Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 342 | Data di udienza: 25 Novembre 2016

* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Reati per la gestione dei rifiuti – Subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla bonifica del sito – Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato – Reati di cui agli artt. 256 e 257 d.lgs n. 152/2006 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Artt. 181 d.lgs 42/04 e 734 cp. – Fattispecie: alterazione morfologica dello stato dei luoghi – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rivalutazione del compendio probatorio e perimetro della giurisdizione di legittimità – Preciso difetto del percorso logico argomentativo – Necessità. 


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Gennaio 2017
Numero: 342
Data di udienza: 25 Novembre 2016
Presidente: GRILLO
Estensore: Di Stasi


Premassima

* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Reati per la gestione dei rifiuti – Subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla bonifica del sito – Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato – Reati di cui agli artt. 256 e 257 d.lgs n. 152/2006 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Artt. 181 d.lgs 42/04 e 734 cp. – Fattispecie: alterazione morfologica dello stato dei luoghi – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rivalutazione del compendio probatorio e perimetro della giurisdizione di legittimità – Preciso difetto del percorso logico argomentativo – Necessità. 



Massima

 




CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 04/01/2017 (Ud. 25/11/2016) Ordinanza n.342


CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Reati per la gestione dei rifiuti – Subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla bonifica del sito – Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato – Reati di cui agli artt. 256 e 257 d.lgs n. 152/2006 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Artt. 181 d.lgs 42/04 e 734 cp. – Fattispecie: alterazione morfologica dello stato dei luoghi.
 
In tema di reati per la gestione dei rifiuti, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla bonifica del sito può essere disposta sia ex art. 51 bis D.Lgs. n. 22 del 1997, nel caso in cui la condanna sia avvenuta per avere cagionato l’inquinamento del sito, ovvero un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, ex art. 17 del citato decreto n. 22, oggi sost. dall’art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sia ai sensi del principio generale di cui all’art. 165 cod. pen., secondo il quale il detto beneficio può essere subordinato alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (Cass. Sez.3, n.13456 del 30/11/2006, dep.02/04/2007; Sez.3, n.35501 del 30/05/2003). Nella specie, correttamente la Corte di appello, in applicazione del principio generale di cui all’art. 165 cod.pen., ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, individuate nella “alterazione morfologica dello stato dei luoghi”.



DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Rivalutazione del compendio probatorio e perimetro della giurisdizione di legittimità – Preciso difetto del percorso logico argomentativo – Necessità. 
 
Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Il perimetro della giurisdizione di legittimità è, infatti, limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l’area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell’interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa.
 
 
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 1207/2015 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 07/03/2016) Pres. GRILLO, Rel. DI STASI, Ric. Zerio
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 04/01/2017 (Ud. 25/11/2016) Ordinanza n.342

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 04/01/2017 (Ud. 25/11/2016) Ordinanza n.342

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA 
 
sul ricorso proposto da:
ZERIO ORAZIO N. IL 19/08/1941
RONCALI GIGLIOLA N. IL 15/04/1944
avverso la sentenza n. 1207/2015 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 07/03/2016 dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI STASI; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con sentenza pronunciata in data 7.3.2016, la Corte di appello di Trieste, confermava la sentenza del 4.3.2015 del Tribunale di Pordenone che aveva dichiarato gli imputati Zerio Orazio e Roncali Gigliola responsabili dei reati di cui agli artt. 256 d.lgs n. 152/2006, 181 d.lgs 42/04 e 734 cp e condannati alla pena di mesi sei di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda ciascuno, pena sospesa subordinatamente alla esecuzione di bonifica.
 
2. – Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi: con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione della condotta di discarica; con il secondo motivo deducono vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di distruzione di bellezza naturale; con il terzo motivo deducono violazione dell’art. 606 lett. a) e b) in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena all’obbligo di bonifica.
 
La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria difensiva nella quale ha chiesto la fissazione di udienza pubblica per illustrare ulteriormente i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Deve, preliminarmente, ritenersi inaccoglibile la richiesta avanzata dai ricorrenti di assegnazione del ricorso a Sezione della Corte di Cassazione diversa dalla Sezione Settima Penale, cui è stato trasmesso per la decisione in camera di consiglio, con decreto del Consigliere delegato dal Primo Presidente in sede di esame preliminare, ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen. Tale trasmissione è, infatti, conseguita al rilievo preliminare della sussistenza di una causa d’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen., in dipendenza della manifesta infondatezza e non proponibilità in sede di legittimità dei motivi sui quali si è basata. La conformità al dettato costituzionale della disposizione normativa dell’art. 611 cod. proc. pen. antecedente alla riforma introdotta con legge 26 marzo 2001, n. 128 (in G.U. Serie gen. 19/04/2001, n. 91), contenente <Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini>, e ora richiamata dall’art. 610, comma 1, cod. proc. pen., è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, che ha rimarcato che la previsione della decisione in camera di consiglio senza l’intervento dei difensori non contrasta con il diritto di difesa, che è garantito dalla facoltà di presentare memorie a sostegno del ricorso e non necessariamente deve esplicarsi con la presenza della parte all’udienza camerale  (Sez. 6, n. 4679 del 27/11/1997, dep. 1998, Testa, Rv. 209780; Sez. 1, n. 5161 del 14712/1992, dep. 1993, Micci, Rv. 193075).
 
2. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile.
 
3. I primi due motivi sono inammissibili per violazione dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., atteso che essi involgono sostanzialmente censure di merito nei confronti dell’impugnata sentenza, riguardanti la rivalutazione del compendio probatorio.
 
Tali motivi risultano diretti ad indurre la rivalutazione del compendio probatorio, senza l’indicazione di specifiche questioni in astratto idonee ad incidere sulla capacità dimostrativa delle prove raccolte.
 
Il vizio di motivazione per superare il vaglio dì ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte dì merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
 
Il perimetro della giurisdizione di legittimità è, infatti, limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l’area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell’interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa.
 
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
 
Va osservato che in tema di reati per la gestione dei rifiuti, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla bonifica del sito può essere disposta sia ex art. 51 bis D.Lgs. n. 22 del 1997, nel caso in cui la condanna sia avvenuta per avere cagionato l’inquinamento del sito, ovvero un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, ex art. 17 del citato decreto n. 22, oggi sost. dall’art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sia ai sensi del principio generale di cui all’art. 165 cod. pen., secondo il quale il detto beneficio può essere subordinato alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (Sez.3, n.13456 del 30/11/2006, dep.02/04/2007, Rv.23632; Sez.3, n.35501 del 30/05/2003, Rv.225881).
 
Nella specie, correttamente la Corte di appello, in applicazione del principio generale di cui all’art. 165 cod.pen., ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, individuate nella “alterazione morfologica dello stato dei luoghi”.
 
5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma, 25.11.2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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