Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Rifiuti
Numero: 14760 | Data di udienza: 8 Marzo 2019
RIFIUTI – Effluenti di allevamento – Fertirrigazione – Presupposti – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Utilizzazione agronomica – Esistenza effettiva di colture – D.M. 25/02/2016 – Giurisprudenza.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Aprile 2019
Numero: 14760
Data di udienza: 8 Marzo 2019
Presidente: RAMACCI
Estensore: ACETO
Premassima
RIFIUTI – Effluenti di allevamento – Fertirrigazione – Presupposti – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Utilizzazione agronomica – Esistenza effettiva di colture – D.M. 25/02/2016 – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 04/04/2019 (Ud. 08/03/2019), Ordinanza n.14760
RIFIUTI – Effluenti di allevamento – Fertirrigazione – Presupposti – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Utilizzazione agronomica – Esistenza effettiva di colture – D.M. 25/02/2016 – Giurisprudenza.
Ai fini della sottrazione delle deiezioni animali dalla normativa sui rifiuti è necessario che la loro utilizzazione in agricoltura avvenga nel rispetto delle condizioni di liceità indicate dal D.M. 7 aprile 2006 (oggi D.M. 25 febbraio 2016) e della normativa regionale (Sez. 3, n. 9104 del 15/01/2008, Manunta). La pratica della fertirrigazione, inoltre, prevede l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione (Sez. 3, n. 40782 del 06/05/2015, Valigi).
(dich. inammissibili i ricorsi avverso sentenza del 18/01/2018 del TRIB.SEZ.DIST. di ORTONA) Pres. RAMACCI, Rel. ACETO, Ric. Di Tomo ed altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 04/04/2019 (Ud. 08/03/2019), Ordinanza n.14760SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 04/04/2019 (Ud. 08/03/2019), Ordinanza n.14760
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DI TOMO OLIVIERO nato a MIGLIANICO;
MARINI MAURIZIO nato a ORTONA;
avverso la sentenza del 18/01/2018 del TRIB.SEZ.DIST. di ORTONA;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I sigg.ri Di Tomo Oliviero e Marini Maurizio hanno proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata che li ha condannati alla pena, rispettivamente, di 7.800,00 euro il primo, di 2.600,00 euro il secondo, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, loro ascritto perché, agendo in concorso fra loro, il primo quale committente e titolare di allevamento di suini, il secondo quale esecutore materiale, della condotta abbandonavano al suolo in modo incontrollato liquami contenenti deiezioni animali provenienti dall’allevamento del Di Tomo, dando luogo a ruscellarnento e acquitrini. Il fatto è contestato come commesso in Miglianico il 31/01/2015.
2. Trattandosi di sentenza non appellabile ai sensi dell’art. 593, u.c., cod. proc. pen., l’impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell’art. 568, u.c., cod. proc. pen.
3. I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
4. E’ noto l’insegnamento secondo il quale «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc, pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. U. n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma; più recentemente, nello stesso senso, Sez. 1, n. 33782 dell’8/04/2013, Arena). Alla Corte di cassazione, quale giudice competente, in questo caso, a conoscere dell’impugnazione, è riservata ogni valutazione sull’ammissibilità dell’impugnazione stessa, alla luce dei motivi per i quali il ricorso per Cassazione è tassativamente consentito (cfr. sul punto, in motivazione, le sentenze testé citate).
4.1. Nel caso di specie, i ricorrenti fondano le loro doglianze su circostanze di fatto tese a scardinare la diversa ricostruzione della vicenda così come operata nella sentenza in base alle acquisizioni documentali e testimoniali, di cui il Giudice ha dato ampiamente atto in motivazione.
4.2. Il Tribunale ha fatto buon governo del principio secondo il quale ai fini della sottrazione delle deiezioni animali dalla normativa sui rifiuti è necessario che la loro utilizzazione in agricoltura avvenga nel rispetto delle condizioni di liceità indicate dal D.M. 7 aprile 2006 (oggi sostituito dal D.M. 25 febbraio 2016) e della normativa regionale (Sez. 3, n. 9104 del 15/01/2008, Manunta, Rv. 238997), altresì postulando, la pratica della fertirrigazione, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione (Sez. 3, n. 40782 del 06/05/2015, Valigi, Rv. 264991).
4.3. I presupposti fattuali della liceità delle operazioni di fertirrigazione sono stati esclusi in radice dal Tribunale con motivazione non sovvertibile in questa sede mediante le inammissibili deduzioni fattuali contenute nell’appello.
4.4. Ricorda al riguardo questa Corte che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 08/03/2019.