Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Acqua - Inquinamento idrico,
Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 363 |
Data di udienza: 25 Novembre 2016
* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Gestione di rifiuti – Fanghi derivanti dall’attività di autolavaggio – Nozione di rifiuto speciale – Accertamento della pericolosità di un rifiuto – INQUINAMENTO IDRICO – ACQUA – Prelevamento di campioni e l’analisi – Reati di cui agli artt. 137 e 256 d.lgs n. 152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Applicazione e limiti – Considerazione del “fatto” nella sua dimensione “plurima” – Assenza di specifica istanza – Il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego – Art. 131 bis cod. pen. – Sospensione condizionale della pena – Concedibilità del beneficio – Valutazioni del giudice di merito.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Gennaio 2017
Numero: 363
Data di udienza: 25 Novembre 2016
Presidente: GRILLO
Estensore: Di Stasi
Premassima
* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Gestione di rifiuti – Fanghi derivanti dall’attività di autolavaggio – Nozione di rifiuto speciale – Accertamento della pericolosità di un rifiuto – INQUINAMENTO IDRICO – ACQUA – Prelevamento di campioni e l’analisi – Reati di cui agli artt. 137 e 256 d.lgs n. 152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Applicazione e limiti – Considerazione del “fatto” nella sua dimensione “plurima” – Assenza di specifica istanza – Il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego – Art. 131 bis cod. pen. – Sospensione condizionale della pena – Concedibilità del beneficio – Valutazioni del giudice di merito.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 04/01/2017 (Ud. 25/11/2016) Ordinanza n.363
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Gestione di rifiuti – Fanghi derivanti dall’attività di autolavaggio – Nozione di rifiuto speciale – Accertamento della pericolosità di un rifiuto – INQUINAMENTO IDRICO – ACQUA – Prelevamento di campioni e l’analisi – Reati di cui agli artt. 137 e 256 d.lgs n. 152/2006 – Giurisprudenza.
In tema di disciplina sui rifiuti, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i fanghi derivanti dall’attività di autolavaggio rientrano nella nozione di rifiuto speciale al pari delle soluzioni acquose dai predetti insediamenti prodotte, atteso che sono certamente riconducibili alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, recanti originariamente il codice CER 07.06.02 e, a seguito della Direttiva del Ministero dell’Ambiente 9 aprile 2002, codici 07.06.11 e 07.06.12 (Sez.3,n.21774 del 27/03/2007). Inoltre, in tema di gestione di rifiuti, l’accertamento della pericolosità di un rifiuto non richiede necessariamente il ricorso ad attività tecniche, quali il prelevamento di campioni e l’analisi degli stessi, potendo il giudice accertarne la natura sulla base di elementi probatori diversi, purchè fornisca una motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica. Fattispecie: scarico nella pubblica fognatura in assenza della prescritta autorizzazione di acque reflue industriali provenienti dall’attività di lavaggio di veicoli e per illecito smaltimento di rifiuti speciali consistiti in fanghi provenienti dalle attività di lavaggio in vincolo della continuazione.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Applicazione e limiti – Considerazione del “fatto” nella sua dimensione “plurima” – Assenza di specifica istanza – Il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego – Art. 131 bis cod. pen..
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”)- come avvenuto nella specie e rilevato dal Giudice- poiché è la stessa previsione normativa a considerare il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola (Sez.5, n.26813 de/10/02/2016). Va, quindi, richiamato il principio di diritto in base al quale il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez.3,n.11539 del 08/01/2014, Rv.258696; Sez.1,n.6943 del 18/01/1990, Rv.184311; Sez.2,n.2344 del 13/07/1987,dep.23/02/1988, Rv.177678).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sospensione condizionale della pena – Concedibilità del beneficio – Valutazioni del giudice di merito.
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo dì prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Cass. sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015; Cass. sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009; Cass. sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014).
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 89/2015 TRIBUNALE di CROTONE, del 01106/2016) Pres. GRILLO, Rel. DI STASI, Ric. Rizzo
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 04/01/2017 (Ud. 25/11/2016) Ordinanza n.363
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 7^ 04/01/2017 (Ud. 25/11/2016) Ordinanza n.363
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da RIZZO PASQUALE N. IL 03/12/1970
avverso la sentenza n. 89/2015 TRIBUNALE di CROTONE, del 01106/2016 dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI STASI;
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata in data 1.6.2016,il Tribunale di Crotone dichiarava Rizzo Pasquale responsabile dei reati di cui agli artt. 137,comma 1 dlgs 152/2006 (capo a ) e 256, comma 1 dlgs 152/2006 (capo b) per scarico nella pubblica fognatura in assenza della prescritta autorizzazione di acque reflue industriali provenienti dalla sua attività di lavaggio di veicoli e per illecito smaltimento di rifiuti speciali consistiti in fanghi provenienti dalle attività di lavaggio e, riconosciuto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di euro 2.500,00 di ammenda.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia e ne ha chiesto l’annullamento, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b) per mancata assunzione di prova decisiva in ordine alla tipologia del rifiuto, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen,. violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
In tema di disciplina sui rifiuti, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i fanghi derivanti dall’attività di autolavaggio rientrano nella nozione di rifiuto speciale al pari delle soluzioni acquose dai predetti insediamenti prodotte, atteso che sono certamente riconducibili alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli effluenti, recanti originariamente il codice CER 07.06.02 e, a seguito della Direttiva del Ministero dell’Ambiente 9 aprile 2002, codici 07.06.11 e 07.06.12 (Sez.3,n.21774 del 27/03/2007, Rv.236708).
Inoltre, in tema di gestione di rifiuti, l’accertamento della pericolosità di un rifiuto non richiede necessariamente il ricorso ad attività tecniche, quali il prelevamento di campioni e l’analisi degli stessi, potendo il giudice accertarne la natura sulla base di elementi probatori diversi, purchè fornisca una motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica (Sez.3,n.24481del 30/05/200, Rv.236890).
3.II secondo motivo è manifestamente infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”)- come avvenuto nella specie e rilevato dal Giudice- poiché è la stessa previsione normativa a considerare il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola (Sez.5, n.26813 de/10/02/2016, Rv.267262).
4. Il terzo motivo è inammissibile.
Va rilevato che, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, la difesa dell’imputato in sede di conclusioni non formulava specifica istanza in merito.
Va, quindi, richiamato il principio di diritto in base al quale il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez.3,n.11539 del 08/01/2014, Rv.258696; Sez.1,n.6943 del 18/01/1990, Rv.184311; Sez.2,n.2344 del 13/07/1987,dep.23/02/1988, Rv.177678).
Anche la doglianza relativa al diniego della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata.
In tema di sospensione condizionale della pena, il Collegio condivide l’orientamento secondo cui il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo dì prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Cass. sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Cass. sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; Cass. sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv.260136).
Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha dato rilievo ostativo al precedente penale specifico.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 25.11.2016