Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Acqua - Inquinamento idrico
Numero: 14762 |
Data di udienza: 8 Marzo 2019
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Reato di scarico di acque reflue industriali – Officina meccanica e autolavaggio veicoli – Natura di insediamenti produttivi – Assimilabilità agli scarichi civili – Esclusione – Assenza di autorizzazione o scaduta – Art. 137, d.lgs. n. 152/2006 – Reato ambientale – Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione – Inapplicabilità della circostanza attenuante o diminuente per successivo rilascio dell’autorizzazione – Giurisprudenza.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Aprile 2019
Numero: 14762
Data di udienza: 8 Marzo 2019
Presidente: RAMACCI
Estensore: ACETO
Premassima
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Reato di scarico di acque reflue industriali – Officina meccanica e autolavaggio veicoli – Natura di insediamenti produttivi – Assimilabilità agli scarichi civili – Esclusione – Assenza di autorizzazione o scaduta – Art. 137, d.lgs. n. 152/2006 – Reato ambientale – Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione – Inapplicabilità della circostanza attenuante o diminuente per successivo rilascio dell’autorizzazione – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 04/04/2019 (Ud. 08/03/2019), Ordinanza n.14762
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Reato di scarico di acque reflue industriali – Officina meccanica e autolavaggio veicoli – Natura di insediamenti produttivi – Assimilabilità agli scarichi civili – Esclusione – Assenza di autorizzazione o scaduta – Art. 137, d.lgs. n. 152/2006.
Lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all’art. 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, non potendo tali acque essere assimiliate a quelle domestiche (Sez. 3, n. 51889 del 21/07/2016; Sez. 3, n. 26543 del 21/05/2008; Sez. 3, n. 985 del 05/12/2003; Sez. 3, n. 5465 del 26/03/1999, secondo cui gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi in quanto utilizzano in grande quantità e continuità non solo detersivi ma anche altri materiali che interagiscono nelle operazioni di lavaggio dando luogo ad un inquinamento chimico ripetuto e costante). Ne consegue che non è possibile configurare una assimilabilità degli stessi agli scarichi civili provenienti da insediamenti abitativi e caratterizzati da uso limitato di detersivi. Inoltre, l’art. 124, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006, consente il mantenimento provvisorio degli scarichi per i quali sia stato chiesto "tempestivamente" il rinnovo dell’autorizzazione.
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Reato ambientale – Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione – Inapplicabilità della circostanza attenuante o diminuente per successivo rilascio dell’autorizzazione – Giurisprudenza.
Al reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione non è applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., perchè la stessa è incompatibile con la natura contravvenzionale e di pericolo della fattispecie di cui all’art. 137 D.Lgs. n. 152 del 2006, rispetto alla quale non trova applicazione nemmeno la diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. in caso di successivo rilascio dell’autorizzazione, in quanto il conseguimento del titolo abilitativo non comporta di per sé l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze del reato ambientale, avendo solo l’effetto di rendere lecita la condotta successiva (Sez. 3, n. 3199 del 02/10/2014).
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 07/06/2017 – TRIBUNALE di LATINA) Pres. RAMACCI, Rel. ACETO, Ric. Cibelli
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 04/04/2019 (Ud. 08/03/2019), Ordinanza n.14762
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 04/04/2019 (Ud. 08/03/2019), Ordinanza n.14762
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da CIBELLI MARIALAURA nato a FONDI;
avverso la sentenza del 07/06/2017 del TRIBUNALE di LATINA;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sig.ra Cibelli Marialaura ricorre per l’annullamento della sentenza in epigrafe indicata che l’ha condanna alla pena di 800,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006, a lei ascritto per aver effettuato lo scarico delle acque reflue industriali originate dall’attività di officina meccanica e autolavaggio veicoli (nel caso di specie, autoarticolati) in costanza di autorizzazione scaduta (fatto contestato come commesso in Fondi il 09/12/2011).
1.1. Con il primo motivo, deducendo la mancanza di prova della natura industriale dei reflui, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione sul punto.
1.2. Con il secondo, che richiama gli argomenti oggetto del primo motivo, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione, ex art. 507 cod. proc. pen., della prova della effettiva natura industriale dei reflui.
1.3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 4) e 6), cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e presentato per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
3. Osserva il Collegio:
3.1. per costante giurisprudenza di questa Corte, lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all’art. 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, non potendo tali acque essere assimiliate a quelle domestiche (Sez. 3, n. 51889 del 21/07/2016, Rv. 268398; Sez. 3, n. 26543 del 21/05/2008, Rv. 240537; Sez. 3, n. 985 del 05/12/2003, Rv. 227182; Sez. 3, n. 5465 del 26/03/1999, Rv. 213375, secondo cui gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi in quanto utilizzano in grande quantità e continuità non solo detersivi ma anche altri materiali che interagiscono nelle operazioni di lavaggio dando luogo ad un inquinamento chimico ripetuto e costante. Ne consegue che non è possibile configurare una assimilabilità degli stessi agli scarichi civili provenienti da insediamenti abitativi e caratterizzati da uso limitato di detersivi; nello stesso senso, Sez. 3, n. 3898 del 08/02/1999, Rv. 213264);
3.2. La natura industriale dei reflui, peraltro, è confermata dall’autorizzazione rilasciata alla società di cui era legale rappresentante l’imputata (scaduta al momento dell’accertamento del fatto) e da quella successiva;
3.3. inutile, pertanto, l’invocato accertamento della natura degli scarichi dedotto come ingiustamente omesso (peraltro non deducibile ai sensi dell’art. 606, lett. d, cod. proc. pen.);
3.4. L’art. 124, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006, consente il mantenimento provvisorio degli scarichi per i quali sia stato chiesto "tempestivamente" il rinnovo dell’autorizzazione (Sez. 3, n. 16054 del 16/03/2011, Rv. 250308);
3.5. nel caso di specie, però, il rinnovo è stato chiesto il 07/06/2012, ben oltre il termine di scadenza quadriennale dell’autorizzazione rilasciata il 24/11/2006;
3.6. al reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione non è applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., perchè la stessa è incompatibile con la natura contravvenzionale e di pericolo della fattispecie di cui all’art. 137 D.Lgs. n. 152 del 2006, rispetto alla quale non trova applicazione nemmeno la diminuente di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. in caso di successivo rilascio dell’autorizzazione, in quanto il conseguimento del titolo abilitativo non comporta di per sé l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze del reato ambientale, avendo solo l’effetto di rendere lecita la condotta successiva (Sez. 3, n. 3199 del 02/10/2014, Rv. 262005).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione d’ufficio della prescrizione maturata successivamente alla data della sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 08/03/2019.