Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Rifiuti Numero: 374 | Data di udienza: 25 Novembre 2016

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Fertirrigazione – Presupposti per la sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento – Adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti – Tempi e modalità dì distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture – Assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione – Art. 256, cc.1 e 2 D.Lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Gennaio 2017
Numero: 374
Data di udienza: 25 Novembre 2016
Presidente: GRILLO
Estensore: Di Stasi


Premassima

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Fertirrigazione – Presupposti per la sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento – Adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti – Tempi e modalità dì distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture – Assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione – Art. 256, cc.1 e 2 D.Lgs. n. 152/2006.



Massima

 

 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 04/01/2017 (Ud. 25/11/2016) Ordinanza n.374



CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Fertirrigazione – Presupposti per la sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti – Esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti – Tempi e modalità dì distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture – Assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione – Art. 256, cc.1 e 2 D.Lgs. n. 152/2006.
 
La pratica della “fertirrigazione”, quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità dì distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento dì liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo (Cass. Sez.3, n.5039 del 17/01/2012; Sez.3, n.15043 del 22/01/2013;Sez.3, n.40782 del 06/05/2015).
 

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 657/2014 TRIBUNALE di LODI, del 24/11/2015) Pres. GRILLO, Rel. DI STASI, Ric. Valsecchi

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 04/01/2017 (Ud. 25/11/2016) Ordinanza n.374

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 04/01/2017 (Ud. 25/11/2016) Ordinanza n.374

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA 
 
sul ricorso proposto da VALSECCHl LUIGI N. IL 14/05/1950
avverso la sentenza n. 657/2014 TRIBUNALE di LODI, del 24/11/2015 dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI STASI;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con sentenza pronunciata in data 24.11.2015, ìl Tribunale dì Lodi dichiarava Valsecchi Luigi responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 2, per avere, quale titolare di azienda agricola, abbandonato sul suolo e in acque superficiali rifiuti speciali non pericolosi costituiti da reflui zootecnici derivanti dall’attività di allevamento, condannandolo alla pena di euro
1.800,00 di ammenda.
 
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento, lamentando vizio dì violazione dì legge in relazione all’articolo, art. 256, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e correlato vizio di motivazione
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti.
 
2. Il Tribunale ha accertato, con motivazione congrua e logica, che il Valsecchi a seguito dell’attività di spandimento di liquami sul proprio fondo consapevolmente dilavava il proprio campo determinando lo scorrimento e la percolazione del liquame nel Cavo Sillaro.
 
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la pratica della “fertirrigazione”, quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità dì distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento dì liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo (Sez.3, n.5039 del 17/01/2012, Rv.251973; Sez.3, n.15043 del 22/01/2013, Rv.255248;Sez.3, n.40782 del 06/05/2015, Rv.264991).
 
Il ricorrente articola motivi che contrastano con tale giurisprudenza costante, le cui ragioni non tenta di confutare adducendo specifici motivi nuovi o diversi per sostenere l’opposta tesi.
 
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma, 25.11.2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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