Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 15010 | Data di udienza: 29 Novembre 2017

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Attività di officina meccanica ­ carrozzeria ­ gommista ed elettrauto – Omessa comunicazione – Emissioni in atmosfera – Artt. 269, 272 e 279 d.lgs. n.152/2006.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 7^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Aprile 2018
Numero: 15010
Data di udienza: 29 Novembre 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: ACETO


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Attività di officina meccanica ­ carrozzeria ­ gommista ed elettrauto – Omessa comunicazione – Emissioni in atmosfera – Artt. 269, 272 e 279 d.lgs. n.152/2006.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 05/04/2018 (Ud. 29/11/2017), Ordinanza n.15010


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Attività di officina meccanica ­ carrozzeria ­ gommista ed elettrauto – Omessa comunicazione – Emissioni in atmosfera – Artt. 269, 272 e 279 d.lgs. n.152/2006.
 
Le officine meccaniche di riparazione dei veicoli nelle quali si effettuano anche operazioni di verniciatura sono escluse dall’elenco di impianti e attività le cui emissioni sono ritenute ope legis scarsamente rilevanti (art. 272, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e relativo allegato IV, parte prima, lett. k). Ne consegue, l’obbligo della comunicazione all’autorità competente dell’inizio dell’attività, secondo quanto prescrive l’art.269, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006 e sanziona l’art. 279, comma 3, stesso decreto. Tale norma, nel punire l’omessa comunicazione, tutela l’interesse alla conoscenza della possibile fonte di inquinamento onde impedire che l’attività potenzialmente inquinante sia sottratta ai controlli dell’autorità preposta (Sez. 3, n. 192 del 24/10/2012, dep. 2013, Rancio). Non ha perciò alcuna rilevanza l’accertamento della effettiva e concreta pericolosità dell’emissione posto che il concreto superamento dei limiti di emissione costituisce condotta autono­ mamente sanzionata dall’art. 279, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006.
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso  sentenza del 26/01/2016 del TRIB. di SANTA MARIA CAPUA VETERE) Pres. SAVANI, Rel. ACETO, Ric. Cuofano 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 05/04/2018 (Ud. 29/11/2017), Ordinanza n.15010

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 7^ 05/04/2018 (Ud. 29/11/2017), Ordinanza n.15010
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA 
 
sul ricorso proposto da CUOFANO LEONARDO nato il 04/01/1965 a NAPOLI;
 
avverso la sentenza del 26/01/2016 del TRIB. di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
 
articolazione territoriale di CASERTA;
 
dato avviso alle parti;
 
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; 
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il sig. Leonardo Cuofano ricorre per l’annullamento della sentenza del 26/01/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che lo ha condannato alla pena di 600,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 279, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale legale rappresentante dell’impresa <<Centro assistenza veicoli di Cuofano Leonardo>>, aveva esercitato l’attività di officina meccanica ­ carrozzeria ­ gommista ed elettrauto, in assenza della prescritta comunicazione alla Giunta regionale della Campania attestante le emissioni in atmosfera. Il fatto è contestato come commesso in Cellole il 30/03/2011.
 
1.1.Con il primo motivo, deducendo che l’omessa richiesta di autorizzazione è condotta che non offende il bene tutelato dalla norma e che non è stato accer­ tato alcun danno effettivo e concreto all’ambiente, eccepisce, ai sensi dell’art.606, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 279, comma 3, d. lgs. n. 152 del 2006.
 
1.2.Con il secondo motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato.
 
2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
 
3. Non è contestato che il ricorrente, oltre alle attività di officina meccanica, effettuasse anche la verniciatura di autoveicoli, come accertato dai Carabinieri in sede di sopralluogo. Orbene, le officine meccaniche di riparazione dei veicoli nelle quali si effettuano anche operazioni di verniciatura sono escluse dall’elenco di impianti e attività le cui emissioni sono ritenute ope legis scarsamente rilevanti (art. 272, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e relativo allegato IV, parte prima, lett. k). Ne consegue che il ricorrente era certamente tenuto a comunicare all’autorità competente l’inizio della propria attività, secondo quanto prescrive l’art.269, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006 e sanziona l’art. 279, comma 3, stesso decreto. Tale norma, nel punire l’omessa comunicazione, tutela l’interesse alla conoscenza della possibile fonte di inquinamento onde impedire che l’attività potenzialmente inquinante sia sottratta ai controlli dell’autorità preposta (Sez. 3, n. 192 del 24/10/2012, dep. 2013, Rancio, Rv. 254335). Non ha perciò alcuna rilevanza l’accertamento della effettiva e concreta pericolosità dell’emissione posto che il concreto superamento dei limiti di emissione costituisce condotta autono­ mamente sanzionata dall’art. 279, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006.
 
4. Il reato, accertato il 30/03/2011, non era prescritto alla data della sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso, poiché impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione, preclude la rilevazione di cause di estinzione del reato successive al provvedimento impugnato.
 
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7­13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
 
P.Q.M. 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 29/11/2017
 

 

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