Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Pubblica amministrazione Numero: 13038 | Data di udienza: 10 Marzo 2016

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Peculato – Consumazione del reato – Abuso d’ufficio e peculato nozione differenze e giurisprudenza – Peculato d’uso e nozione di restituzione – Nozione di appropriazione – Uscita del bene dalla disponibilità della pubblica amministrazione che ne è titolare – Delitto di abuso d’ufficio – Artt. 81, 314, 323 bis, 479 e 646 cod. pen. – Reato di falso ideologico in atto pubblico – Atti cosiddetti interni o destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo – Configurabilità del reato per qualsiasi documento, benché non imposto dalla legge, compilato da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni – Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici – Note di missione – Fattispecie: appropriazione dell’autovettura di servizio, utilizzata per ragioni estranee ad esso in relazione alla falsa attestazione nel libretto di servizio della predetta autovettura.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Marzo 2016
Numero: 13038
Data di udienza: 10 Marzo 2016
Presidente: Carcano
Estensore: Capozzi


Premassima

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Peculato – Consumazione del reato – Abuso d’ufficio e peculato nozione differenze e giurisprudenza – Peculato d’uso e nozione di restituzione – Nozione di appropriazione – Uscita del bene dalla disponibilità della pubblica amministrazione che ne è titolare – Delitto di abuso d’ufficio – Artt. 81, 314, 323 bis, 479 e 646 cod. pen. – Reato di falso ideologico in atto pubblico – Atti cosiddetti interni o destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo – Configurabilità del reato per qualsiasi documento, benché non imposto dalla legge, compilato da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni – Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici – Note di missione – Fattispecie: appropriazione dell’autovettura di servizio, utilizzata per ragioni estranee ad esso in relazione alla falsa attestazione nel libretto di servizio della predetta autovettura.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.6^ 31/03/2016 (Ud. 10/03/2016) Sentenza n.13038


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Peculato – Consumazione del reato –  Abuso d’ufficio e peculato nozione differenze e giurisprudenza – Peculato d’uso e nozione di restituzione – Nozione di appropriazione – Uscita del bene dalla disponibilità della pubblica amministrazione che ne è titolare – Delitto di abuso d’ufficio – Fattispecie: abuso dell’auto di servizio – Artt. 81, 314, 323 bis, 479 e 646 cod. pen.
 
Il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della “res” o del danaro da parte dell’agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’art. 314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato (Cassazione Sez. Unite n. 38691 del 25/06/2009, Caruso). Fattispecie: appropriazione dell’autovettura di servizio utilizzata per ragioni estranee ad esso e falsa attestazione nel libretto di servizio della predetta autovettura dell’esclusivo suo utilizzo per finalità istituzionali.
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reato di falso ideologico in atto pubblico – Atti cosiddetti interni o destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo – Configurabilità del reato – Qualsiasi documento, benché non imposto dalla legge, compilato da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni – Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici – Note di missione – Fattispecie: appropriazione dell’autovettura di servizio, utilizzata per ragioni estranee ad esso in relazione alla falsa attestazione nel libretto di servizio della predetta autovettura.
 
Rientrano nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell’integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Cass. Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Marini e altro; Sez. 6, n. 11425 del 20/11/2012, Serritiello). Inoltre, si configura il reato di falso ideologico in atto pubblico in relazione a qualsiasi documento che, benché non imposto dalla legge, è compilato da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni per documentare, sia pure nell’ambito interno dell’amministrazione di appartenenza, la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato ovvero circostanze di fatto cadute sotto la sua percezione diretta o, comunque, ricollegabili a tali adempimenti e si inserisce nell'”iter” procedimentale prodromico all’adozione di un atto finale (Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013, Budetta); in particolare, infine, in tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, costituiscono atto pubblico le “note di missione”, attraverso le quali viene attestato l’espletamento di missioni per ragioni di servizio, con relativa trasferta, atteso che pure in relazione ai così detti atti interni della pubblica amministrazione sussiste l’interesse giuridico alla tutela della pubblica fede, che risulta leso anche quando la falsità riguarda tale categoria di atti, comunque destinati ad assumere funzione probatoria (Sez. 5, n. 6900 del 12/12/2000, Vinanate R., Rv. 218273). Fattispecie: appropriazione dell’autovettura di servizio utilizzata per ragioni estranee ad esso e falsa attestazione nel libretto di servizio della predetta autovettura dell’esclusivo suo utilizzo per finalità istituzionali.
 
 
 
(conferma sentenza n. 846/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 25/05/2015) Pres. CARCANO, Rel. CAPOZZI, Ric. BERTIN
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.6^ 31/03/2016 (Ud. 10/03/2016) Sentenza n.13038

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.6^ 31/03/2016 (Ud. 10/03/2016) Sentenza n.13038
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
 
 
Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Omissis 
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da BERTIN BARBARA N. IL 12/09/1960;
– avverso la sentenza n. 846/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 25/05/2015;
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
– Udito il Procuratore Generale persona del Dott. Nello Rossi che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Omissis
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 25.5.2015 la Corte di appello di Venezia – a seguito di gravame interposto dall’imputata Barbara BERTIN avverso la sentenza emessa il 21.10.2013 dal G.I.P. del locale Tribunale – in parziale riforma della decisione, ha ridotto la pena inflitta alla predetta imputata, riconosciuta colpevole dei reati di cui al capo A) (artt. 81 cpv., 314 comma 1, cod. pen.) in relazione alla appropriazione dell’autovettura di servizio, utilizzata per ragioni estranee ad esso ed al capo B) ( artt. 479,81 cpv. cod. pen.) in relazione alla falsa attestazione nel libretto di servizio della predetta autovettura dell’esclusivo suo utilizzo per finalità istituzionali.
 
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, deducendo:
 
2.1. Erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti sub A) come peculato ordinario, anziché come peculato d’uso. Sarebbe erroneo il criterio ermeneutico fatto proprio dalla sentenza impugnata in ordine alla durata e costanza dell’utilizzo dell’autovettura ai fini della predetta qualificazione del peculato, non essendosi realizzata la definitiva soppressione della destinazione originaria della cosa pubblica, vertendosi – semmai – nella distrazione del bene pubblico a fini personali e, dunque, nell’ipotesi di una pluralità di episodi di peculato d’uso. Nei mesi oggetto di imputazione l’auto è stata utilizzata anche dagli altri docenti espressamente autorizzati dalla stessa ricorrente nella sua qualità di dirigente scolastico, né l’imputata ha mai impedito che l’auto venisse effettivamente utilizzata per ragioni di servizio, né sono emerse circostanze specifiche e puntuali idonee a dimostrare che l’auto è uscita dalla sfera di disponibilità dell’avente diritto. Non sarebbe risolutiva – al contrario – la considerazione del consumo di carburante che ha rilevanza penale autonoma solo se fosse stata oggetto di specifica contestazione, nella specie, assente. In ogni caso, non sono emersi elementi che depongano che la ricorrente abbia goduto di rimborsi per il carburante utilizzato nella vettura.
 
2.2. Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta offensività della condotta e, in ogni caso, al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 323 bis cod. pen.. La natura di reato di danno del delitto di peculato non consente di prescindere dalla dimostrazione della sussistenza di un danno economico apprezzabile per la Pubblica Amministrazione proprietaria del bene di cui il pubblico ufficiale si sia appropriato. La Corte di merito si sarebbe limitata a rilevare l’utilizzo per lungo periodo di tempo ed anche per viaggi di lunga percorrenza, ritenendo rilevanti le percorrenze chilometriche evidenziate nella prima sentenza, senza giustificare il danno in relazione a ciascun episodio oggetto di contestazione, di ben diversa entità e caratteristiche. Così, sarebbe del pari ingiustificato il diniego della attenuante speciale sulla base della valutazione complessiva ed unitaria delle singole condotte, come invece, richiesto dalla difesa in appello anche attraverso le deduzioni tecniche rigettate in quanto non completamente valutate. Anche la considerazione della offerta di indennizzo da parte della ricorrente nulla proverebbe sulla offensività del fatto, risultando di valenza neutra al riguardo, tenuto conto anche della sua restituzione e della mancata costituzione di parte civile dell’Istituto scolastico.
 
2.3. Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo di appropriazione dell’auto di servizio. Sarebbe stata omessa la considerazione di circostanze fattuali, provate certamente, indicative della buona fede della ricorrente nell’utilizzo del veicolo e dunque dell’esistenza – quanto meno – dell’esimente putativa dell’esercizio di un diritto. In tale senso militerebbe la autonomia funzionale ed organizzativa dell’Istituto scolastico rispetto alla quale la ricorrente – nella sua qualità di Dirigente scolastica – era soggetto preposto alla gestione ottimale di tutte le risorse, senza essere vincolata ad un orario di ufficio precostituito. Inoltre – in relazione all’utilizzo della vettura per il tragitto scuola-casa – il Regolamento d’Istituto né lo prevedeva, né lo vietava, così giustificando la buona fede della Preside, anche per l’utilizzo della vettura dopo i due esposti anonimi nei suoi confronti a riguardo dell’indebito utilizzo della vettura.
 
2.4. Mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 479 cod. pen.. Si sarebbe omesso di valutare il contenuto integrale dell’interrogatorio reso dall’imputata in ordine ai doveri di tenuta del libretto di marcia da parte dell’Ufficio Tecnico ed alla sua disponibilità offerta a riguardo come consegnataria del veicolo. Rispetto a tale tenuta nessun elemento consentirebbe di dedurre che la Preside abbia volontariamente omesso le registrazioni dei viaggi e dei chilometri percorsi per occultare l’indebito utilizzo della vettura. Risulterebbe soltanto una condotta negligente. In ogni caso, si sarebbe estesa la qualificazione di atto pubblico al libretto in questione a prescindere dalle specifiche finalità cui esso era destinato e nonostante non si sia rilevata alcuna irregolarità sulle spese di gestione del veicolo, desunte non dallo stesso libretto ma da “pezze giustificative” relative ai rifornimenti di carburante.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è infondato.
 
2. Il primo motivo è infondato ed ai limiti della inammissibilità, laddove prospetta una diversa ricostruzione dei fatti.
 
2.1. Ritiene la Corte che il riferimento operato dalla difesa della ricorrente a talune decisioni di legittimità che hanno riguardato casi dì abuso dell’auto dì servizio, rende opportuno ripercorrere gli orientamenti di legittimità che si sono succeduti, per individuare il più sicuro approdo ermeneutico a riguardo della nozione di appropriazione prevista dall’art. 314, comma 1, cod. pen. che qui rileva. Si tratta di un ampio e variegato diritto vivente in tema di abuso dell’auto di servizio, espressione di quella “mediazione accertativa” cui tende la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi), esito di quella sinergia ermeneutica tra fatto e norma che si è verificata in relazione alla diversità dei casi sottoposti al suo giudizio.
 
2.2. In un caso di un uso costante abusivo dell’automobile di servizio protrattosi per nove mesi con viaggi per oltre 12.000 Km. e consumo di oltre 1000 litri di benzina è stato affermato che integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, utilizzando abusivamente il mezzo di servizio, consuma una significativa quantità di carburante arrecando un apprezzabile danno patrimoniale all’Amministrazione (Sez. 6, n. 18465 del 17/02/2015, De Paola, Rv. 263940; v. , anche, conforme Sez. 6, n. 35676 del 14/05/2015, Fumagalli, Rv. 265602), dandosi rilievo, in entrambe le vicende, al consumo di carburante, oggetto di specifica contestazione. Ancora, in altra vicenda, nell’ambito della quale era stato contestato genericamente il consumo di carburante – osservandosi che per esso non è possibile la restituzione – è stato affermato integrare il reato di peculato e non quello di abuso di ufficio l’utilizzo dell’ autovettura di servizio per fini personali (Sez. 6, n. 19547 del 04/04/2012, D’Alessandro e altro, Rv. 255418). In Sez. 6, n. 20922 del 2012, Campanile, n. m., si è affermato che rientra nell’ipotesi di cui all’art. 314 c.p., comma 1, I’ utilizzo costante e reiterato nel tempo dell’autovettura di servizio, idoneo ad arrecare un danno patrimoniale apprezzabile all’amministrazione.
 
2.3. In altri casi, è stato affermato che il peculato d’uso è connotato dalla preordinazione dell’appropriazione ad un uso temporaneo, quindi non meramente istantaneo, della cosa e dalla immediata restituzione della stessa dopo il momentaneo utilizzo, con la conseguenza che, in presenza di tali requisiti, la reiterazione delle condotte determina l’integrazione di una pluralità di reati ex art. 314, comma secondo, cod. pen., eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione, ma non il mutamento della qualificazione giuridica del fatto in peculato “ordinario” ex art. 314, primo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 39770 del 27/05/2014, Giordano, Rv. 260458) ed in motivazione, è stato osservato che l’elevato numero di chilometri complessivamente percorsi dall’ autovettura di servizio, quando è determinato da un ripetuto utilizzo del veicolo per brevi tragitti, costituisce indice della momentaneità dell’uso dello stesso. Su tale scia si è posta altra recente decisione di questa Sezione(Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, Soardi, Rv. 262974) che ha ricordato la ragione fondante della fattispecie del peculato d’uso, individuata nell’esigenza del legislatore di sottrarre alla estensione del più grave peculato comune (art. 314 c.p., comma 1) l’appropriazione di cose di specie (e non anche di quelle fungibili) per un circoscritto periodo di tempo, cui faccia seguito la loro pronta restituzione con coevo pieno ripristino della situazione anteatta (cfr. Cass. Sez. 6, 1.2.2005 n. 9216, Triolo, rv. 230940). Le decisioni citate si pongono nell’ambito dell’indirizzo – occasionato da una vicenda relativa ad un veicolo sottratto all’Amministrazione militare usato per il tempo necessario per raggiungere una vicina riserva di caccia e subito restituito – secondo il quale in tema di peculato, deve ritenersi che nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 314 cod. pen., “uso momentaneo” non significa istantaneo, ma temporaneo, ossia protratto per un tempo limitato così da comportare una sottrazione della cosa alla sua destinazione istituzionale tale da non compromettere seriamente la funzionalità della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 4651 del 10/03/1997, Federighi, Rv. 207594).
 
2.4. Risulta minoritario l’orientamento secondo il quale integra il delitto di abuso d’ufficio l’utilizzo di autovetture e personale di servizio per scopi estranei ai compiti d’istituto, non rilevando a tal fine le disfunzioni o l’entità del danno cagionato alla P.A., ma solo l’ingiusto vantaggio patrimoniale procurato dall’agente a sé stesso o a terzi, reso in un caso relativo alla modifica dell’originaria imputazione di peculato nel delitto di abuso d’ufficio continuato, in cui un prefetto ha disposto e consentito diversi accompagnamenti della moglie per viaggi effettuati con autovetture di servizio (Sez. 6, n. 25537 del 15/04/2009, Gallitto, Rv. 244358).
 
2.5. Vi sono, infine, decisioni che hanno concluso per l’irrilevanza penale dell’abuso dell’autovettura di servizio. Tanto, in un caso relativo ad un episodio di spostamento dell’autovettura dalla periferia al centro della città al fine di compiere una visita privata, percorrendo un tragitto comunque necessario prima di riconsegnare il veicolo all’amministrazione, come pure in altro caso, relativo a nove episodi di indebito utilizzo di autovetture di servizio da parte di assessori comunali – laddove è stato affermato che non è configurabile il reato di peculato nell’uso episodico ed occasionale di un’autovettura di servizio, quando la condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile (Sez. 6, n. 5006 del 12/01/2012, Perugini, Rv. 251785), anche in relazione all’utilizzo del carburante e dell’energia lavorativa degli autisti addetti alla guida (Sez.6, n. 7177 del 27/10/2010, Mola e altri, Rv. 249459). In particolare, è stata esclusa l’appropriazione, quale elemento materiale integrante il reato di peculato, nell’uso da parte del pubblico ufficiale della vettura di servizio per il compimento del tragitto casa-ufficio, quando l’accompagnamento non è effettuato in violazione di alcuna disposizione regolamentare, poiché in tal caso, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di utilizzo dell’auto per motivi personali e privati, il bene di cui il pubblico ufficiale ha la disponibilità per ragioni del suo ufficio rimane, comunque, nell’ambito della sua normale destinazione giuridica, e cioè nella sfera della Pubblica Amministrazione (Sez. 6, n. 46061 del 17/09/2014, Caropreso e altro, Rv. 260818). 
 
2.6. Osserva questa Corte che – rispetto all’articolato ed ampio spettro di decisioni ricordato – è necessario richiamare i consolidati principi in ordine alla fattispecie in esame con riguardo alla nozione di appropriazione. E’, invero, necessario – da un lato – sfuggire ad un criterio discretivo tra l’ipotesi di peculato comune e quello di peculato d’uso che faccia leva su un dato meramente quantitativo – vuoi in relazione al numero di indebiti utilizzi, vuoi all’entità chilometrica di ciascuno o della somma di essi – che non si rispecchia nella previsione normativa; dall’altro, non far dipendere il discrimine tra le due ipotesi dall’eventuale atteggiarsi della contestazione – specificamente rispetto al consumo di carburante – criterio che svaluta la fisionomia strutturale della stessa condotta, esperendo – fino alla individuazione del più grave peculato ordinario, facendo leva su detto consumo – un dissezionamento dell’unitaria condotta – e correlativo profilo volitivo -, che ha propriamente ad oggetto l’autovettura e non le sue parti, siano esse soggette o meno a consumo o usura.
 
2.7. Ebbene, le S.U. nella sentenza n. 19054 del 2013, rie. Vattani – affrontando il caso peculiare dell’uso indebito del telefono d’ufficio – hanno ribadito che “la condotta di “appropriazione” identifica il comportamento di chi fa propria la cosa altrui, mutandone il possesso, con il compimento di atti incompatibili con il relativo titolo e corrispondenti a quelli riferibili al proprietario” ed ha osservato che la espunzione dal testo dell’art. 314, comma 1, cod. pen., della parola “distrazione” operata dalla novella introdotta dalla L. n. 86 del 1990, “non ha determinato puramente e semplicemente il transito di tutte le condotte distrattive poste in essere dall’agente pubblico nell’area di rilevanza penale dell’abuso di ufficio. Qualora, infatti, mediante la distrazione del denaro o della cosa mobile altrui, tali risorse vengano sottratte da una destinazione pubblica ed indirizzate al soddisfacimento di interessi privati, propri dello stesso agente o di terzi, viene comunque integrato il delitto di peculato”. La Corte ha osservato che anche in relazione al delitto di cui all’art. 646 cod. pen. prevale l’opinione secondo la quale la condotta di distrazione – intesa nel suo significato di “deviare la cosa dalla sua destinazione o nel divergerla dall’uso legittimo”- è riconducibile alla appropriazione e, del pari, ad essa è riconducibile l’uso indebito della cosa. Così – hanno proseguito le S.U. – la nozione di appropriazione nell’ambito del delitto di cui all’art. 646 cod. pen. “ha finito per assumere, con il passare del tempo, un significato sempre più ampio, comprensivo sia dell’appropriazione in senso stretto (di cui le più tipiche forme di manifestazione sono l’alienazione, la consumazione e la ritenzione), sia della distrazione, sia dell’uso arbitrario dal quale derivi al proprietario la perdita del denaro o della cosa mobile. Ed ha, quindi, definito la ipotesi del peculato d’uso – connotata dalla finalità dell’agente quale elemento specializzante – secondo una condotta “intrinsecamente diversa da quella del primo comma, in quanto l’uso momentaneo, seguito dall’immediata restituzione della cosa, non integra un’autentica appropriazione, realizzandosi quest’ultima, solo con la definitiva soppressione della destinazione originaria della cosa”. Ed ha rilevato come la nozione di restituzione venga intesa ” in modo assai rigoroso dalla giurisprudenza, per la quale tra la cessazione dell’uso momentaneo e la restituzione deve intercedere il tempo minimo necessario e sufficiente, in concreto, per la restituzione medesima; al riguardo non è possibile fissare un rigido criterio cronologico, ma è necessario che le due attività (ossia, l’uso e la restituzione) si pongano in un continuum dell’operato dell’agente: occorre, cioè, che egli, dopo l’uso, non compia altra attività che non siano quelle finalizzate alla restituzione”. Ha, infine, aggiunto che “l’intenzione di restituire la cosa immediatamente dopo l’uso momentaneo deve essere presente fin dall’inizio: non si tratta, infatti, di un peculato proprio, che successivamente si trasforma, per effetto dell’uso momentaneo e della restituzione della cosa, in peculato d’uso, bensì, sin dall’origine, di un fatto caratterizzato dal contenuto intenzionale del reo.”
 
2.8. Anche in dottrina è stato affermato che nel delitto di peculato l’appropriazione può essere integrata anche dall’uso indebito della cosa che avvenga con modalità ed intensità tali da sottrarla alla disponibilità della pubblica amministrazione; in tali casi, verificandosi la definitiva “impropriazione” del bene, il pubblico funzionario finisce per abusare del possesso impedendo alla pubblica amministrazione di poter utilizzare la cosa per il perseguimento dei suoi fini (in caso, ad es., di un uso continuato e sistematico dell’auto di servizio, per finalità pressoché esclusivamente private). Proposta interpretativa della quale si individua il fondamento sistematico proprio nella previsione dell’art. 314, comma 2, cod. pen., laddove si fa leva sul “solo scopo di fare uso momentaneo della cosa” restituendola immediatamente dopo averla usata. Da ciò ne segue la integrazione del peculato ordinario quando la cosa venga usata non momentaneamente – e quindi definitivamente – o anche momentaneamente ma senza restituirla dopo l’uso.
 
2.9. Ritiene questa Corte che – alla ampia valenza assunta dalla nozione di appropriazione, evidenziata dalla citata sentenza delle S.U. Vattani – consegue – in relazione alla cosa di specie – che essa non coincide necessariamente con l’alienazione del bene o la sua consumazione, essendo sufficiente a realizzare l’impropriazione l’esercizio su di essa di un potere uti dominus che non corrisponda al titolo per la quale la cosa stessa è nella disponibilità dell’agente, tale da realizzare l’espropriazione, ovvero l’uscita del bene dalla disponibilità della pubblica amministrazione che ne è titolare. In tal senso questa Sezione si è già pronunciata in un’ipotesi in cui un vigile urbano aveva ceduto in più occasioni, fuori dai suoi orari di servizio, la radiotrasmittente, utilizzabile per le comunicazioni con la centrale operativa, al titolare di un’impresa di soccorso stradale, per consentirgli di conoscere gli incidenti che avvenivano nel territorio, di recarsi tempestivamente sui luoghi e di lucrare sul recupero dei mezzi coinvolti, affermando che integra il delitto di peculato, e non quello di abuso di ufficio, la condotta del pubblico ufficiale che, comportandosi “uti dominus” rispetto alla cosa di cui abbia il possesso per ragioni di ufficio,
la ceda, anche provvisoriamente, a terzi estranei all’amministrazione, perché ne facciano un uso al di fuori di ogni controllo della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 16381 del 21/03/2013, Apruzzesee altri, Rv. 254709).
 
2.10. Pertanto, deve affermarsi che – ai fini della integrazione del delitto di peculato ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. pen., in relazione a beni di specie appartenenti alla Pubblica amministrazione – non è necessaria la perdita definitiva del bene da parte dell’ente pubblico, essendo sufficiente l’esercizio da parte dell’agente sul medesimo bene dei poteri uti dominus, tale da sottrarre il bene stesso alla disponibilità dell’ente. Il relativo accertamento è sottratto al vaglio di legittimità se congruamente motivato, rilevando – a tal fine – la sistematica reiterazione dell’uso abusivo che l’agente faccia del medesimo bene e non essendo decisivo il conseguente consumo del carburante che – invece – va valutato ai fini della quantificazione del danno. Diversa è l’ipotesi prevista dall’art. 314, comma 2, cod. pen. la quale è caratterizzata – sotto il profilo oggettivo – dall’endiadi dell’uso momentaneo e dalla immediata restituzione del bene e – sotto quello soggettivo – dal correlativo contenuto intenzionale.
 
2.11. Alla luce del principio di diritto enunciato, questa Corte ritiene che la fattispecie in esame è stata correttamente qualificata – sulla base di una ricostruzione in fatto priva di vizi logici e giuridici – quale peculato ex art. 314, comma 1, cod. pen. in ragione dell’avvenuta appropriazione della autovettura di servizio da parte della imputata, per il suo utilizzo quotidiano, continuativo e sistematico – in un arco temporale che va dal settembre 2012 al gennaio 2013 -, per ragioni estranee all’ufficio di dirigente scolastico che la predetta ricopriva.
 
2.12. Come, invero, si apprende dalla doppia conforme statuizione di merito l’autovettura intestata dall’Istituto I.S.I.P. “L. LUZZATTI” di Mestre è risultata a completa disposizione della imputata – e dopo che questa aveva venduto a terzi la propria autovettura privata – essendo utilizzata come un veicolo personale. L’autovettura, infatti, risultava essere stata impiegata – oltre che per il quotidiano percorso casa-ufficio – sia ripetutamente per effettuare la spesa e accessi ad esercizi di vario genere, sia per recarsi per visite familiari e personali anche in città distanti (Trieste, Montegrotto), risultando financo il consentito utilizzo a terzi per finalità estranee a quelle istituzionali (in periodi di accertata assenza della ricorrente dal territorio nazionale). L’autovettura risultava, in particolare, parcheggiata – al rientro dal lavoro e nei giorni liberi e festivi – nel posto auto per il quale la ricorrente era titolare di abbonamento ed ove prima aveva parcheggiato l’auto personale poi venduta.
 
2.13. L’abusività di siffatto utilizzo è stata desunta dal regolamento dell’istituto scolastico che prevedeva quale assegnatario del veicolo l’ufficio tecnico, che doveva conservare le chiavi dell’autovettura e i documenti in copia prevedendosi l’esistenza di personale addetto alla conduzione del veicolo, definito come il personale assegnato espressamente alla conduzione tramite ordine di servizio, che veniva nominato dal consegnatario, con divieto di utilizzo da parte di personale non autorizzato (artt. 1 e 4 del regolamento). Lo stesso regolamento prevedeva l’utilizzo del veicolo “esclusivamente” per l’espletamento dei servizi interni ed esterni indicati, escludendone-quindi – l’uso per motivi personali ed anche il percorso casa-ufficio. Del resto – come risulta dalla prima sentenza (pg. 18 e sg.) – era ben nota la gestione privatistica della stessa autovettura da parte della ricorrente, la quale era lei ad autorizzarne l’uso ad altri dipendenti consegnando le chiavi e senza alcun rispetto di qualsiasi formalità (neanche annotazione dei viaggi e dei chilometraggi) ed alle quali ella era insofferente. Inoltre, si apprende dalla sentenza impugnata che, non solo non risulta essere stato accertato che la imputata provvedesse a sue spese ai rifornimenti di carburante per la vettura da lei utilizzata, ma – al contrario – risulta, documentalmente ed a mezzo di testimoni, che il carburante ed i pneumatici dell’autovettura erano stati pagati dall’Istituto.
 
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato rispetto alla condotta appropriativa accertata che ha determinato la stabile destinazione del veicolo alle esigenze personali della ricorrente per un considerevole periodo di tempo con utilizzazione anche per viaggi di lunga percorrenza. Il peculato, in ogni caso, si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della “res” o del danaro da parte dell’agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’art. 314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190), interesse pacificamente violato con la condotta appropriativa accertata.
 
3.1. Quanto alla esclusione della attenuante ex 323 bis c.p. è stato affermato che, in tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato (Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014 Rv. 259501 Di Marzio e altri). Ancora, in tema di peculato, la semplice restituzione della somma sottratta al privato non comporta il riconoscimento dell’attenuante della riparazione del danno provocato dalla condotta illecita del pubblico ufficiale, poiché la fattispecie di reato, pur potendo tutelare eventualmente anche il patrimonio dei privati, si caratterizza principalmente per le finalità di tutela del patrimonio della P.A. e dell’interesse alla legalità, efficienza e imparzialità della sua attività (Sez. 6, n. 41587 del 19/06/2013 Rv. 257148 Palmieri). Cosicchè del tutto conforme all’alveo di legittimità ricordato è la esclusione della attenuante in parola in costanza dell’ineccepibile accertamento in fatto che ha fatto leva sulla stabile destinazione del veicolo alle esigenze personali della ricorrente.
 
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, quando non generico.
 
4.1. E’ stato affermato che l’errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disposizione del pubblico danaro per fini diversi da quelli istituzionali non ha alcuna efficacia scriminante, perché, per quanto la destinazione del pubblico danaro sia fissata da una norma amministrativa, tale norma deve intendersi richiamata dalla norma penale, della quale integra il contenuto. Pertanto, l’illegittimo mutamento di tale destinazione, anche se compiuto dall’agente per ignoranza sui limiti dei propri poteri, non si risolve in un errore di fatto su legge diversa da quella penale, ma costituisce errore o ignoranza sulla legge penale e, come tale, non vale ad escludere l’elemento soggettivo del reato di peculato (conformi, mass n 150097; mass n.144149; mass n 099254; mass n 112338) (Sez. 6, n. 11451 del 29/04/1987, Matera, Rv. 176973). Ancora, in tema di peculato per ritardato versamento di somme riscosse dal pubblico ufficiale per conto della Pubblica Amministrazione non può ritenersi errore scusabile, atto ad escludere il dolo, quello che investe la norma amministrativa di contabilità che impone un tempestivo versamento: ciò in quanto tale norma è integrativa di quella penale. Conseguentemente risulta irrilevante una invocata prassi in senso contrario alla suddetta disciplina (Sez. 6, n. 10020 del 03/10/1996, Pravisani ed altro, Rv. 206365).
 
4.2. Pertanto, del tutto corretta è la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha escluso la asserita buona fede della imputata in presenza delle disposizioni regolamentari prima indicate e secondo le accertate modalità di utilizzo dell’autovettura. E non ha illogicamente considerato la arrogante pervicacia della condotta nonostante la conoscenza degli esposti pervenuti all’Ufficio Scolastico Regionale – al quale è stata data la inveritiera risposta dell’uso istituzionale della autovettura – anche tenendo conto della deposizione resa dall’ALZETTA accusata dalla stessa ricorrente di essere “rea” di indebite propalazioni a terzi di “accadimenti scolastici” e di quella del CERIELLO, comandato dalla preside – all’atto del pervenimento dell’esposto e durante una sua assenza – di recuperare al parcheggio la vettura per portarla presso l’Istituto. E, infine, considerando le accertate illecite modalità di tenuta del libretto di marcia, non illogicamente ritenute manifestazione della mala fede della ricorrente.
 
5. Il quarto motivo è manifestamente infondato, quando non generico ed in fatto.
 
5.1. Rientrano nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell’integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Marini e altro, Rv. 249858; Sez. 6, n. 11425 del 20/11/2012, Serritiello, Rv. 254866); ancora, il reato di falso ideologico in atto pubblico è configurabile in relazione a qualsiasi documento che, benché non imposto dalla legge, è compilato da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni per documentare, sia pure nell’ambito interno dell’amministrazione di appartenenza, la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato ovvero circostanze di fatto cadute sotto la sua percezione diretta o, comunque, ricollegabili a tali adempimenti e si inserisce nell”‘iter” procedimentale prodromico all’adozione di un atto finale (Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013, Budetta, Rv. 258952); in particolare, infine, in tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, costituiscono atto pubblico le “note di missione”, attraverso le quali viene attestato l’espletamento di missioni per ragioni di servizio, con relativa trasferta, atteso che pure in relazione ai così detti atti interni della pubblica amministrazione sussiste l’interesse giuridico alla tutela della pubblica fede, che risulta leso anche quando la falsità riguarda tale categoria di atti, comunque destinati ad assumere funzione probatoria (Sez. 5, n. 6900 del 12/12/2000, Vinanate R., Rv. 218273).
 
5.2. Nella specie, la sentenza impugnata, si è collocata nell’alveo di legittimità richiamato, correttamente qualificando quale atto pubblico il libretto di marcia in questione destinato a contenere le attestazioni di colui che utilizzava la vettura pubblica circa le circostanze dell’utilizzo, sul rilievo della violazione delle disposizioni del regolamento d’Istituto nella tenuta del libretto di marcia, del quale era prevista e disciplinata la tenuta, ha richiamato il contenuto della prima sentenza in ordine alle falsità ( v. sentenza di primo grado, pg. 14 e ss.), anche sotto il profilo dell’omissione delle doverose attestazioni ed ha concluso per la tenuta del predetto libretto – da parte della imputata che personalmente vi provvedeva al di fuori di ogni previsione – in modo tale da rendere impossibile una ricostruzione delle reali modalità di utilizzo del veicolo e del suo uso per fini privati ed estranei alle finalità consentite.
 
5.3. Risulta, così, del tutto generica la dedotta disponibilità della imputata alla tenuta del libretto rispetto alla specifica attribuzione dell’Ufficio tecnico; come pure la asserita negligenza nella sua tenuta, rispetto a quella che – secondo la sentenza ineccepibilmente motivata sul punto – risultava funzionale alla illecita appropriazione della vettura.
 
Infine, generica è la dedotta concreta inincidenza delle annotazioni sul libretto di marcia ai fini della ricostruzione delle spese di gestione del veicolo, posto che – nell’illecito contesto analizzato connotato dalla assenza di rispetto delle più elementari regole – nessuna rilevante correlazione economico-funzionale al riguardo risulta essere utilizzata.
 
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma, 10.3.2016
 
 
 
 
 
 
 
 

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