla fattispecie astratta pur non essendo con essa incompatibile. Ma non esplica alcuna funzione ai fini della individuazione del momento consumativo, e quindi anche del dies a quo della prescrizione, in riferimento agli effetti prolungati o permanenti dei reati istantanei o a condotta comunque esaurita.
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Risarcimento del danno – Causa estintiva di un reato è maturata prima della sentenza di primo grado – Revoca delle statuizioni civili.
 
Anche in tema di reati ambientali, qualora si accerti che la causa estintiva di un reato è maturata prima della sentenza di primo grado, dovranno contestualmente in ogni caso revocarsi le statuizioni civili relative allo stesso (Cass. Sez. 3, n. 15245/2015).
 
(riforma sentenza del 26/02/2016 – CORTE APPELLO di LECCE) Pres. FUMU, Rel. PEZZELLA, Ric. Semeraro  

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Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.4^ 24/10/2018 (Ud. 25/09/2018), Sentenza n.48548

SENTENZA

 

 

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