Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 336 |
Data di udienza: 25 Novembre 2016
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni edilizie – Intervento abusivo – Identificazione del committente – Materiale disponibilità del bene oggetto – Artt. 44 c.1 lett.b), e 95 del d.P.R.n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Forma dell’impugnazione – Ricorso per cassazione – Critica specifica al provvedimento impugnato – Necessità – Possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità – Limiti – Inammissibilità dell’impugnazione – Art. 129, 581, 591 c.p.p. – Giurisprudenza.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Gennaio 2017
Numero: 336
Data di udienza: 25 Novembre 2016
Presidente: GRILLO
Estensore: Di Stasi
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni edilizie – Intervento abusivo – Identificazione del committente – Materiale disponibilità del bene oggetto – Artt. 44 c.1 lett.b), e 95 del d.P.R.n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Forma dell’impugnazione – Ricorso per cassazione – Critica specifica al provvedimento impugnato – Necessità – Possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità – Limiti – Inammissibilità dell’impugnazione – Art. 129, 581, 591 c.p.p. – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 04/01/2017 (Ud. 25/11/2016) Ordinanza n.336
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni edilizie – Intervento abusivo – Identificazione del committente – Materiale disponibilità del bene oggetto – Artt. 44 c.1 lett.b), e 95 del d.P.R.n. 380/2001.
In tema di violazioni edilizie costituenti reato, costituisce ius receptum che il committente si identifica in colui che ha la materiale disponibilità del bene oggetto dell’intervento abusivo, anche senza esserne il proprietario o senza avere con lo stesso un rapporto giuridicamente qualificato (Sez.3, n.43608 del 15/09/2015; Sez.3, n.21975 del 17/03/2016). Nella specie, l’affermazione di responsabilità dell’imputato, quale proprietario e committente, scaturiva non solo dal rilievo che il predetto fosse il titolare del diritto reale dell’immobile sul quale era stata realizzata l’opera abusiva, ma anche dal fatto che lo stesso aveva anche la piena disponibilità del manufatto abusivo, in quanto era stato trovato sul luogo di esecuzione dei lavori e, a seguito del sequestro, aveva accettato l’incarico di custode giudiziario.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Forma dell’impugnazione – Ricorso per cassazione – Critica specifica al provvedimento impugnato – Necessità – Possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità – Limiti – Inammissibilità dell’impugnazione – Art. 129, 581, 591 c.p.p. – Giurisprudenza.
Il ricorso che si caratterizza per assoluta genericità, integra la violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina, per l’appunto, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (Cass. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596). Inoltre, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (Sez .U. n. 12602 del 25.3.2016, Ricci; Sez.2, n. 28848 del 08/05/2013; Sez.U,n.23428del 22/03/2005; Sez. 4 n. 18641, 22 aprile 2004).
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 3641/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 21/01/2015) Pres. GRILLO, Rel. DI STASI, Ric. Rosina
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 04/01/2017 (Ud. 25/11/2016) Ordinanza n.336
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 04/01/2017 (Ud. 25/11/2016) Ordinanza n.336
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: ROSINA ROBERTO N. IL 0711211957
avverso la sentenza n. 3641/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 21/01/2015 dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA Dl STASI;
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 21.1.2015, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Terracina con la quale Rosina Roberto è stato condannato alla pena dì mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 11.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera b), e 95 del d.P.R.n. 380 del 2001, per aver realizzato, in qualità di proprietario committente, un manufatto con struttura portante in muratura con antistante piattaforma pavimentata in assenza di permesso di costruire.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 530 cpp nonché vizio di motivazione in relazione all’art 157 cod. pen. per intervenuta prescrizione dei reati prima della pronuncia della sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha fondato l’affermazione di responsabilità dell’imputato, quale proprietario e committente, non solo sul rilievo che il predetto fosse il titolare del diritto reale dell’immobile sul quale è stata realizzata l’opera abusiva, ma rimarcando anche che lo stesso aveva anche la piena disponibilità del manufatto abusivo , in quanto era stato trovato sul luogo di esecuzione dei lavori e, a seguito del sequestro, aveva accettato l’incarico di custode giudiziario.
Del resto costituisce ius receptum che, in tema di violazioni edilizie costituenti reato, il committente si identifica in colui che ha la materiale disponibilità del bene oggetto dell’intervento abusivo, anche senza esserne il proprietario o senza avere con lo stesso un rapporto giuridicamente qualificato (Sez.3, n.43608 del 15/09/2015, Rv.265159; Sez.3, n.21975 del 17/03/2016, Rv.267107).
2. Il secondo motivo è aspecifico.
Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non risulta chiara la data di commissione del fatto e che il Giudice di secondo grado non avrebbe valutato la data di realizzazione del manufatto.
Il ricorrente propone, pertanto, doglianza priva del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato.
Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina, per l’appunto, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
3. A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova dunque applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (Sez .U. n. 12602 del 25.3.2016, Ricci; Sez.2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv.256463; Sez.U,n.23428del 22/03/2005, Rv.231164; Sez. 4 n. 18641, 22 aprile 2004).
4.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 25.11.2016